AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.211
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00211
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 agosto 1997 di
__________, patrocinata dall'avv. __________,
Contro
la risoluzione 5 agosto 1997 (n.3771) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 maggio 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto di rinnovo del permesso di dimora annuale e di rilascio del permesso di domicilio;
viste le risposte:
4 settembre 1997 del Consiglio di Stato,
15 settembre 1997 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadina italiana, si è sposata il __________ avanti all'Ufficiale dello stato civile del Comune di __________ con __________, cittadino svizzero attinente di __________. Ha altresì ottenuto nel contempo un permesso di dimora annuale, in seguito più volte rinnovato l'ultima volta con scadenza al 31 gennaio 1997. Essa era già stata al beneficio, a partire dal 26 gennaio 1989, di un permesso per confinanti per lavorare in qualità di cameriera nel Canton Ticino.
Il __________ è nato __________.
B. Con decisione del 13 maggio 1997, la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza presentata da __________ gennaio precedente volta al rinnovo e alla modifica del suo permesso di dimora in permesso di domicilio, l'interessata essendo a carico della pubblica assistenza per oltre fr. 160 000.– senza che vi fossero elementi atti a ritenerla autosufficiente nel prossimo futuro permettendone la restituzione.
C. Adìto da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 5 agosto 1997.
Secondo l'Esecutivo cantonale, sarebbero ossequiati in specie i presupposti per l'espulsione dal territorio cantonale (art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS), la ricorrente essendo continuamente a carico - assieme al marito - dell'assistenza pubblica dal 1992. Il Governo, dopo aver considerato la misura rispettosa del principio della proporzionalità e dell'interesse pubblico, ha pertanto impartito all'insorgente di lasciare il territorio del Cantone entro il 30 settembre 1997. Il Consiglio di Stato ha pure respinto l'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio pedissequa al gravame.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone - previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento e postulando il rinnovo a suo favore di un permesso di dimora subordinatamente il rilascio di un permesso di domicilio.
Contestate le decisioni delle autorità inferiori siccome sproporzionate e non giustificate da alcun interesse pubblico preponderante, asserisce in sostanza che un suo allontanamento dal territorio cantonale avrebbe una ripercussione assai limitata sull'erogazione attuale degli importi a favore della famiglia da parte dell'assistenza pubblica - indigenza dovuta a problemi di tossicodipendenza dei coniugi -, essendovi attualmente concrete possibilità circa un prossimo suo reinserimento professionale. Sottolinea pure di non avere precedenti penali e che la misura avrebbe ripercussioni negative sui legami familiari.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'insorgente ha diritto, di principio, al permesso postulato; in effetti, ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora e, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, al permesso di domicilio. Il quesito a sapere se esista un motivo di espulsione e se, di conseguenza, il permesso possa esserle rifiutato attiene al merito (DTF 118 Ib 151 consid. 3d; RDAT I-1994 N. 55).
Assodato che per le ragioni dianzi esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale è certamente data.
1.4. La ricorrente si richiama anche all'art. 8 CEDU. Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito da tale norma per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere un permesso di dimora. Affinché l'art. 8 CEDU sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 5, consid. 1e; 118 Ib 152, consid. 4). Non occorre nella fattispecie esaminare tali requisiti, il ricorso andando accolto nell'ambito dell'applicazione della LDDS.
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
A tale proposito occorre rilevare che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita da tale disposizione. Si noti in particolare che la decisione governativa qui impugnata non dispone affatto la revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa inoltrata dalla ricorrente ha già per legge effetto sospensivo e quindi la domanda volta ad ottenere in questa sede analogo provvedimento va senz'altro respinta in quanto priva di oggetto.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, lo straniero non può essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone se non quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica; tale provvedimento può essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (cpv. 2). Secondo le circostanze, saranno parimenti evitati rigori inutili; in questi casi potrà essere ordinato solo il rimpatrio (art. 11 cpv. 3 secondo e terzo periodo LDDS). Per rimpatrio s'intende il trasferimento dello straniero indigente dall'assistenza pubblica del Paese ospitante a quella del Paese d'origine (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). Tale misura di allontanamento non impedisce, contrariamente all'espulsione, l'entrata in Svizzera; lo straniero può difatti nuovamente recarsi nel nostro Paese allorquando è accertato di non essere più a carico dell'assistenza. Nei casi in cui, come nella presente fattispecie, manca l'accordo del Paese d'origine (Italia) per mettere a carico dell'assistenza pubblica la propria cittadina, il rimpatrio può essere comparato, nel suo risultato, ad un'espulsione senza interdizione di entrata in Svizzera. L'art. 11 cpv. 3 LDDS primo periodo precisa tuttavia che una simile misura può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS primo periodo).
Nel caso concreto la ricorrente, unitamente al marito, è ininterrottamente al beneficio di un sussidio assistenziale dal mese di aprile 1992 (lettera del 4 luglio 1994 del Servizio sociale di __________ all'Ufficio regionale degli stranieri di __________; comunicazione 20 giugno 1997 del Servizio sociale di __________ al patrocinatore della ricorrente) per oltre fr. 160’000.–, importo non contestato dall'insorgente (ricorso, pag. 5 ad 8). Benché la cifra sia a carico dell'intera famiglia e non della sola ricorrente, essa adempie i requisiti dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS essendo lei stessa ed il marito in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica. Non va difatti dimenticato che giusta l'art. 163 cpv. 1 CC, i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. Essi ricevono (al 20 giugno 1997) fr. 1620.– mensili per il sostentamento dell'intera famiglia, essendo pure garantito il pagamento mensile della pigione di fr. 1170.–, delle quote della Cassa malati, nonché di eventuali altre spese dell'economia domestica (v. lettera 20 giugno 1997 del Servizio sociale di __________). Ne consegue che i requisiti per il rimpatrio della ricorrente sono ossequiati (art. 10 cpv. 1 lett. d combinato con l'art. 11 cpv. 3 LDDS).
Occorre ora esaminare se la misura di allontanamento è adeguata (art. 16 cpv. 3 ODDS). La ricorrente è coniugata dal 1992 ed è titolare di un permesso di dimora; ma è in Svizzera già dal 1989 quando fu messa al beneficio di un permesso per confinanti per lavorare in qualità di cameriera nel Canton Ticino.
La ricorrente in Svizzera è stata oggetto di varie esecuzioni sfociate in 15 atti di carenza beni per un importo complessivo di fr. 4749.95. A suo carico vi è stato un procedimento penale nel 1991 per furto di poca entità e nel 1993 per conseguimento fraudolento di una prestazione (v. Rapporto informativo di polizia degli stranieri del 13 marzo 1997). Le è stata inflitta anche una multa di fr. 50.– il 31 agosto 1990 per aver dimorato nel Cantone Ticino malgrado fosse all'epoca al beneficio di un permesso di lavoro per confinanti. Inoltre l'allora datrice di lavoro ha confermato il 9 febbraio 1990 di aver licenziato la ricorrente in seguito a lamentele da parte della clientela; in una circostanza furono pure asportate dal bar bottiglie da parte di clienti in assenza della proprietaria, bottiglie in seguito riconsegnate.
Ma entrambi i coniugi si sono trovati confrontati con problemi dovuti alla tossicodipendenza e provvedono, a partire dalla gravidanza della ricorrente (doc. M), a sottoporsi a terapia medica. Non si può dunque considerare i fatti citati dianzi quali colpa grave commessa dall'insorgente, essendo tra l'altro verosimilmente connessi con il suo stato di salute dovuto all'assimilazione di sostanze stupefacenti.
L'insorgente è cittadina italiana proveniente da __________ (provincia di __________) dove risiedeva quando era al beneficio di un permesso di confinanti vivendo in prossimità del confine svizzero. Il tenore di vita nella provincia di __________ può essere considerato assai simile a quello ticinese, come pure le abitudini, la mentalità e le condizioni economiche.
Ma ritenuto come la ricorrente ha ora a carico un figlio in tenerissima età e non risultando ancora elementi atti a ritenere che essa viva separata dal marito svizzero (doc. F, G, H, I), il suo allontanamento comporterebbe attualmente un serio pregiudizio alla stessa soprattutto tenendo conto che è in cura metadonica (doc. M) insieme al marito e che un'interruzione della terapia, vista anche la situazione familiare, appare inopportuna. Inoltre, i coniugi a seguito della nascita di __________ sembrano voler finalmente e concretamente mettersi alla ricerca di un lavoro. Dopo tutto, le prestazioni assistenziali non concernono soltanto la ricorrente, bensì tutta la famiglia. Ora, tenendo presente tutte queste circostanze, questo Tribunale ritiene la misura di rimpatrio della ricorrente per ora inadeguata. E' ben chiaro che qualora nel prossimo futuro l'autorità di prima istanza dovesse accertare che la situazione di indigenza persiste, segnatamente a causa di una mancata ripresa dell'attività lavorativa dei coniugi per finalmente uscire da tale situazione, come pure dovesse constatare che l'unione coniugale non è più effettivamente vissuta, si riserverà la possibilità di riesaminare il caso provvedendo a definire senza indugio le modalità di rimpatrio della ricorrente in Italia (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). Tenuto conto di ciò, ci si limita pertanto a rinnovare il permesso di dimora della ricorrente.
Ne consegue che il ricorso va accolto e non è necessario pertanto esaminare se la decisione impugnata viola l'art. 8 CEDU.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 98a, 100 OG; 7, 10, 11 LDDS; 16 ODDS; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza i dispositivi n. 1, 2 e 3 della risoluzione 5 agosto 1997 (n. 3771) del Consiglio di Stato vengono modificati come segue:
"1. Il ricorso è accolto. A _________, cittadina italiana, è rinnovato il permesso di dimora.
Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili.
La domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria è accolta."
Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 700.-- a titolo di ripetibili in sede di ricorso.
La domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria è accolta.
Intimazione a:
__________,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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