AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.212
Data decisione, Autorità: 11.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00212
Lugano 11 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 agosto 1997 di
__________, patrocinato da: avv. __________,
contro
la risoluzione 5 agosto 1997 (n. 3752) con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso 2 ottobre 1996 dell'insorgente avverso l'autorizzazione n. 1.031.0618 rilasciata il 7 giugno 1996 dal dipartimento del territorio, ufficio catasto e proprietà dello Stato, a __________, per l'uso speciale del demanio pubblico al mapp. __________ di quel comune da destinare a parcheggio per 4 autovetture a favore del ristorante __________;
viste le risposte:
9 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
16 settembre 1997 del Dipartimento del territorio;
8 ottobre 1997 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ é proprietario del mapp. __________ di __________, ubicato in località __________, poco sopra la strada cantonale che conduce a __________. E' separato da quest'ultima dal mapp. __________, di proprietà del resistente __________, sul quale il mapp. __________ od il suo proprietario beneficiano - per ammissione delle parti - di una servitù di posteggio non iscritta a registro fondiario per una superficie di 20 mq. Dal momento tuttavia che il mapp. __________ é posto in prossimità di una curva, e dunque (secondo le affermazioni del ricorrente) "di accesso difficile e pericoloso", il 17 luglio 1996 __________ ha inoltrato al dipartimento del territorio, ufficio catasto e proprietà dello Stato (UCPS), una domanda di acquisto o locazione del mapp. __________, posto di fronte al mapp. __________, sul lato opposto della strada cantonale e meglio tra questa ed il lago Ceresio. Verosimilmente alle date 22/23 agosto 1996 il signor __________ dell'UCPS ha informato telefonicamente l'insorgente che quella particella era tuttavia già stata ceduta in uso speciale al resistente __________ per posteggiarvi 4 autoveicoli di clienti del ristorante __________: informazione che é successivamente stata confermata per iscritto con lettera 16 settembre 1996, dalla quale si desumeva che la relativa autorizzazione datava del 7 giugno 1996.
B. a) Con ricorso 2 ottobre 1996 __________ é insorto innanzi al Consiglio di Stato contro il rilascio della testé menzionata autorizzazione, della quale ha chiesto l'annullamento, lamentando in ordine il mancato coinvolgimento dei vicini e del comune e nel merito che i pochi posteggi ricavabili in quella località siano tutti stati attribuiti al resistente __________.
b) Con risoluzione 5 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame, facendo difetto al ricorrente la legittimazione a ricorrere giusta l'art. 43 PAmm.
C. Con impugnativa 28 agosto 1997 __________ si é aggravato contro il giudicato governativo 5 agosto 1997 davanti a questo Tribunale, al quale ha domandato in via principale di annullare l'autorizzazione 7 giugno 1996 e di attribuirla a suo favore, in via subordinata di semplicemente annullarla. L'insorgente ribadisce ed amplia le censure sottoposte all'esame del Governo, cui rimprovera di non avergli riconosciuto la legittimazione a ricorrere ed inoltre di non aver tenuto un'udienza ed esperito un sopralluogo. Produce inoltre copia di una lettera indirizzatagli il 21 marzo 1997 dal patrocinatore di __________, che lo invita a liberare il posteggio al mapp. __________ entro il 31 marzo successivo.
Il Consiglio di Stato, l'ufficio del demanio (UD), succeduto all'UCPS nel rilascio delle autorizzazioni, e __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 30 cpv. 2 LDP). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente a contestare il giudicato governativo, che gli ha negato la legittimazione a contestare l'autorizzazione dipartimentale 7 giugno 1996, certa (art. 43 PAmm). Il gravame é pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso di __________ negandogli la legittimazione ad impugnare l'autorizzazione 7 giugno 1996 in applicazione dell'art. 43 PAmm. A torto, tuttavia.
2.2. Giusta l'art. 43 PAmm hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata. La nozione di interesse legittimo corrisponde, secondo la prassi di questo Tribunale e l'interpretazione del Tribunale federale, a quella di interesse degno di protezione giusta gli art. 103 lett. a OG e 48 lett. a PA. Introducendo il requisito dell'interesse legittimo il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 43 PAmm basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato ed attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono RDAT I-1993 N. 22 consid. 1.2. e rinvii).
2.3. Nel concreto caso il ricorrente é proprietario del mapp. __________ di __________, ove risiede. Quel fondo é posto nelle immediate vicinanze (nemmeno 30 m) del mapp. __________, che l'UCPS ha concesso in uso speciale al resistente __________ per parcheggiare 4 autovetture di clienti del ristorante __________. Il ricorrente rientra pertanto con certezza nel novero delle persone che vengono toccate più che qualsiasi altro cittadino dal rilascio dell'autorizzazione all'uso speciale del predetto fondo. A maggior ragione se si tien conto che il ricorrente aveva addirittura sollecitato la messa a disposizione di quello stesso fondo per poter posteggiare i suoi veicoli a motore. Bisogna pertanto riconoscere che __________ possiede un interesse personale, immediato ed attuale all'annullamento o alla modificazione della menzionata decisione dell'UCPS e dunque all'ottenimento di un giudizio che gli sia più favorevole. __________ possedeva pertanto indubitabilmente la legittimazione ad impugnare la stessa innanzi al Consiglio di Stato.
2.4. Negando indebitamente la legittimazione al ricorrente il Consiglio di Stato ha violato il diritto (art. 61 PAmm), più precisamente l'art. 43 PAmm. La risoluzione governativa deve dunque essere annullata già sulla base di questa considerazione e, in applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm, gli atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché abbia ad entrare nel merito del ricorso inoltrato il 2 ottobre 1996 da __________. Quell'impugnativa deve essere considerata tempestiva. E' in effetti stata inoltrata nel termine di 15 giorni dall'intimazione della comunicazione scritta 16 settembre 1996 con cui l'UCPS informava l'insorgente di non poter dar seguito alla sua richiesta di utilizzare il mapp. __________, poiché già attribuito in uso speciale al resistente __________ con autorizzazione del 7 giugno precedente (art. 46 cpv. 1 PAmm). La procedura amministrativa ticinese é caratterizzata dalla forma scritta sia per quanto riguarda le istanze ed i ricorsi (art. 8 cpv. 1 PAmm) che per quanto concerne le relative decisioni (art. 26 cpv. 1 PAmm). Contrariamente a quanto obietta l'UCPS nelle osservazioni al ricorso innanzi al Consiglio di Stato, il giorno 22/23 agosto 1996, in cui un funzionario di detto ufficio annunciò preventivamente per telefono al ricorrente che la sua domanda sarebbe stata respinta per quel motivo, non può pertanto essere in alcun modo preso in considerazione, in sede di accertamento della tempestività dell'impugnativa, quale data di intimazione. Del resto, per giurisprudenza costante di questo Tribunale, con "conoscenza" della decisione ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 PAmm - che fa decorrere il termine di ricorso anche in assenza di intimazione - si deve intendere, nel caso in cui una parte abbia diritto di ricevere personalmente una decisione che non gli é però stata notificata, l'intimazione posteriore della decisione a questa parte dietro richiesta della (parte) stessa formulata in ossequio al principio della buona fede, ovvero non appena la parte sia venuta a sapere dell'esistenza della decisione. Non basta infatti la conoscenza generica dell'esistenza di una decisione per potersi determinare se impugnarla o meno: a questo scopo é invece essenziale poter disporre anche delle sue motivazioni oltre che del dispositivo (STA destinata a pubblicazione 4 dicembre 1996 in re R., consid. 2.5.; inoltre STA inedite 25 luglio 1995 in re P., consid. 3.1.; 20 settembre 1993 in re M. & Cie. SA, consid. 1.2.; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad art. 32 N. 1.6.). Orbene, l'UCPS non ha nemmeno mai trasmesso copia dell'autorizzazione 7 giugno 1996 al ricorrente, che ha potuto consultare quel documento solo grazie al richiamo effettuato, dietro sua espressa richiesta, da parte del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato e pertanto addirittura dopo l'inoltro del gravame.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 43, 46, 61, 65 PAmm, 10, 11, 30 LDP
dichiara e pronuncia:
§. E' pertanto annullata la risoluzione 5 agosto 1997 (n. 3752) del Consiglio di Stato.
§§. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché entri nel merito del ricorso 2 ottobre 1996 di __________ contro l'autorizzazione n. 1.031.0618 rilasciata il 7 giugno 1996 dal dipartimento del territorio, ufficio catasto e proprietà dello Stato, a __________, per l'uso speciale del demanio pubblico al mapp. __________ di quel comune da destinare a parcheggio per 4 autovetture a favore del ristorante __________.
La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico di __________, il quale é altresì condannato a rifondere al ricorrente identico importo per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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