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Numero d'incarto:
52.1997.213
Data decisione, Autorità:
03.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00213
Lugano
3 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 26 agosto 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 12 agosto 1997 del Perito distrettuale di Lugano, che ha accolto
l'istanza 27 novembre 1996 di __________ volta ad ottenere una rettifica di
confini, rispettivamente una permuta di terreno, tra i mapp. __________ e
__________ di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
esperiti
i dovuti accertamenti e sentite le parti in contraddittorio;
ritenuto, in
fatto
A. __________ ha comperato
dallo Stato del Canton Ticino il mapp. __________ di __________, un prato
residuo da espropriazione di 1139 mq posto in località __________, a W della
N2. Il terreno ha una forma alquanto irregolare e stante la sua attiguità con
l'autostrada si trova in gran parte al di fuori della zona edificabile del PR
di __________; la parte meridionale risulta tuttavia inclusa in zona R2.
Questa proprietà confina verso W con le part. __________ e
__________ di __________, entrambe assegnate alla zona R2 (fatta eccezione per
un lembo della part. __________ che si insinua nel mapp. __________ e nella
zona residua). Nell'angolo SE del mapp. __________, ampio complessivi mq 1294,
si erge una costruzione che con ogni verosimiglianza invade - seppur di poco -
l'adiacente part. __________ del vicino __________; sul mapp. __________
insiste invece la casa d'abitazione della famiglia __________.
B. Nel comune di __________ è
in atto un procedimento di RT. Il relativo progetto di massima è stato
approvato definitivamente dal Consiglio di Stato con risoluzione 5 marzo 1997
pubblicata nel FU no. __________ del __________. Sino alla definitiva approvazione
del nuovo riparto dei fondi sono quindi vietate modificazioni dello stato
fisico dei fondi (nuove costruzioni, taglio di piante e boschi, ecc.) senza
l'autorizzazione della Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto (art. 6
LRPT).
C. Con istanza 27 novembre 1996
fondata sugli art. 83 ss. LRPT __________ ha chiesto al Perito distrettuale di
Lugano di trasferirgli la proprietà di complessivi 143 mq del mapp. __________,
offrendo in permuta a __________ mq 88 del mapp. __________ e un conguaglio in
denaro di fr. 2'837.-. A mente del richiedente, l'operazione avrebbe permesso
di sfruttare i due fondi in modo più razionale e di sanare l'errore di
edificazione (sconfinamento) posto in essere a suo tempo dal vicino.
La domanda è stata intimata al convenuto __________, il quale
è rimasto del tutto silente.
Il Perito ha quindi ritenuto la permuta siccome contestata ai
sensi dell'art. 91 cpv. 2 LRPT ed ha citato le parti per un esperimento di
conciliazione in esito al quale __________ ha formulato una controproposta, a
sua volta avversata da __________.
D. Raccolto il parere
favorevole del geometra esecutore del progetto di RT, con decisione 12 agosto
1997 il Perito distrettuale di Lugano ha accolto la domanda di permuta così
come proposta dalla parte __________. A parere del primo giudice, l'operazione
avrebbe consentito di ottenere due mappali di forma e dimensioni tali da poter
essere effettivamente ed ottimamente sfruttati per tutta la superficie disponibile,
senza peraltro creare alcun pregiudizio alla parte richiesta.
E. Avverso il predetto giudizio
__________ è insorto mediante ricorso 26 agosto 1997 davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
L'insorgente ha ribadito la propria opposizione di principio
alla permuta, annotando in specie di non aver mai ricevuto richieste verbali in
merito e di aver edificato entro i confini del proprio fondo; lo scambio - ha
soggiunto - dovrebbe tutt'al più avvenire a parità di superficie o con un
conguaglio in denaro da lui fissato, previo accertamento ufficiale del confine
tra i due fondi.
F. Il __________ e __________
hanno proposto la reiezione del gravame con argomenti che verranno ripresi -
ove occorresse - in appresso.
G. In occasione di un'udienza
tenutasi in contraddittorio il 4 dicembre 1997, il ricorrente ha contestato il
pubblico interesse della permuta, aggiungendo che l'operazione contrasterebbe
insanabilmente con gli art. 5-6 LRPT e gli farebbe perdere una superficie di
ca. 50 mq necessaria per la compensazione reale nell'ambito della ridistribuzione
dei fondi in sede di RT. Il giudice delegato ha allora proposto alle parti di
estendere la permuta a tutta la porzione meridionale della part. __________; la
suggestione è stata accettata da __________, mentre l'insorgente si è rifiutato
di addivenire alla prospettata soluzione transattiva.
Interpellato dal Tribunale, con scritto 3 febbraio 1998 il
geometra esecutore del progetto di RT ha in sostanza confermato che la permuta
decisa dal Perito è ammissibile sotto il profilo delle restrizioni sancite
dall'art. 5 LRPT e non compromette minimamente il futuro assetto fondiario
delle proprietà coinvolte.
Di tutte le risultanze istruttorie si dirà più
dettagliatamente - per quanto necessario - nei considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito alle impugnative contro le
decisioni dei Periti distrettuali in tema di permute e di rettifiche dei
confini si fonda sui combinati art. 94 e 100 LRPT, nonché 60 PAmm.
La legittimazione a ricorrere di __________ è pacificamente
data dall'art. 43 PAmm, grazie al rinvio di cui all'art. 111 LRPT.
Il gravame in oggetto risulta tempestivo e sufficientemente
motivato (art. 46 PAmm, applicabile ex art. 111 LRPT).
E' pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla
base degli atti, integrati dalle risultanze delle verifiche predisposte
d'ufficio dal Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
In sede d'udienza, il
giudice delegato ha proposto alle parti una permuta più estesa di quella
avallata dal Perito distrettuale di Lugano. Dal momento che l'insorgente ha
respinto la transazione e si oppone a qualsiasi permuta, questo Tribunale non
può che confermare o annullare la decisione impugnata; non può, sia detto per
chiarezza, riformare il giudizio di primo grado e riprendere in sentenza i
termini della pur ragionevole ed opportuna soluzione affacciata il 4 dicembre
1997 in vista di un accomodamento bonale della controversia (art. 65 cpv. 4
PAmm).
-
Giusta l'art. 83 LRPT, allo
scopo di conseguire un uso del suolo più razionale il proprietario di un fondo
può domandare la cessione in permuta di un fondo confinante o di parte di esso,
purché non ne risulti un danno al proprietario di questo.
Esprimendosi sulla portata di questa disposizione, in passato
il Tribunale cantonale amministrativo ha avuto modo di spiegare più volte che
il primo presupposto va inteso in senso lato, ovvero secondo l'interesse
generale volto alla sistemazione agronomica del cantone attraverso quella
fondiaria (RDAT I-1993 N. 55); l'interesse pubblico si concretizza insomma nel
dichiarato obbiettivo di "conseguire un uso del suolo più razionale".
La permuta del diritto pubblico ticinese si fonda d'altra
parte sull'espropriazione per scopo di pubblica utilità e ne riprende i principi
essenziali. Anche in materia di permuta vige pertanto la regola secondo cui il
proprietario del terreno richiesto non deve subire un danno individuale, né
conseguire particolari vantaggi dall'operazione. Chi domanda un fondo in permuta
è infatti tenuto ad offrirne un altro possibilmente della medesima natura,
superficie e valore (art. 86 cpv. 1 LRPT). Eventuali differenze sono
conguagliate in denaro (art. 86 cpv. 2 LRPT).
- Nel caso di specie appare
pacifico che la permuta in esame consente un uso più razionale dei fondi
coinvolti e si giustifica quindi dal profilo dell'interesse pubblico. Come ben
osserva il Perito, l'operazione permette infatti di trasformare due terreni di
forma a dir poco irregolare in parcelle ben sagomate e maggiormente sfruttabili
su tutta la superficie disponibile; l'intervento trova dunque la sua ragione
d'essere in motivi di pratica utilità e soddisfa nel contempo l'esigenza sempre
più sentita di creare mappali geometricamente regolari.
A dispetto di quanto afferma __________, la permuta non crea
pregiudizi di sorta a nessuna delle parti interessate. La minor superficie
ricevuta dal proprietario del fondo richiesto è compensata dal congruo
conguaglio in denaro disposto dal Perito in base all'effettivo valore venale
del terreno mancante; indennità che potrà tornar utile all'insorgente qualora
dovesse trovarsi in posizione debitoria nell'ambito del nuovo riparto RT.
In tema di procedura, è appena il caso di rilevare che l'iter
imposto dagli art. 83 ss. LRPT è stato perfettamente ossequiato. La domanda di
permuta è stata notificata al proprietario del terreno dedotto in permuta con
un termine di trenta giorni per la risposta (art. 90 LRPT). Entrambe le parti
sono state sentite nel corso di un sopralluogo e di un contestuale esperimento
di conciliazione (art. 92 LRPT). Il ricorrente non può quindi dolersi
seriamente di non esser stato interpellato verbalmente per discutere della faccenda.
Tanto più che le trattative dirette intercorse tra i due vicini prima dell'avvio
del procedimento non hanno dato esito alcuno.
Quanto alle ulteriori censure sollevate dal proprietario del
mapp. __________, la problematica dello sconfinamento esula dalla presente
vertenza di diritto pubblico, il cui esito - comunque - ha anche il pregio di
sanare definitivamente quel dissidio. Il fatto che la permuta non avvenga a
parità di superficie è irrilevante, giacché la differenza sarà equamente
risarcita ai sensi dell'art. 86 LRPT. Irrilevante si avvera pure la procedura
di RT attualmente in atto nel comune di __________; interrogato dal Tribunale,
il geometra esecutore del progetto ha fatto sapere che sono appena iniziati i
lavori preparatori per il calcolo dell'interessenza ante RT, che il
Dipartimento competente non ha ancora fissato la data ex art. 5 LRPT a partire
dalla quale le mutazioni di proprietà non saranno più prese in considerazione
agli effetti del nuovo riparto e che la permuta prospettata non è assolutamente
suscettibile di pregiudicare il futuro assetto fondiario delle proprietà coinvolte.
Posto che l'operazione all'esame non modifica lo stato fisico
dei fondi nel senso bandito dall'art. 6 LRPT, nulla osta pertanto al suo
accoglimento così come deciso dal Perito distrettuale di Lugano.
- Ferme queste premesse, il
ricorso va quindi respinto, confermando - siccome immune da violazioni del
diritto - la decisione impugnata (art. 61 PAmm).
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 5, 6, 83 ss., 94, 100, 111 LRPT; 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio di fr.
800.- è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
__________,
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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