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Numero d'incarto:
52.1997.219
Data decisione, Autorità:
26.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00219
Lugano
26 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 1 settembre 1997 di
patrocinata
da: avv. __________
Contro
la
decisione 5 agosto 1997 (no. 3748) del Consiglio di Stato che ha respinto
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 luglio
1996, con la quale la Sezione degli stranieri le ha negato il rinnovo del
permesso di dimora;
richiamato l'art 48 PAmm;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La ricorrente __________,
cittadina domenicana nata il __________, si è unita in matrimonio il __________
con __________, cittadino italiano al beneficio di un permesso di domicilio in
Svizzera.
In seguito al matrimonio, alla ricorrente è stato rilasciato
il 21 settembre 1993 un permesso di dimora annuale per poter soggiornare in
Ticino con il marito.
Il predetto permesso di dimora è stato rinnovato per l'ultima
volta il 15 novembre 1995 con scadenza al 2 maggio 1996.
Nei primi mesi del 1996 i coniugi __________ si sono
separati. Il marito ha quindi continuato a vivere nell'appartamento coniugale
di via __________ a __________, mentre che la moglie aveva in un primo tempo
trovato ospitalità presso la famiglia del cognato __________. Attualmente
quest'ultima vive in un appartamento a __________.
B. Il 12 luglio 1996 la Sezione
degli stranieri ha respinto l'istanza presentata dall'insorgente per il rinnovo
del permesso di dimora.
Secondo l'autorità cantonale, l'interessata vive separata dal
marito e pertanto non detiene più il diritto di ottenere il rinnovo del
predetto permesso.
C. Adito il 24 luglio 1996
__________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione 5
agosto 1997.
Secondo l'Esecutivo cantonale, da tempo fra i coniugi
__________ non sussiste ormai più una comunione domestica: la ricorrente non
può dunque più beneficiare del trattamento privilegiato che l'art. 17 cpv. 2
LDDS offre al coniuge di uno straniero domiciliato in Svizzera.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio a suo favore di un permesso
di dimora.
Censura una violazione degli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU.
Deduce in sostanza che la semplice momentanea separazione dal marito non basta
ancora a privarla del diritto di ottenere un permesso di dimora giusta quanto
previsto dalla predetta disposizione federale.
Afferma pure che il provvedimento è lesivo del principio di
proporzionalità e della parità di trattamento.
Considerato, in
diritto
- a) In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della
Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997).
b) Giusta l'art. 100 lett. b) cifra 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto.
La giurisprudenza ha già tuttavia avuto modo di specificare
più volte che la legislazione interna non accorda, per principio, agli
stranieri il diritto di ottenere un permesso di dimora o di domicilio; tant'è
vero che proprio a questo proposito l'art. 4 LDDS stabilisce che l'autorità
cantonale decide liberamente nei limiti delle disposizioni di legge e dei
trattati con l'estero (DTF 122 II 289 e segg, consid. 1a) e riferimenti).
c) La ricorrente afferma che l'art. 17 cpv. 2 LDDS le
conferisce un diritto al rinnovo del permesso di dimora di cui già dispone.
Tale norma prevede che lo straniero coniugato con un altro
straniero in possesso di un permesso di domicilio abbia diritto al rilascio e
al rinnovo del permesso di dimora fintanto che vive con il coniuge. Come
giustamente ha osservato il Consiglio di Stato, riprendendo le considerazioni
sviluppate dal Tribunale federale in una decisione non pubblicata del 5
febbraio 1993 in re L., nei materiali legislativi tale esigenza è stata
esplicitata nel senso che, affinché sia dato il suddetto diritto al rinnovo del
permesso di dimora, è necessario che la comunità coniugale esista sia giuridicamente,
che di fatto (cfr. FF 1987 III 272, no. 25.21). Sempre secondo quanto spiegato
dall'alta Corte federale nella precitata decisione, con l'adozione dell'art. 17
cpv. 2 LDDS, il legislatore federale non ha dunque voluto impedire in modo assoluto
ai coniugi di costituire due residenze separate, ma ha comunque inteso evitare
che uno straniero possa continuare a beneficiare di un permesso di dimora
unicamente fondandosi su di una relazione matrimoniale di fatto inesistente.
- Per quanto attiene alla
fattispecie in esame, emerge in modo inequivocabile dagli atti che la
ricorrente vive separata dal marito almeno dal mese di marzo del 1996.
Tuttavia, come accennato in narrativa, la stessa sostiene di poter usufruire
dei privilegi previsti dall'art. 17 cpv. 2 LDDS, dal momento che il matrimonio
con __________ è comunque ancora intatto e che l'attuale situazione di separazione
della coppia è provvisoria, non avendo ella mai escluso una ripresa della
convivenza.
Le argomentazioni dell'insorgente sono del tutto destituite
di fondamento e come tali vanno respinte.
Infatti, come si è accennato al precedente considerando sub.
1.c), l'applicazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS presuppone l'esistenza di
un'unione coniugale giuridicamente valida e effettivamente vissuta. Ciò che non
è sicuramente il caso nella fattispecie in esame, in quanto se da un lato è
sicuramente vero che la ricorrente risulta ancora legalmente coniugata con
__________, dall'altro si deve pure ammettere che tra i due coniugi non esiste
ormai più nessun genere di convivenza matrimoniale.
Manca pertanto un presupposto affinché la ricorrente possa beneficiare
dei diritti previsti dall'art. 17 cpv. 2 LDDS.
- A quanto sopra esposto
occorre ancora aggiungere che, come ha già avuto modo di sottolineare il
Tribunale federale, ai fini dell'applicazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS è del
tutto ininfluente il fatto che l'attuale separazione sia dovuta, come asserito
dalla ricorrente, al comportamento violento del marito. Per pronunciarsi in
merito all'adempimento dei presupposti stabiliti dalla suddetta disposizione è
infatti irrilevante sapere se uno dei due coniugi sia il principale
responsabile della separazione, in quanto né il testo della norma in questione,
né tantomeno la sua origine storica permettono d'imporre ai cantoni l'obbligo
di rilasciare un permesso di dimora allo straniero che, senza sua colpa, vive separato
dal coniuge in possesso di un permesso di domicilio (STF inedita 5 febbraio
1995 in re __________).
Irrilevante è pure il fatto che, sempre secondo quanto
asserito dalla ricorrente, la separazione dal marito sarebbe solo provvisoria.
Infatti determinante ai fini del presente giudizio è unicamente la situazione
attuale dei coniugi, senza alcun riguardo a quelle che potrebbero essere le
prospettive future di un eventuale ricongiungimento.
- Da ultimo va ancora
rilevato che neppure dall'art. 8 CEDU si può dedurre un diritto per la
ricorrente al rinnovo del permesso di dimora, in quanto, per costante giurisprudenza
del Tribunale federale, tale disposizione trova applicazione solo laddove
sussiste una relazione stretta ed effettivamente vissuta tra lo straniero che
chiede il rilascio di un permesso di soggiorno e una persona della sua famiglia
(DTF 116 Ib 355 consid. 1b).
Ora, nel caso concreto si è detto ai precedenti considerandi
di come i rapporti coniugali tra l'insorgente e il marito non siano più da tempo
intatti: ciò basta ad escludere l'applicabilità dell'art. 8 CEDU.
- Stante tutto quanto
precede, si deve dunque concludere che la ricorrente non possiede alcun diritto
al rinnovo del permesso di dimora: pertanto, non essendo la decisione impugnata
suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale tramite ricorso di
diritto amministrativo (art. 100 lett. b cifra 3 OG), si deve concludere che
anche l'impugnativa in esame deve essere dichiarata irricevibile, per mancanza
di competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito
della causa.
È dunque a giusta ragione che il Consiglio di Stato ha
dichiarato definitivo il suo giudizio qui impugnato.
- Visto l'esito del gravame
la domanda di effetto sospensivo formulata dalla ricorrente diviene in ogni
caso priva di oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8 CEDU; 17 cpv. 2 LDDS; 1 della Legge transitoria di applicazione
dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia
di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 48, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 300.-- è a carico dell'insorgente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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