AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.220
Data decisione, Autorità: 28.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00220
Lugano 28 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1° settembre 1997 di
patrocinata da: avv. __________
Contro
la decisione 15 luglio 1997 (no. 3591) del Consiglio di Stato mediante la quale è stato dichiarato irricevibile, poiché tardivo, il gravame inoltrato dall'insorgente avverso la risoluzione 10 febbraio 1997 con la quale il municipio di __________ ha confermato la tassa raccolta rifiuti 1996 posta a suo carico quale gerente del Ristorante __________;
viste le risposte:
9 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
30 settembre 1997 del municipio di __________;
vista la replica 23 ottobre 1997 di __________;
nonché le dupliche:
4 novembre 1997 del municipio di __________;
5 novembre 1997 del Consiglio di Stato
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) La ricorrente __________ gestisce da alcuni anni a __________ il Ristorante __________, presso il quale abita.
Essendo domiciliata a __________, l'insorgente risiede __________ in virtù di un permesso di soggiorno rilasciatole per la prima volta nel 1985 ed in seguito costantemente rinnovato.
b) Il 29 novembre 1996 l'esecutivo di __________ ha notificato all'insorgente la tassa 1996 per il servizio raccolta rifiuti, quale titolare di un esercizio pubblico con alloggio.
Fondandosi sul Regolamento comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti (RSRER) - modificato il 14 ottobre 1996 dal consiglio comunale - nonché sul tariffario 6 novembre 1996, il municipio di __________ ha fissato l'ammontare del tributo a carico della ricorrente in fr. 1'500.--.
B. Il 15 gennaio 1997 __________ ha inoltrato tempestivo reclamo contro la suddetta tassa, ritenendola eccessiva.
Nella sua seduta del 10 febbraio 1997 il municipio di __________ ha evaso negativamente l'impugnativa. Il 12 febbraio 1997 una copia della decisione è quindi stata inviata per raccomandata all'insorgente presso il suo recapito di __________.
Il plico non è stato tuttavia distribuito dagli addetti al servizio postale, essendo quest'ultimi a conoscenza del fatto che la destinataria della lettera era temporaneamente assente dalla propria abitazione.
Il 15 febbraio 1997 il municipio ha quindi proceduto ad una seconda spedizione della decisione tramite raccomandata indirizzata ancora una volta al medesimo recapito della ricorrente.
Il 18 febbraio 1997 l'ufficio postale di __________ ha comunicato al mittente, tramite apposito formulario, che la suddetta raccomandata non aveva potuto essere distribuita e che conformemente ad un ordine del destinatario la stessa sarebbe rimasta giacente per un certo periodo presso la posta.
C. Rientrata a __________ il 10 marzo 1997, dopo un lungo periodo di vacanza all'estero, la ricorrente ha quindi avuto modo di ritirare la decisione precedentemente inviatale dal municipio.
Il 21 marzo 1997 __________ ha dunque interposto ricorso contro la medesima davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
Il Governo ha statuito sul gravame con sentenza 15 luglio 1997, dichiarandolo irricevibile in quanto tardivo.
Secondo l'Esecutivo cantonale infatti la decisione municipale in rassegna è stata validamente inviata alla ricorrente il 15 febbraio 1997 per cui la stessa, non essendo stata ritirata entro il termine di giacenza di 7 giorni previsto per gli invii postali raccomandati, deve essere considerata come notificata alla destinataria il 21 febbraio 1997; pertanto il gravame del 21 marzo 1997 sarebbe manifestamente tardivo, poiché inoltrato chiaramente dopo che era decorso infruttuoso il termine ricorsuale di 15 giorni previsto dalla PAmm.
D. Contro la predetta decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Contesta che il suo ricorso al Consiglio di Stato fosse tardivo.
Sostiene infatti che non poteva attendersi che il municipio le intimasse una decisione suscettibile di modificare la sua posizione giuridica ad un indirizzo diverso da quello del suo domicilio di __________. Aggiunge che nell'agire dell'esecutivo di __________ è riscontrabile una violazione del principio della buona fede processuale, in quanto l'8 dicembre 1996 l'amministrazione comunale era stata chiaramente informata del fatto che il __________ sarebbe rimasto chiuso tra il 1. febbraio e il 4 marzo 1997 e quindi l'intimazione della decisione in rassegna avrebbe dovuto avvenire ad altro indirizzo. Inoltre sostiene che, quando alla fine di febbraio del 1997 ha avvisato il municipio che per ragioni di personale l'apertura dell'esercizio pubblico sarebbe stata ritardata al 10 marzo 1997, nessuno si è premurato di avvisarla del fatto che la decisione in merito al reclamo interposto contro la tassa dei rifiuti era già stata inviata.
Per il resto l'insorgente solleva una serie di censure relative al precitato tributo, di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il municipio di __________ che formula una serie di osservazioni che saranno semmai riprese successivamente.
Anche il Consiglio di Stato chiede la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni.
F. In sede di replica la ricorrente si riconferma nelle proprie argomentazioni ricorsuali.
Quanto alla questione relativa alla notifica della decisione municipale litigiosa, ribadisce come il municipio non potesse essere all'oscuro della sua assenza da __________ durante il periodo di chiusura del , dal momento che era nota a tutta la clientela dell' la sua abitudine di trascorrere le vacanze invernali all'estero. Afferma inoltre che prima di andare in ferie si era recata alla succursale dell'__________ presso la quale lavora il municipale __________ per cambiare dei franchi in dollari e aveva colto l'occasione per avvisare quest'ultimo della sua imminente partenza per l'estero. Chiede che a conferma di ciò venga sentito quale teste il predetto municipale.
G. Con duplica 4 novembre 1997 il municipio ha nuovamente contestato le allegazioni della ricorrente.
In particolare afferma che anche qualora __________ avesse discusso della sua partenza per l'estero con il municipale __________, ciò non la liberava comunque dall'obbligo di informare l'amministrazione comunale circa la sua assenza, onde così evitare l'intimazione della decisione litigiosa durante questo periodo.
Dal canto suo il Consiglio di Stato si è integralmente riconfermato nelle tesi di diritto, allegazioni e conclusioni contenute nella decisione impugnata e nella risposta al gravame.
Considerato, in diritto
La legittimazione della ricorrente è pacifica (art. 209 LOC; 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza procedere all'assunzione delle prove notificate dalla ricorrente; come meglio verrà esposto più avanti, la testimonianza offerta non appare infatti idonea a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il termine per presentare ricorso al Consiglio di Stato contro una decisione municipale in materia di tasse per il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è di 15 giorni (art. 213 cpv. 2 LOC; 46 cpv. 1 PAmm). Come risulta dagli atti, la decisione impugnata é stata spedita una prima volta con invio raccomandato il giorno 12 febbraio 1997 dall'ufficio postale di __________. Giunta alla posta di __________ la lettera non è stata distribuita, ma anzi, senza seguire alcuna procedura prevista dalla legge, i responsabili del servizio postale l'hanno ritornata al mittente, adducendo il fatto che la destinataria era temporaneamente assente. La spedizione è quindi stata ripetuta sabato 15 febbraio 1997 dall'ufficio postale di __________ sempre mediante invio raccomandato ed é verosimilmente giunta all'ufficio postale di __________ il 17 febbraio successivo. La ricorrente era tuttavia ancora assente dal proprio recapito di __________ a quella data, tant'è che questa volta l'ufficio postale ha dato avviso al municipio dell'impossibilità di consegnare la raccomandata e dell'ordine impartito dalla destinataria della medesima di trattenere la posta per il periodo della sua assenza. L'invio raccomandato contenente la decisione 10 febbraio 1997 é quindi stato consegnato alla ricorrente solo il giorno 10 marzo 1997, data in cui quest'ultima sarebbe rientrata alla propria abitazione di __________.
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, una decisione spedita per lettera raccomandata é notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non é recapitato all'indirizzo noto né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l'ufficio postale conformemente all'art. 169 cpv.1 lett. d) ed e) dell'Ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste. L'ordine di trattenere la corrispondenza non comporta dunque, in principio, una proroga della (data di) notifica di un invio raccomandato (da ultimo RDAT I-1995 N. 15 consid. 2b, 3b e rinvii). Il menzionato principio vale, a condizione che le leggi cantonali di procedura non contengano disposizioni contrarie (com'é senz'altro il caso per la procedura amministrativa ticinese; cfr. DTF 113 Ib 89, consid. 2b), sia per le intimazioni eseguite a norma del diritto federale che per quelle effettuate giusta il diritto cantonale (RDAT cit., loc. cit.). Bisogna tuttavia derogare a questo principio quando, avuto riguardo alle circostanze del singolo caso, il destinatario della decisione non possa aspettarsi la sua notifica con una certa verosimiglianza (DTF 115 Ia 15, consid. 3a, 17 seg., consid. 3b; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, ad art. 32, n. 1.3.6. seg. e rinvii; Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 91 B I a).
Alla luce di quanto appena esposto la decisione 10 febbraio 1997, giunta all'ufficio postale di __________ il 17 febbraio 1997 deve di principio essere considerata come intimata il 24 febbraio successivo (e non il 21 febbraio 1997, come erroneamente indicato nel giudizio impugnato). Il termine di 15 giorni per presentare ricorso innanzi al Consiglio di Stato é dunque spirato il giorno 11 marzo 1997. Il gravame inoltrato davanti alla predetta istanza, che reca la data del 21 marzo 1997, risulta pertanto essere stato inoltrato oltre il suddetto termine utile e come tale appare essere tardivo.
Questo Tribunale ritiene che non sussistono nel concreto caso circostanze particolari che gli impongono di doversi scostare da questa conclusione.
Innanzitutto va rilevato che, contrariamente a quanto assunto nel gravame, è a giusta ragione che la decisione è stata inviata presso l'esercizio pubblico di __________, dove la ricorrente da anni abita, piuttosto che al suo domicilio di __________. Quello del __________ è infatti il recapito dell'insorgente di cui dispone l'Ufficio controllo abitanti del comune di __________. Si noti a questo proposito che in passato __________, nelle sue missive all'indirizzo delle autorità comunali di , ha costantemente indicato il proprio recapito presso il predetto esercizio pubblico. Ciò è stato pure il caso sia in occasione del reclamo 15 gennaio 1997 al municipio di __________ sia in occasione del ricorso inoltrato davanti al Consiglio di Stato il 21 marzo 1997, avendo l'insorgente intestato entrambi gli scritti a nome di "" a chiara dimostrazione del fatto che è questo il luogo dove risiede abitualmente e si fa recapitare le comunicazioni postali che la concernono (solo in seguito, nel corso di procedura, ella ha iniziato ad indicare quale recapito il proprio comune di domicilio). Significativo pure il fatto che, assentatasi per vacanze dalla Svizzera, l'insorgente ha dato ordine alla posta di __________ di trattenerle tutti gli invii a lei indirizzati: segno questo che indica chiaramente come quello in parola sia pure il recapito postale abituale dell'insorgente. Malvenuta è dunque quest'ultima a pretendere che il municipio dovesse intimarle la decisione al suo domicilio di __________, allorquando essa stessa ha costantemente fornito alle autorità quale proprio recapito quello di __________.
Chiarito questo aspetto, va poi aggiunto che la parte, la quale pendente procedura si assenta dal recapito dato alle autorità per l'invio di comunicazioni che la concernono, deve prendere i dovuti provvedimenti utili affinché le stesse gli possano essere notificate. Colui (o colei) che durante la propria assenza non adotta alcun provvedimento in tal senso pur dovendosi attendere l'invio di un atto, non può prevalersi del fatto di essere stato assente al momento della notifica dello stesso. Nella fattispecie in esame, non vi è dubbio che __________, dopo aver ricevuto comunicazione della tassa in rassegna e aver inoltrato il 15 gennaio 1997 reclamo davanti al municipio, dovesse attendersi entro breve tempo l'invio da parte di quest'ultima autorità di una decisione in proposito. Malgrado ciò ella si è allontanata dal proprio recapito di __________ senza comunicare la propria assenza al municipio, né tantomeno si è preoccupata di prendere le dovute disposizioni necessarie a tutelarla adeguatamente da un'eventuale notifica della decisione durante il periodo di lontananza da casa (designando - ad esempio - un proprio rappresentante al quale intimare in sua vece ogni comunicazione relativa alla procedura amministrativa avviata mediante l'inoltro del suddetto gravame). A tale proposito occorre ancora precisare che non può affatto essere considerato come una notifica di assenza dalla propria abitazione di __________ lo scritto 8 dicembre 1996 con il quale la ricorrente ha riferito alle autorità comunali di __________ il periodo di chiusura del __________: infatti, come ha giustamente rilevato il municipio nelle proprie allegazioni di causa, il fatto che detto __________ fosse chiuso durante tutto il mese di febbraio 1997 non poteva certo ancora significare di per sé che la ricorrente si fosse allontanata dalla propria abitazione di __________ per un analogo periodo di tempo. Né tantomeno si può ammettere che la ricorrente abbia adempiuto l'obbligo di notificare la sua assenza dal recapito conosciuto, comunicando a viva voce - come pretende d'aver fatto - la sua partenza per l'estero al municipale __________, in occasione di un incontro avvenuto nella sede bancaria presso la quale quest'ultimo lavora. In effetti la diligenza che si richiede in questi casi all'amministrato che si allontana dal proprio recapito, esige che quest'ultimo rivolga eventuali comunicazioni che lo concernono all' autorità interessata, facendo capo ai servizi di segreteria di cui essa dispone, vale a dire - nel caso concreto - informando il municipio tramite la cancelleria comunale. La semplice comunicazione verbale ad un singolo municipale di principio non può essere ritenuta sufficente per ovvi motivi di praticabilità.
Pertanto la questione di sapere se effettivamente __________ abbia informato, nelle circostanze di fatto e di tempo sopra menzionate, il municipale __________ a proposito della sua assenza può rimanere aperta in quanto sostanzialmente ininfluente per l'esito del presente gravame.
Di conseguenza il ricorso in oggetto va respinto senza che si renda necessario esaminare le rimanenti censure sollevate dall'insorgente.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 cpv. 1, 209, 213 cpv. 2 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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