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Numero d'incarto:
52.1997.229
Data decisione, Autorità:
14.10.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00229
Lugano
14 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 1. settembre 1997 di
contro
la
decisione 20 agosto 1997 del Consiglio di Stato (n. 3984) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 13 maggio
1997 con cui il Consiglio comunale di __________ ha stanziato i crediti
necessari alla realizzazione di una corsia preferenziale per il trasporto
pubblico ed alla ridefinizione dell'assetto stradale, nonché al rifacimento
del collettore per l'evacuazione delle acque residuali ed alla correzione
dell'intersezione di via __________ con via __________;
viste le risposte:
-
8 settembre 1997 del Dipartimento
del territorio;
-
9 settembre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
16 settembre 1997 del Municipio di
__________;
-
18 settembre del Consiglio comunale
di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 26 giugno 1986 il Consiglio di Stato ha approvato il
nuovo PR della città di __________;
che tale piano prevede, fra l'altro, di allargare la via
__________ (strada cantonale) allo scopo di realizzarvi una corsia preferenziale
per i mezzi pubblici;
che il 6 luglio 1993 il Consiglio di Stato ha pubblicato il
progetto esecutivo per l'allargamento suddetto: le opposizioni inoltrate contro
questo progetto sono state definitivamente respinte dal Tribunale federale con
sentenza del 28 dicembre 1995;
che quest'opera stradale è stata recepita dal piano di pronto
intervento (PPI) allestito dalla commissione intercomunale dei trasporti del
__________;
che il 6 marzo 1995 il Gran consiglio ha stanziato un
credito-quadro di fr. 108'900'000.- per la realizzazione delle opere previste
dal PPI;
che per l'allargamento di via __________ il Cantone ha preventivato
un investimento di fr. 9'200'000.--, al quale il comune di __________ è stato
chiamato a partecipare nella misura del 35% pari a fr. 3'220'000.--;
che in vista di questi lavori, il municipio di __________ ha
chiesto al Consiglio comunale di stanziare un credito di fr. 2'665'000.-- per
il rifacimento del collettore delle acque residuali di via __________ e per la
sistemazione del marciapiede di via __________ tra l'incrocio con via
__________ e l'entrata dell'autosilo delle scuole (MM n. 4780/13.11.1995);
che con ulteriore messaggio dell'11 luglio 1996 il municipio
ha chiesto al legislativo comunale di stanziare un credito di fr. 5'698'000.--
per far fronte alla partecipazione chiesta dal Cantone (fr. 3'220'000.--), per
rinnovare e potenziare le infrastrutture delle __________ lungo via __________
(fr. 2'396'000.--) e per correggere l'intersezione tra via __________ e via
__________;
che con risoluzioni del 13 maggio 1997 adottate a larga maggioranza
il consiglio comunale ha accordato i crediti richiesti con i messaggi
succitati;
che contro queste risoluzioni __________ è insorto davanti al
Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che secondo l'insorgente l’allargamento di via __________ sarebbe:
·
di esclusiva competenza del Cantone,
·
inutile ai fini del conseguimento degli obiettivi del Piano dei
trasporti del __________,
·
atto a deteriorare la qualità di vita del quartiere di
__________, i cui abitanti non avrebbero mai avuto occasione di esprimersi sull'intervento,
·
eccessivamente oneroso per rapporto ai vantaggi che ne possono
derivare;
che il rifacimento del collettore sarebbe invece
ingiustificato, posto che quello esistente si troverebbe in uno stato di
conservazione ancora relativamente buono;
che con giudizio 20 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso nella misura in cui l'ha ritenuto ricevibile;
che il Governo ha in sostanza ritenuto:
·
che le censure volte a rimettere in discussione l'allargamento
stradale fossero irricevibili, stante il giudizio con cui il Tribunale federale
aveva ormai definitivamente respinto le opposizioni interposte contro i
progetti esecutivi,
·
che irricevibili fossero pure le censure sollevate dall'insorgente
in relazione all'applicazione della legge sulle strade (LStr),
·
che il credito votato a titolo di partecipazione ai costi dell'opera
promossa e finanziata dal Cantone fosse conforme al diritto;
·
che il potenziamento delle infrastrutture delle __________, il
rifacimento del collettore e la correzione dell'intersezione fra via __________
e via __________ (prevista dal PR) rispondessero a considerazioni di
opportunità, non censurabili da parte dell'autorità di ricorso,
·
che i crediti stanziati per la realizzazione di queste ulteriori
opere non prestassero pertanto il fianco a critiche;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga
annullato assieme alle controverse risoluzioni del legislativo comunale e
postulando che il municipio venga autorizzato ad “assumere in proprio” la
tratta iniziale di via __________ (part. n. __________);
che l'insorgente ripropone invariate in questa sede le
censure sollevate senza successo in prima istanza;
che secondo il ricorrente la realizzazione di una corsia
preferenziale per i trasporti pubblici e la ridefinizione dell'assetto stradale
di via __________ configurerebbero "un'opera scriteriata, costosa ed
inutile": l'intervento, allega, provocherebbe un sensibile deterioramento
del quadro ambientale senza minimamente migliorare le condizioni di viabilità;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato, il Dipartimento del territorio ed il municipio di __________, che
contestano succintamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che i giudizi con cui il Consiglio di Stato statuisce su
ricorsi interposti contro decisioni di organi comunali sono per principio deducibili
davanti al Tribunale cantonale amministrativo; sono inoppugnabili in questa
sede soltanto nella misura in cui la legge dispone diversamente (art. 208 LOC);
che le risoluzioni con cui il consiglio comunale stanzia
crediti per la realizzazione di opere pubbliche non sono dichiarate definitive;
che, da questo profilo, il ricorso inoltrato da __________
contro le risoluzioni con cui il consiglio comunale di __________ ha stanziato i
crediti necessari per l'allargamento di via __________ e per gli interventi
infrastrutturali ad esso correlati è di principio ricevibile in ordine:
incontestabili sono invero la legittimazione attiva dell'insorgente, agente uti
civis, e la tempestività dell'impugnativa;
che ciò non significa tuttavia ancora che tutte le censure
sollevate dall'insorgente siano ammissibili;
che la realizzazione di un'opera pubblica presuppone invero
l'adozione di una serie di determinazioni consecutive, volte a definirne gli
aspetti pianificatori, progettuali, finanziari ed esecutivi;
che contro le decisioni d'ordine economico/finanziario
(stanzia-mento dei crediti necessari) od esecutive (delibere) non sono
proponibili eccezioni volte a contestarne gli aspetti pianificatori o
progettuali, già definiti mediante risoluzioni cresciute in forza di giudicato;
che questi aspetti vanno contestati impugnando tempestivamente
le decisioni di natura pianificatoria o progettuale mediante le quali sono
stati definiti;
che contro le risoluzioni con cui il legislativo comunale di
__________ ha stanziato i crediti necessari per l'allargamento di via
__________ non sono quindi ricevibili censure volte a rimettere in discussione
gli aspetti pianificatori e progettuali dell'intervento;
che questi aspetti sono in effetti stati definitivamente
risolti da decisioni cresciute in giudicato, che non possono essere rimesse in
discussione nel presente contesto;
che il ricorso in esame, volto a revocare in dubbio la scelta
pianificatoria di allargare via __________ e le modalità esecutive di tale
intervento risulta quindi ampiamente irricevibile;
che del tutto irricevibile in quanto estranea all’oggetto
dell’impu-gnativa è la richiesta di autorizzare il municipio ad assumere in
proprietà la tratta iniziale di via __________;
che parimenti inammissibili sono le censure sollevate
dall’insorgente contro le delibere dei lavori effettuate dal Cantone;
che nella misura in cui è ricevibile, l'impugnativa appare
del tutto priva di fondamento;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è
proponibile contro la violazione del diritto (art. 61 PAmm).
che costituiscono violazione del diritto l'errata o la
mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente
da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso e l'abuso di
potere o la violazione di una norma essenziale di procedura,
che le controverse risoluzioni del legislativo comunale di
__________ sono immuni da violazioni del diritto;
che la decisione di stanziare un credito di fr. 3'220'000.--
a titolo di partecipazione ai costi sopportati dal Cantone per l'allargamento
di via __________ è infatti conforme a scelte pianificatorie inoppugnabili,
risponde a progetti esecutivi che non possono essere qui rimessi in discussione
e collima con i costi preventivati, rispettivamente con il tasso di
partecipazione stabilito in base all'art. 26 LStr;
che la decisione di stanziare un credito di fr. 2'396'000.--
per il potenziamento delle infrastrutture delle __________ procede da
insindacabili scelte d'opportunità, che non integrano da nessun profilo gli
estremi di una violazione del diritto e sfuggono pertanto alle critiche del
ricorrente;
che identiche considerazioni valgono per i crediti stanziati
dal legislativo comunale per il rifacimento del collettore di via __________ e
la correzione dell'intersezione di via __________ con via __________;
che nemmeno il ricorrente invero è in grado di indicare quali
norme di legge risulterebbero disattese dalle risoluzioni che censura;
che appare del resto più che sostenibile che l'autorità
comunale colga l'occasione offertale dai lavori di allargamento di via
__________ intrapresi dal Cantone per procedere al rifacimento ed al
potenziamento delle infrastrutture connesse a quest'arteria stradale:
interventi che dovrebbe comunque intraprendere fra qualche anno;
che così stando le cose, il ricorso, palesemente infondato,
va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 208 LOC, 26 LStr; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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