AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.238
Data decisione, Autorità: 16.12.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00238
Lugano 16 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 settembre 1997 di
contro
la risoluzione 20 agosto 1997 (n. 3990) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 26 maggio 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, le ha revocato il permesso di dimora;
viste le risposte:
15 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
24 settembre 1997 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadina iugoslava, è convolata a nozze il __________ con __________, cittadino svizzero attinente di __________, avanti all'Ufficiale dello stato civile di __________.
In seguito al matrimonio le è stato rilasciato un permesso di dimora annuale per poter soggiornare in Ticino con il marito.
Il citato permesso è stato più volte rinnovato e la sua ultima scadenza fissata al 19 agosto 1998.
__________ era già stata messa al beneficio di un permesso di dimora per stagionali negli anni 1989, 1990 e 1992.
Il 5 febbraio 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio dei coniugi __________ per divorzio.
B. Il 26 maggio 1997, esperiti i dovuti accertamenti, la Sezione degli stranieri, ha respinto l'istanza dell'11 maggio precedente di __________ volta alla modifica delle condizioni e dello stato civile del suo permesso di dimora, ritenendo che la condizione che le aveva permesso di risiedere in Svizzera, ossia il matrimonio con un cittadino svizzero, è venuta a cadere a seguito della pronuncia del divorzio.
C. Adìto da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione del 20 agosto 1997. Il Governo ticinese ha in sostanza confermato la revoca del permesso giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS.
In estrema sintesi, l'esecutivo cantonale ha considerato che il diritto accordatole in virtù dell'art. 7 cpv. 1 LDDS a seguito del matrimonio con un cittadino svizzero è decaduto con la pronuncia del divorzio. Le è stato pertanto impartito di lasciare il territorio del Canton Ticino entro il 30 ottobre 1997.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Essa fa in sostanza valere di aver vissuto a lungo in Svizzera senza dare adito ad alcun problema di sorta e che un rientro nel suo Paese d'origine sarebbe difficoltoso per motivi economici; segnala inoltre i motivi che hanno portato alla disunione, come pure di avere già contatti per un impiego.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Indipendentemente dall'esistenza di un diritto a un permesso, il ricorso di diritto amministrativo è invece esperibile contro decisioni concernenti la revoca di permessi (art. 101 lett. d OG) o la constatazione della loro decadenza (STF 6 marzo 1997 in re D. consid. 1b con rinvii, in particolare DTF 99 Ib 4 consid. 2; wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, tesi, Basilea e Francoforte sul Meno 1997, pag. 118). In concreto non occorre tuttavia accertare se la ricorrente ha diritto al rilascio di un permesso, poiché la controversa decisione 26 maggio 1997 adottata dalla Sezione degli stranieri si configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso valido sino al 19 agosto 1998 che __________ deteneva in quel momento. Di conseguenza la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è certamente data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Entrata in Svizzera per contrarre matrimonio con un cittadino svizzero, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora in virtù dell'art. 7 cpv. 1 LDDS, norma ai sensi della quale il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Nell'evenienza concreta, il 5 febbraio 1997 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio dei coniugi __________ per divorzio, le parti avendo dichiarato di vivere separate di fatto già dal gennaio 1994, ossia dopo quattro mesi dalle nozze. Venuta meno l'unione coniugale, è svanito pure lo scopo del soggiorno di __________ in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora.
Si può inoltre aggiungere che, in questa sede, non è determinante quale sia stata la causa che ha portato al divorzio. Per pronunciarsi in merito all'adempimento delle premesse dell'art. 7 cpv. 1 LDDS è , in effetti, irrilevante sapere se uno dei coniugi sia il principale responsabile del fallimento della comunione coniugale: né il testo dell'articolo né la sua origine storica permettono infatti d'imporre ai cantoni l'obbligo di rilasciare un permesso di dimora a dipendenza di tale fattore. (cfr. FF 1987 III 272 n. 25.21).
Va osservato poi che non esiste tra la Svizzera e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno - nel nostro Paese - dei cittadini provenienti da tale nazione, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora e di non procedere alla revoca. A seguito del divorzio, la ricorrente non può nemmeno richiamarsi all'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dall'unione coniugale non essendo nati figli (STF 31 marzo 1995 in re P. consid. 2b).
E' quindi a giusto titolo che la Sezione degli stranieri ha disposto nei confronti dell'insorgente una revoca del permesso sulla base dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS.
I presunti contatti con datori di lavoro per un'eventuale prossima assunzione non possono pertanto essere presi in considerazione, visti i motivi precedentemente addotti. L'insorgente non rende nemmeno verosimile che un rientro nel suo Paese d'origine sia problematico, limitandosi ad affermare che la difficoltà sarebbe di ordine meramente economico.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto, con la conseguente conferma della decisione governativa impugnata.
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 9 LDDS; 10 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadina iugoslava nata il __________, è tenuta a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 28 febbraio 1998 notificando la partenza all'Ufficio regionale degli stranieri di __________.
La tassa di giustizia e le spese, di fr. 500.– (cinquecento), sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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