AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.242
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00242
Lugano 26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 9 settembre 1997 di
contro
la risoluzione del 20 agosto 1997 (no. 3959) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 18 settembre 1996, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
15 settembre 1997 della Sezione degli stranieri,
15 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
A. L'ing. __________, cittadino __________ nato nel __________, è entrato in Svizzera il 2 marzo 1979. Nel nostro Paese ha dapprima ottenuto un permesso di dimora annuale - più volte rinnovato - ed in seguito, a partire dal 2 marzo 1984, ha potuto beneficiare di un permesso di domicilio il cui termine di controllo è stato rinnovato per l'ultima volta il 5 marzo 1993 e la cui scadenza è stata fissata al 2 marzo 1996.
La famiglia del titolare, composta dalla moglie __________ e dalla figlia __________ si sono trasferite nella __________ nel __________. La figlia __________, nata dal precedente matrimonio, vive a __________.
A partire dalla sua entrata in Svizzera, __________ ha lavorato in qualità di professore di matematica e fisica presso un istituto privato e in seguito come consulente industriale presso varie ditte. Dal 1993 svolge quest'ultima attività in proprio.
B. Il 30 novembre 1995, la Polizia cantonale ha provveduto a interrogare __________ fermato lo stesso giorno presso l'Ufficio regionale degli stranieri a __________ in quanto oggetto di una ricerca del luogo di soggiorno emanata dalle autorità zurighesi competenti concernente una contravvenzione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Nel corso del proprio interrogatorio, lo straniero ha dichiarato che dal 1° novembre 1994, a causa di problemi finanziari, è rientrato in __________ a __________ presso la madre dove, nel 1995, è restato per circa dieci mesi e precisando che la sua assenza dalla Svizzera era di 2/3 giorni per settimana. A __________ pernottava presso vari alberghi. Ha inoltre aggiunto che gli capitava di recarsi pure in __________ per trovare la moglie. Ha inoltre dichiarato di avere vari debiti sfociati in 8 attestati di carenza beni per fr. 20 769.– e esecuzioni per fr. 15 440.–.
C. Fondandosi sui predetti accertamenti e ricordando di aver interessato i servizi di polizia e giudiziari, con decisione del 18 settembre 1996 la Sezione degli stranieri ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio a __________.
D. Adìto da __________ __________ il 4 ottobre 1996, Il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione del 20 agosto 1997.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso di domicilio giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, visto che egli ha risieduto in modo effettivo all'estero, presso sua madre a __________ recandosi pure in __________ dalla moglie, per un periodo superiore a sei mesi. Secondo l'Esecutivo cantonale, il fatto di esser tornato regolarmente in Svizzera per brevi periodi non sarebbe comunque sufficiente per impedire il decadimento del permesso di domicilio; egli inoltre era già stato oggetto di ammonimento per mancato versamento regolare della pensione alimentare alla figlia __________, costringendola a far capo all'assistenza sociale.
E. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che egli sia riconosciuto titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS per ritenere decaduto il suo permesso di domicilio.
Sostiene infatti che il Consiglio di Stato avrebbe interpretato arbitrariamente e contrariamente al senso voluto le affermazioni del ricorrente, secondo cui la maggior parte della settimana egli risiedeva in Svizzera e che la sua assenze sarebbero limitate a 2-3 giorni.
Circa i riferimenti secondo cui egli sarebbe stato oggetto di interesse da parte dei servizi di polizia e giudiziari, ritiene che non possono essere posti alla base della decisione nella presente vertenza.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D., consid. 1b e riferimenti). Da notare che il permesso di domicilio è di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 LDDS).
Da ciò ne consegue quindi che anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data.
1.3. Il gravame, tempestivo e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
A tale proposito occorre rilevare che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita da tale disposizione. Si noti in particolare che la decisione governativa qui impugnata non dispone affatto la revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa inoltrata dal ricorrente ha già per legge effetto sospensivo e quindi la domanda volta ad ottenere in questa sede analogo provvedimento va senz'altro respinta in quanto priva di oggetto.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva - ai sensi della precitata disposizione - si intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. Pertanto, il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi.
Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c con rinvii).
Interrogato dalla Polizia cantonale il 30 novembre 1995 in merito alla sua residenza regolare e continua in Svizzera, il ricorrente ha infatti dichiarato che durante "questo tempo siccome qui ho problemi finanziari, sono rientrato in Italia dove ho abitato con mia madre a __________. Per dare un'idea circa 10 mesi del 1995 sono stato in Italia mentre i rimanenti in Ticino. Preciso però che la mia assenza dalla Svizzera era di 2/3 giorni per settimana. Mi è pure capitato di recarmi nella __________ __________ per trovare mia moglie ". Ha poi aggiunto di lavorare in qualità di "indipendente come consulente industriale. Ho alcuni clienti in Svizzera e altri in Italia. La mia professione consiste nell'assistere il cliente a depositare i progetti al UFPI e EPO. Voglio aggiungere che in questi ultimi due anni c'è poco lavoro e questo è la causa dei miei problemi finanziari". Ha inoltre affermato che di regola "pernottavo sempre all'albergo __________, tranne in alcune circostanze dove ho alloggiato all'albergo __________".
Alla luce di queste chiare ed inequivocabili affermazioni - non smentite in sede di ricorso - si deve dunque ammettere che l'insorgente, a partire dal 1° novembre 1994 e per un periodo superiore a sei mesi, si è stabilito all'estero rientrando in Svizzera unicamente per affari soggiornando in vari alberghi luganesi. Poco importa se i motivi per cui egli si è trasferito all'estero sono di natura economica o meno. Il ricorrente sottolinea che l'assenza dalla Svizzera era limitata a 2 o 3 giorni per settimana, concludendo che i brevi periodi di residenza sono quelli trascorsi all'estero. Sennonché, oltre al fatto di aver dichiarato alla polizia di essere rientrato in Italia, egli dimentica di non aver contestato la successiva domanda dell'agente interrogante vertente su come faceva ad avere contatti per la sua professione con la clientela se la maggior parte del tempo lo trascorreva in Italia affermando: "Malgrado ero assente dal Ticino ho sempre tenuto la casella postale a __________ e quando rientravo sbrigavo le mie pratiche". Ma vi è di più. Ulteriore fatto che comprova la sua assenza prolungata e non limitata a qualche giorno la settimana risulta dal fascicolo processuale dove già il 13 febbraio 1995 venne rispedita al mittente, l'allora Ufficio cantonale degli stranieri e dei passaporti, una busta indirizzata a __________ in quanto quest'ultimo risultava "sconosciuto" all'indirizzo di via __________ a __________; malgrado ciò egli confermò, al momento del ritiro della busta avvenuto soltanto il 21 aprile 1995, di abitare sempre a predetto indirizzo.
Ora, secondo costante prassi del Tribunale federale va rammentato che, qualora lo straniero trascorra la maggior parte del suo tempo all'estero, il termine di sei mesi previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non è interrotto dal semplice fatto che egli ritorni regolarmente in Svizzera per dei brevi soggiorni d'affari o per visite (DTF 120 Ib 369 e segg.; STF inedita del 19 marzo 1997 in re __________ e LLCC, consid. 3b in fine). Un'interruzione del suddetto termine avviene soltanto se lo straniero rientra in Svizzera prima dello scadere dei sei mesi per riprendere a soggiornarvi in modo duraturo. Ciò che in concreto non è avvenuto.
Stante tutto quanto precede, si deve dunque concludere che la sentenza impugnata non presta il fianco alle critiche sollevate dall'insorgente. Il ricorso va pertanto respinto, non necessitando ulteriore disamina.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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