AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.243
Data decisione, Autorità: 22.10.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00243
Lugano 22 ottobre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 settembre 1997 di
contro
la decisione 20 agosto 1997 del Consiglio di Stato (n. 3955) che evade a' sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 27 gennaio 1997 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti preventivi 1997 del comune;
viste le risposte:
16 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
23 settembre 1997 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel 1985 il comune di __________ ha stipulato assieme ad altri comuni del locarnese una convenzione con la __________ per assicurare e disciplinare l'autoservizio urbano sul territorio comunale. La convenzione è stata approvata dal consiglio comunale il 18 novembre 1985.
In base ad essa la __________ serviva anche la tratta __________. I relativi costi d'esercizio erano integralmente assunti dal comune.
Nel 1996 la spesa annua per questo particolare servizio è ammontata a fr. 196'076.20, per trasportare mediamente 1,4 passeggeri per corsa. Il 27 giugno 1996 il municipio ha quindi disdetto la convenzione con la __________ limitatamente a questa tratta.
Al fine di assicurare ancora un servizio di trasporto pubblico alla popolazione interessata, il 17 dicembre 1996 l’esecutivo comunale ha comunque stipulato una nuova convenzione con la predetta società di trasporti. In base a questa convenzione, la __________ si assumerebbe il compito di trasportare i passeggeri delle loro corse di linea dalla dalla stazione terminale (posta di ) sino alla destinazione finale, rispettivamente dal luogo di partenza dei passeggeri sino alla più vicina stazione del bus ad un prezzo unitario di fr. 3.-- (rispettivamente fr. 5.-- per la zona della collina). Per questo servizio di trasporto capillare, denominato “ ”, che verrebbe comunque dato in subappalto ad un taxista della piazza, il comune verserebbe annualmente alla __________ un importo forfettario di fr. 50'000.-- + 6,5% di IVA.
B. Con messaggio del 3 dicembre 1996 (MM 40/96) il municipio di __________ ha sottoposto al Consiglio comunale i conti preventivi per il 1997.
Alla voce traffico, il municipio segnalava che:
"Con l'introduzione della Comunità tariffale prevista per il 1.1.1997 vengono azzerati i conti relativi al servizio bus ovvero il conto no. 318.960 "__________ per copertura deficit __________ " e no. 318.961 "__________ per copertura deficit AU".
In luogo __________ si intende introdurre un sistema di servizio __________ - conto no. 318.963 - per una spesa prevista di fr. 53'500.-Il servizio __________ è un abbinamento di trasporto bus e taxi in cui gli utenti possono chiamare il taxi per farsi trasportare fino alla fermata del bus o viceversa. Questo sistema è stato introdotto da anni in Germania ed ha avuto molto successo grazie alla sicurezza che offre oltre alla comodità del trasporto fino a domicilio. Le __________ intendono introdurre questo sistema anche in altri Comuni del locarnese.
In luogo dell'AU abbiamo i due nuovi conti nri 361.250 "Comunità tariffale" e 361.260 "contributo per servizio urbano" per rispettivamente fr. 18'000.-- e fr. 160'000.-- di spese preventivate."
Respinta una proposta di azzeramento del conto 600.318.963 relativo al servizio __________, il 27 gennaio 1997 il consiglio comunale di __________ ha approvato senza riserve i conti preventivi per il 1997.
C. Contro la predetta risoluzione di approvazione del preventivo sono insorti davanti al Consiglio di Stato __________, __________ e __________, chiedendo lo stralcio della voce di spesa relativa al servizio __________ e postulando la sospensione della relativa convenzione con la __________ sintanto che il consiglio comunale non l'avesse approvata.
I ricorrenti, attivi sulla piazza di __________ come taxisti, rilevano che questo servizio, finanziato dall’ente pubblico, prevede tariffe inferiori del 40% a quelle fissate dall'ordinanza municipale sul servizio taxi. Si tratterebbe pertanto di un vero e proprio atto di concorrenza sleale.
D. Con giudizio 20 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso a’ sensi dei considerandi.
Esaminata la convenzione istituente il servizio in contestazione, il Governo ha escluso che vi fossero ravvisabili gli estremi di una concorrenza sleale. Ha nondimeno ingiunto al municipio di sottoporre l'accordo con le __________ al consiglio comunale per l'approvazione richiesta dall'art. 193 LOC.
E. Contro il predetto giudizio governativo __________, __________ e __________ si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando nuovamente lo stralcio della voce di spesa preventivata per il servizio __________.
Riassunti i fatti, i ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure di concorrenza sleale, avanzate senza successo davanti alla precedente istanza.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio di __________, che contesta invece partitamente le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in diritto
Oggetto del presente giudizio è la decisione 27 gennaio 1997 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato il preventivo dell'anno entrante.
Dato che la legge non dispone altrimenti, tale decisione è di principio deducibile al Tribunale cantonale amministrativo.
In quanto riferito alla decisione del legislativo comunale di approvazione dei preventivi, dal profilo della competenza del Tribunale cantonale amministrativo, il ricorso è quindi ricevibile in ordine.
I ricorrenti contestano tuttavia anche la convenzione sottoscritta dal municipio con la __________ per istituire il servizio "__________".
Per principio, le convenzioni sottoscritte dal comune con enti pubblici o privati per lo svolgimento di compiti di natura pubblica locale devono essere adottate dal legislativo comunale secondo le modalità previste per l’adozione dei regolamenti comunali (art. 193 cpv. 3 LOC).
In concreto, il consiglio comunale di __________, pur avendo stanziato il credito in contestazione, non si è ancora pronunciato su questa convenzione. Il fatto che il Consiglio di Stato si sia prematuramente ed inopportunamente già pronunciato in merito non esime il municipio dall’obbligo di sottoporla dapprima al legislativo comunale per l’adozione e poi allo stesso per l’appro-vazione.
Inammissibili, già perchè estranee all’oggetto della decisione qui impugnata, sono quindi le censure che gli insorgenti sollevano contro la predetta convenzione.
1.2. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la legittimazione attiva ad impugnare la risoluzione di approvazione del preventivo 1997 può essere riconosciuta soltanto __________. Soltanto quest’ultimo ricorrente è infatti cittadino attivo di __________ (art. 208 lett. a LOC).
Agli altri due ricorrenti, cittadini stranieri al momento dell'inoltro dell'impugnativa, la qualità per agire in giudizio non può essere riconosciuta nemmeno in base all'art. 209 lett. b LOC. Essi non appartengono infatti a quella cerchia qualificata di persone legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso, tale da permettere il riconoscimento della legittimazione attiva. Il fatto che contestino una voce di spesa che tocca i loro interessi professionali non è sufficiente. Nei loro confronti, la risoluzione censurata esplica infatti soltanto indirettamente effetti pregiudizievoli.
1.3. Nei limiti suindicati, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Il preventivo della gestione corrente deve riportare tutte le entrate e le uscite ricorrenti normalmente ogni anno in forza di legge, di regolamenti, di convenzioni o di impegno contrattuali (cfr. art. 48 lett. a DELOC, RL 11.5.1.2; Ratti, Il comune, vol. III, 1924). Esso autorizza il municipio a procedere ad una determinata spesa sino a concorrenza dell'importo fissato (art. 16 cpv. 1 RGFCC, RL 2.1.2.1).
Per principio, l'iscrizione di una determinata spesa a preventivo presuppone che la stessa sia sorretta dalla necessaria base legale. Tale principio non è tuttavia assoluto.
Per essere attendibile il preventivo deve infatti comprendere anche le spese prevedibili, ma non ancora sorrette da una valida base legale.
Lo si deduce chiaramente dall'art. 17 cpv. 3 RGFCC che impone di allibrare anche queste uscite, evidenziando in modo chiaro i crediti relativi e disponendo che rimangano bloccati sino all'entrata in vigore della base legale.
2.2. Nel caso concreto, il legislativo comunale di __________ ha esposto a preventivo un'uscita di fr. 53'500.-- per il servizio "__________", che avrebbe dovuto essere istituito in base alla convenzione sottoscritta dal municipio con le __________.
Ora, tale convenzione non è ancora stata sottoposta al consiglio comunale per l'adozione. Non essendo nemmeno stata pubblicata ed approvata dal Consiglio di Stato, come previsto dagli art. 193 cpv. 3 e 188 seg. LOC essa non può quindi ancora costituire una valida base legale per autorizzare il municipio a versare alle __________ l'indennità pattuita. Il fatto che il Consiglio di Stato l'abbia già esaminata nell'ambito del ricorso inoltrato dagli insorgenti contro la risoluzione di approvazione del preventivo 1997 non permette di considerare data la base legale mancante, prescindendo dalle formalità prescritte dalle succitate norme di legge.
Anche se non è ancora sorretta dalla necessaria base legale, l'uscita poteva (doveva) nondimeno essere iscritta a preventivo siccome prevedibile. L'iscrizione doveva tuttavia aver luogo con riserva, evidenziando in modo chiaro che il credito relativo sarebbe stato bloccato sino all'approvazione della convenzione da parte del Governo. Condizione, questa, che in concreto non risulta soddisfatta e che nemmeno il Consiglio di Stato, evadendo pilatescamente a’ sensi dei considerandi il ricorso inoltratogli, ha posto in risalto.
Ferme queste premesse, il ricorso, in quanto ricevibile, va quindi parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e confermando l'iscrizione a preventivo della spesa prevista per il servizio "__________" (rettificata in fr. 53'250.--, perché l'IVA dovuta su fr. 50'000.-- ammonta soltanto a fr. 3'250.--) alla condizione che il credito resti bloccato sino al momento in cui il Consiglio di Stato avrà approvato la convenzione sottoscritta dal comune con la __________.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 188, 193, 208, 209 LOC; 16, 17 RGFCC; 48 DELOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 20 agosto 1997 del Consiglio di Stato (n. 3955) è annullata;
1.2. la decisione 27 gennaio 1997 del consiglio comunale di __________ è riformata nel senso che è confermata limitatamente all’importo di fr. 53'250.-- l’uscita prevista alla voce “Servizio __________ " (cto. 600.318.963).
§ Il credito rimane bloccato sintanto che il Consiglio di Stato non avrà approvato la convenzione sottoscritta dal comune con la __________ per l'istituzione di tale servizio.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Il comune di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 800.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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