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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.246
Data decisione, Autorità:
10.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00246
Lugano
10 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 11 settembre 1997 di
contro
la
decisione 27 agosto 1997, no. 4107, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 9 maggio 1997
con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia per
sopraelevare una casa d'abitazione (part. no. __________ e __________ RFD);
viste le risposte:
-
23 settembre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
25 settembre 1997 di __________;
-
26 settembre 1997 del municipio di
__________;
-
29 settembre 1997 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________ è
proprietario di una casa d'abitazione plurifamiliare, situata a __________
nella zona residenziale __________. Verso S, l’edificio sorge a confine con il
vicolo (part. no. __________ e __________ RFD).
Il resistente __________ è invece proprietario di un
complesso di edifici situati sul lato opposto del __________, già nella zona
del nucleo (part. no. __________ RFD; zona NV).
La resistente __________ è proprietaria del fondo confinante
verso W con quello del ricorrente (part. no. __________ RFD).
L’angolo SW dello stabile censito come subalterno A del ricorrente
(part. n. __________) dista circa 3 m dall’angolo NE del fabbricato censito
come subalterno B del resistente __________ situato sul ciglio opposto del
__________ (part. n. __________ RFD).
B. Con domanda datata 14
febbraio 1997 __________ ha chiesto al municipio il permesso di sopraelevare di
un piano (+ 4 m) il subalterno A del suo stabile.
Alla domanda si sono opposti i resistenti menzionati in
epigrafe, ravvisandovi una disattenzione delle distanze tra edifici.
C. Raccolto il preavviso
favorevole del Dipartimento del territorio, il municipio ha negato la licenza
edilizia con decisione 9 maggio 1997, ritenendo che verso lo stabile del
resistente __________ la sopraelevazione non rispettasse la distanza minima tra
edifici prescritta dall'art. 13 cpv. 3 NAPR (6 m).
Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio
di Stato, chiedendo di essere posto al beneficio della deroga prevista
dall'art. 22 NAPR, che permette di sopraelevare di un piano le costruzioni
esistenti al momento dell'entrata in vigore del PR a distanze inferiori a
quelle previste dall'art. 12 NAPR.
D. Con giudizio 27 agosto 1997
il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo che l'art. 22 NAPR
permettesse di derogare alle distanze da confine prescritte dall'art. 12 NAPR,
ma non alla distanza minima tra edifici (6 m) prescritta dall'art. 13 cpv. 3
NAPR.
E. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della
licenza rifiutata.
Secondo l'insorgente, la distanza minima tra edifici
prescritta dall'art. 13 cpv. 3 NAPR si applicherebbe soltanto tra edifici posti
su fondi contermini. Sarebbe quindi inapplicabile al caso in esame, ove gli
edifici sono separati dalla pubblica via.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza
formulare particolare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini opponenti, contestando
partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare invero atto
a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per
il giudizio. Gli aspetti fattuali della controversia sono pacifici. Oggetto di
contestazione è unicamente l'applicazione del diritto.
- 2.1. Al di fuori della zona
del nucleo, la distanza minima di un edificio dal confine, a __________, è
stabilita in funzione dell'altezza delle facciate. Per altezze sino a m 7.50 è
prescritta una distanza dal confine di 4 m; per altezze comprese tra m 7,50 e
10,50 la distanza dal confine è di 5 m (art. 12 NAPR).
La distanza minima tra edifici situati su fondi contigui deve
invece essere almeno pari alla somma delle distanze richieste per ogni edificio
dal confine comune (art. 13 NAPR).
In quanto volta ad assicurare adeguate condizioni di igiene e
di sicurezza, la distanza tra edifici è imperativa. Quella dal confine è invece
rimessa alla libera disposizione delle parti, che così come possono spostare i
confini possono anche accordarsi fra loro per suddividerla diversamente da
quanto stabilisce l'art. 13 NAPR (cfr. art. 15 NAPR).
Chi costruisce verso un edificio esistente al momento
dell'entrata in vigore del PR ad una distanza dal confine inferiore a quelle
prescritta deve quindi per principio assumere a carico del suo fondo la
distanza dal confine mancante alla costruzione del vicino. Questa regola vale
tuttavia soltanto per distanze tra edifici inferiori a 6 m. Lo si deduce
dall'art. 13 cpv. 3 NAPR, giusta il quale verso edifici situati rispetto al confine
ad una distanza inferiore a quelle prescritta dalle NAPR fa stato l'art. 12,
ritenuta una distanza minima tra edifici di m 6.
Nella zona del nucleo (NV) vige invece un ordinamento delle distanze
analogo a quello previsto dalla LAC. A confine o a m 1.50 dal confine verso
fondi aperti. In contiguità o ad una distanza di 3 m verso edifici senza
aperture. A 4 m verso edifici con aperture (cfr. art. 34 cpv. 5 NAPR). Con
facoltà del municipio di imporre la contiguità o l'edificazione a confine allo
scopo di assicurare la conservazioni omogenea dei caratteri morfologici
ambientali.
2.2. Riallacciandosi alla garanzia costituzionale della
proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, l'art. 39 RLE stabilisce
che le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in
epoca successiva alla loro realizzazione possono per principio essere soltanto
mantenute e riparate. Sono esclusi lavori di trasformazione sostanziali.
Trasformazioni più importanti possono tuttavia essere autorizzate se il
contrasto con il diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse
pubblico o quello dei vicini.
In linea di massima, non è quindi possibile ampliare le costruzioni
esistenti in contrasto con il diritto. In particolare, non è ammesso
sopraelevare edifici esistenti in contrasto con le norme sulle distanze. Una
sopraelevazione è esclusa anche se l'aggiunta rimane arretrata e rispetta le
distanze prescritte (Scolari , Commentario, II ed., N. 1176).
A questa regola, discendente dall'art. 39 RLE, fa eccezione
l'art. 22 cpv. 2 NAPR di __________, che permette di sopraelevare di un piano
al massimo le case monofamiliari esistenti al momento dell'entrata in vigore
del PR ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta
dall'art. 12 NAPR, a condizione che vengano rispettate tutte le altre norme di
zona, compresi gli arretramenti fissati dal relativo piano.
- 3.1. Nel caso in esame, la
costruzione che il ricorrente intende sopraelevare di un piano sorge a confine
con il vicolo __________. Sul lato opposto di questo vicolo, già nella zona del
nucleo, sorge invece lo stabile del ricorrente.
Ora, è innegabile che sorgendo a confine con il vicolo, la
costruzione del ricorrente, alta circa 7 m, non rispetta la distanza minima di
4 m dal confine prescritta dall'art. 12 NAPR per costruzioni alte sino a m
7.50. Altrettanto incontestabile è il fatto che questa costruzione posta a
circa 3 m dall'edificio del resistente, non rispetta nemmeno la distanza tra
edifici prescritta dall'art. 13 NAPR. Se si ammette che l'edificio del
ricorrente, in quanto situato nel nucleo, può sorgere a confine con il vicolo,
stando all'art. 13 NAPR, la distanza tra i due edifici non può infatti essere
inferiore alla distanza di 4 m dal confine prescritta dall'art. 12 NAPR per
edifici alti sino a m 7.50.
Ne discende che lo stabile da sopraelevare dev'essere considerato
una costruzione esistente in contrasto con il PR entrato in vigore dopo la sua
edificazione. Invano allega il ricorrente che il vicolo che passa tra i due
edifici renderebbe inapplicabile le distanze tra edifici fissate dall'art. 13
NAPR. In quanto volte ad assicurare l'igiene e la sicurezza delle costruzioni,
le distanze tra edifici vanno rispettate indipendentemente dai rapporti di proprietà
sull'area intermedia. Il fatto che i fondi non siano contigui è irrilevante. La
distanza tra edifici si applica anche tra fondi non contigui, così come si
applica tra edifici posti sullo stesso fondo. Diversamente, le norme sulle distanze
tra edifici potrebbero essere facilmente eluse intavolando l'area intermedia
come fondo a sè stante.
3.2. Dato per acquisito che la costruzione del ricorrente
esiste in contrasto con il diritto, è certo che la sopraelevazione non può
essere autorizzata in base all'art. 39 RLE. La trasformazione eccede infatti
chiaramente i limiti degli interventi ammessi da tale norma. Nemmeno il ricorrente
lo nega.
Resta quindi da verificare se la sopraelevazione non possa essere
autorizzata in base all'art. 22 cpv. 2 NAPR; norma, che permette di innalzare
di un piano gli edifici esistenti in contrasto con le distanze prescritte
dall'art. 12 NAPR, a condizione che la sopraelevazione sia limitata ad un piano
per le case monofamiliari e che il complesso rispetti tutte le altre norme di
zona, segnatamente l’altezza, l’indice di occupazione e quello di sfruttamento.
Orbene, da questo profilo, la conclusione non può che essere
negativa, già perché la costruzione non rispetta le distanze tra edifici
prescritte dall'art. 13 NAPR. L'art. 22 cpv. 2 NAPR permette in effetti di
sopraelevare unicamente le costruzioni esistenti in contrasto con le distanze
dal confine prescritte dall'art. 12 e non anche quelle esistenti in contrasto
con le distanze tra edifici sancite dall'art. 13 NAPR. Il fatto che
quest'ultime risultino dalla somma delle distanze dal confine comune non
permette di giungere a diversa conclusione. In mancanza di un’esplicita indicazione
in tal senso, la deroga prevista dall’art. 22 NAPR non può essere estesa anche
alle distanze tra edifici previste dall’art. 13 NAPR.
Già per questo motivo, il ricorso va quindi respinto,
addebitando al ricorrente la tassa di giustizia e le ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 12, 13, 22, 34 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico del ricorrente che rifonderà al resistente fr. 1'200.-- a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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