AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.249
Data decisione, Autorità: 16.12.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00249-250-251-252
Lugano 16 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 16 e 17 settembre 1997 di
Contro
la decisione 27 agosto 1997, n. 4090, del Consiglio di Stato che respinge parzialmente le impugnative presentate dagli insorgenti avverso le risoluzioni 25 gennaio 1997 con cui il municipio di __________ ha inflitto a ciascuno di loro una multa di fr. 1'250.-- per violazione della LE;
viste le risposte:
23 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
3 novembre 1997 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti __________, __________, __________ e __________ sono comproprietari in ragione di un quarto ciascuno di un fondo (part. no. __________ RFD), situato a __________, in località __________, fuori della zona edificabile di quel comune. Sul fondo sorge uno stabile adibito ad autofficina (PT) e ad abitazione (primo piano) dei ricorrenti __________ ed __________, rispettivamente del loro figlio __________, titolare dell’autofficina (intestata alla Garage __________).
Nell'agosto del 1990, i ricorrenti hanno chiesto al municipio il permesso di ampliare l'edificio, aggiungendovi un nuovo corpo di m 8 x 28. Trattandosi di un ampliamento insuscettibile di conseguire un permesso eccezionale fondato sugli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT, nel luglio dell'anno seguente i ricorrenti hanno inoltrato una variante riduttiva per un ampliamento di dimensioni più contenute (m 15.00 x 6.50).
La variante è stata approvata dall'autorità cantonale e dal municipio con risoluzioni del 27 febbraio 1992 e del 24 marzo 1992.
B. Scostandosi dal progetto approvato, i ricorrenti hanno iniziato a realizzare un ampliamento di dimensioni di gran lunga superiori a quelle previste dai piani oggetto del permesso suddetto (m 23.70 x 7.20 invece di 15.00 x 6.50).
Constatato l’abuso, il 16 novembre 1992 il municipio ha ordinato loro di sospendere i lavori ed ha aperto a loro carico un procedimento contravvenzionale.
Con scritto del 29 dicembre 1992 - sottoscritto da tutti - i ricorrenti si sono giustificati affermando di aver bisogno di più spazio.
C. Il 9 febbraio 1993 il municipio di __________ ha notificato ai ricorrenti un ulteriore rapporto di contravvenzione, rimproverando loro di aver formato un deposito abusivo di veicoli sul sedime annesso all'autofficina.
Con scritto del 22 febbraio 1993 i ricorrenti si sono giustificati affermando che il deposito non era permanente e che avevano nel frattempo provveduto ad allontanare i veicoli. Anche queste giustificazioni erano sottoscritte da tutti i ricorrenti.
D. Il 3 novembre 1993 il municipio di __________ ha notificato ai ricorrenti un terzo rapporto di contravvenzione, addebitando loro di aver realizzato fondazioni di dimensioni superiori a quelle previste dai progetti approvati nel 1991 e di aver eretto pilastri in cemento armato "compresi nell'ampliamento di dimensioni m 13.92 x 7.20, dedotto il corpo scale di m 2.25 x 2.25".
I ricorrenti si sono giustificati asserendo di aver rinunciato all'ampliamento abusivo di m 23.00 x 7.50, limitandolo a quello accertato dall'autorità comunale in base alla posizione dei pilastri in cemento armato.
Il 25 gennaio 1994 il municipio ha rilasciato ai ricorrenti una licenza in variante per un ampliamento di m 13.92 x 7.20.
E. Il 6 settembre 1994 il municipio di __________ ha notificato ai ricorrenti un ultimo rapporto di contravvenzione, rimproverando loro di aver abusivamente ampliato di 570 mq il piazzale annesso all’autofficina.
Con scritto del 14 settembre 1994 i ricorrenti hanno recisamente contestato l’addebito, asserendo di non aver realizzato alcun ampliamento del piazzale.
F. Con decisione 10 agosto 1995 il municipio di __________ ha inflitto ai ricorrenti in solido una multa di fr. 5'000.-- per violazione della LE. Su ricorso di quest’ultimi la sanzione è stata tuttavia annullata dal Consiglio di Stato in quanto lesiva del principio di individualizzazione della pena (ris. gov. 17.10.95)
G. Con decisioni del 29 gennaio 1997 il municipio di __________ ha ripreso il procedimento infliggendo a ciascuno dei comproprietari una multa di fr. 1'250.-- per le infrazioni addebitate loro con i primi tre rapporti di contravvenzione, ovvero per:
aver eseguito fondamenta di dimensioni superiori a quelle approvate con la licenza edilizia dell'8 luglio 1991;
aver formato un deposito abusivo di veicoli sul terreno adiacente;
aver eseguito fondamenta di dimensioni superiori a quelle approvate l'8 luglio 1991 ed eretto pilastri in cemento armato “compresi nell'ampliamento di dimensioni di m 13.92 x 7.20".
Le decisioni, sostanzialmente identiche, imputavano ai ricorrenti di essere incorsi in una violazione formale della legge, eseguendo opere non previste o difformi dai piani approvati.
H. Con giudizio 27 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha confermato le multe, respingendo le impugnative contro di esse interposte da __________, __________, __________ e __________.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che i ricorrenti fossero egualmente responsabili delle infrazioni loro imputate. Ha comunque ridotto le multe a fr. 1'000.--, prosciogliendo i ricorrenti dall’addebito di aver eseguito fondamenta di dimensioni superiori a quelle approvate, che il municipio di __________ aveva mosso loro per la seconda volta con il rapporto di contravvenzione del 3 novembre 1993.
I. Con distinti ricorsi del 16 e del 17 settembre 1997 i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento del giudizio governativo e delle multe in oggetto.
I ricorrenti rimproverano al municipio ed al Consiglio di Stato di non aver individualizzato le rispettive responsabilità. Il fatto di essere comproprietari in parti uguali del fondo oggetto degli interventi abusivi non basterebbe per considerarli egualmente responsabili.
Il ricorrente __________ obietta inoltre che il giudizio governativo non gli sarebbe stato notificato. La busta recapitata dall'autorità cantonale al patrocinatore comune avrebbe infatti contenuto soltanto gli esemplari destinati agli altri tre ricorrenti
K. I ricorsi sono avversati dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che non formulano particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Pacifiche sono invero la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente toccati dai provvedimenti censurati.
I giudizi possono essere resi sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo e le generiche prove testimoniali chieste dai ricorrenti non appaiono invero atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Sterili sono le eccezioni che il ricorrente __________ solleva con riferimento alla mancata notifica della copia del giudizio governativo a lui destinata.
Il difetto non ha infatti limitato il ricorrente nell'esercizio dei suoi diritti di difesa.
Se l'autore è recidivo - soggiunge l'art. 46 cpv. 2 LE - ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato da questi massimi.
La multa dev'essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa.
Sono punibili, precisa la norma in esame, tutte le persone che hanno concorso al perfezionamento dell'infrazione, anche solo per negligenza (cpv. 4). Sono quindi passibili di sanzione tanto il proprietario del fondo, quanto il progettista, il direttore dei lavori o l'appaltatore (cfr. art. 58 cpv. 3 LE 1973).
L'azione si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell'atto illecito.
L'art. 46 LE si fonda sul principio della responsabilità per colpa, non su quello della responsabilità oggettiva. Punibile è soltanto il trasgressore per comportamento. Il semplice perturbatore per situazione non è di principio passibile di sanzioni (cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 1139).
5.1. Sovradimensionamento abusivo delle fondazioni.
L'infrazione è stata commessa prima del 16 novembre 1992, data in cui in municipio ha notificato ai ricorrenti il primo rapporto di contravvenzione. Dato che gli atti del procedimento contravvenzionale non hanno interrotto la decorrenza del termine quinquennale sancito dall'art. 46 cpv. 6 LE, l’infrazione è prescritta.
5.2. Deposito d'auto abusivo.
La formazione di un deposito d'auto su un terreno aperto configura incontestabilmente un intervento edilizio soggetto a permesso di costruzione (art. 4 lett. c RLE).
Con rapporto di contravvenzione del 9 febbraio 1993 il municipio di __________ ha imputato ai ricorrenti di aver formato un deposito d'auto abusivo sul terreno circostante l'autofficina. Gli atti non permettono di stabilire nè l'ubicazione del deposito, nè il momento in cui è stato formato. Con giustificazioni del 22 febbraio 1993 i ricorrenti hanno affermato che il deposito era provvisorio e che nel frattempo era stato rimosso. Reagendo ad un ordine di ripristino del 29 marzo 1993, impartito loro dal municipio, gli stessi ricorrenti hanno poi asserito che le autovetture ancora stazionate all'esterno dello stabile si trovavano su un piazzale esistente sin da quando l'officina è stata costruita.
L'11 giugno 1993 il municipio ha infine esperito un sopralluogo in contraddittorio, nell'ambito del quale ha accertato che sul retro dell'officina v'erano ancora depositati 28 veicoli su un'area di m 35 x 14, che si estendeva oltre il piazzale preesistente.
Orbene, di fronte a questi riscontri oggettivi, questo Tribunale ritiene che dal profilo materiale l'infrazione si sia effettivamente perfezionata. Restano da stabilire le responsabilità individuali dei singoli comproprietari.
A tal proposito, gli atti permettono soltanto di stabilire che __________ ed __________ sono marito e moglie, mentre gli altri due comproprietai sono i figli. L'autofficina è intestata alla Garage __________ ed è gestita dal figlio __________, che al pari dei genitori abita ai piani superiori dello stabile.
Orbene, l'insieme di questi elementi consente a questo Tribunale di ascrivere l'infrazione unicamente al ricorrente __________ __________, responsabile dell’autofficina e quindi autore materiale dell’ampliamento abusivo del deposito d’auto. Non permettono invece di dimostrare l'effettiva partecipazione degli altri tre comproprietari al perfezionamento dell’infrazione. Per quanto è lecito presumere, questa deve infatti essersi verificata in modo graduale e di difficile percezione. In mancanza di riscontri oggettivi, che permettano di definirne il grado di coinvolgimento, gli altri ricorrenti vanno pertanto prosciolti dall’addebito in esame. Il fatto che si siano giustificati con un atto comune e che abbiano omesso di chiedere più tempestivamente l'accertamento delle eventuali, rispettive colpe non è sufficiente per considerarli coautori dell'infrazione.
5.3. Opere difformi dai piani approvati.
Gli atti dimostrano chiaramente che nel 1993, i lavori sospesi l'anno precedente, sono stati ripresi con l'erezione di pilastri in cemento armato, collocati in posizione diversa da quella prevista dal progetto approvato.
Il perfezionamento dell'infrazione dal profilo materiale è quindi certo. Altrettanto certa può essere ritenuta la responsabilità del ricorrente __________, titolare dell'autofficina e quindi principale interessato alla continuazione dei lavori.
Mancano invece, anche in questo caso, informazioni precise per stabilire le eventuali colpe degli altri ricorrenti. Vero è che si sono dimostrati solidali nella difesa. Ma questo non significa ancora che abbiano agito di concerto ai fini del perfezionamento di questa ulteriore infrazione. La difformità è d’altro canto minima e rilevabile soltanto mediante misurazione precisa. Non potendosi ragionevolmente far carico agli anziani genitori ed alla sorella del ricorrente __________ - promotore effettivo dell’ampliamento - di non essersi adoperati per prevenire ed evitare l’abuso, questi tre ricorrenti vanno quindi prosciolti anche da questo capo d’accusa.
In esito alle considerazioni sin qui esposte, il ricorrente __________ può essere ritenuto responsabile unicamente di due delle tre infrazioni addebitategli. Tenuto conto della limitata gravità delle infrazioni, del lungo tempo trascorso e del grado di colpa del trasgressore, questo Tribunale ritiene adeguata una multa di fr. 600.--.
Stante quanto precede le impugnative inoltrate da __________, __________ e __________ vanno integralmente accolte, annullando le decisioni di multa ed il giudizio del Consiglio di Stato che le conferma. Il ricorso di __________ può invece essere accolto soltanto parzialmente, annullando la decisione governativa impugnata e riducendo la multa a fr. 600.--.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 46 LE; 145 LOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. le multe 29 gennaio 1997 del municipio di __________;
1.2. la decisione 27 agosto 1997 (n. 4090) del Consiglio di Stato.
§. Di conseguenza:
2.1. la decisione 27 agosto 1997 (n. 4090) del Consiglio di Stato è annullata,
2.2. la decisione 29 gennaio 1997 del municipio di __________ è riformata nel senso che la multa è ridotta a fr. 600.--.
fr. 300.-- a __________
fr. 300.-- a __________
fr. 300.-- a __________
fr. 100.-- a __________
a titolo di ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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