AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.253
Data decisione, Autorità: 10.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00253
Lugano 10 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 settembre 1997 di
patrocinati dall'avv. __________
contro
la decisione 27 agosto 1997, no. 4101, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 6 marzo 1997 con cui il municipio di __________ nega loro l'autorizzazione a chiudere lateralmente il tendone ammesso al ristorante __________;
viste le risposte:
23 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
30 settembre 1997 municipio di __________;
7 ottobre 1997 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che i ricorrenti sono comproprietari del ristorante __________, situato a __________, in località __________, fuori della zona edificabile (part. no. / RFD);
che una quindicina d'anni orsono i ricorrenti hanno abusivamente posato accanto al ristorante una struttura metallica di m 18.58 x 8.78, ricoperta da una tenda in tessuto impermeabile e dotata di finestrelle di plastica trasparente;
che l’opera abusiva non ha suscitato reazioni da parte dell'autorità;
che il 10 ottobre 1996 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di chiudere lateralmente il capannone con vetrate mobili montate su telai di alluminio fissati alle strutture metalliche che lo sorreggono;
che alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo l'opera contraria agli art. 24 LPT e 75 LALPT;
che con decisione 6 marzo 1997 il municipio di __________ ha quindi negato la licenza richiesta;
che con giudizio 27 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza ed imponendo loro di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per l’opera realizzata abusivamente;
che il Governo ha in sostanza condiviso l'assunto del Dipartimento del territorio;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che venga accertato che la chiusura del capannone è un semplice lavoro di manutenzione non soggetto a licenza edilizia;
che, in subordine, gli insorgenti chiedono che venga fatto ordine al municipio di rilasciare la licenza richiesta;
che gli insorgenti evidenziano l'importanza del tutto trascurabile dell'intervento; si tratterebbe soltanto di sostituire le pareti laterali del manufatto senza modificarne le caratteristiche;
che, a loro avviso, l’intervento sarebbe comunque necessario allo scopo di permettere la continuazione dell’utilizzazione del manufatto;
che i ricorrenti sottolineano infine come il capannone sia stato tollerato per lunghi anni dall'autorità; contestano pertanto l’ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria impartito loro dal Consiglio di Stato;
che il ricorso è avversato dall'autorità cantonale, mentre il municipio di __________ si rimette al giudizio di questo Tribunale;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria;
che non occorre in particolare procedere al sopralluogo chiesto dai ricorrenti, del tutto inidoneo a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm);
che, giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione ed il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione qualora, cumulativamente, tale ubicazione risulti imposta dalla loro destinazione (lett. a) e non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b);
che il diritto cantonale può inoltre permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale di edifici ed impianti esistenti fuori della zona edificabile in contrasto con la funzione assegnata alla zona di situazione, se l'intervento appare compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art. 24 cpv. 2 LPT);
che, avvalendosi della facoltà concessagli dalla norma suddetta, il legislatore cantonale ha previsto la possibilità di autorizzare, una volta tanto, la trasformazione parziale di edifici o impianti esistenti fuori della zona edificabile in contrasto con il principio della conformità di zona (art. 75 LALPT);
che siffatte autorizzazioni presuppongono che la trasformazione parziale risulti indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale dell'immobile;
che parziali sono soltanto le modifiche che tanto dal profilo qualitativo, quanto dal profilo quantitativo, non sovvertono in misura significativa l'identità della costruzione preesistente;
che il manufatto esistente, posato dopo il 1980 senza alcuna autorizzazione, non è conforme alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione e non risponde nemmeno al requisito dell'ubicazione vincolata; trattasi in effetti di un'opera abusiva palesemente insuscettibile di conseguire un'autorizzazione in sanatoria fondata sull'art. 24 cpv. 1 LPT;
che, considerate le sue dimensioni e la sua struttura per rapporto alle caratteristiche dell'edificio principale, il manufatto in discussione non può nemmeno essere considerato alla stregua di una trasformazione parziale di quest’ultimo ed essere posto al beneficio di un'autorizzazione in sanatoria fondata sugli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT;
che non si può invero ragionevolmente pretendere che esso non sovverta in misura significativa l'identità della costruzione alla quale è annesso; nè si può validamente sostenere che risulti indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione di quest'ultimo;
che l'intervento previsto dai ricorrenti non può d’altro canto essere considerato alla stregua di un semplice lavoro di manutenzione; la sostituzione del tendaggio laterale con pannelli vetrati montati su telai di alluminio configura indubitabilmente un intervento atto a consolidare la costruzione esistente; è quindi inimmaginabile che possa andare esente da permesso come assumono gli insorgenti;
che dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 LPT è evidente che l'intervento in contestazione, riferito ad un’opera che non risponde al requisito dell'ubicazione vincolata, non può beneficiare di un'autorizzazione eccezionale fondata su tale norma;
che nemmeno i ricorrenti pretendono invero che ne siano dati i presupposti e che si tratti di una costruzione che per la sua destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile;
che l'intervento in oggetto non può tuttavia nemmeno essere posto al beneficio di un'autorizzazione retta dagli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT: in quanto riferito ad un'opera realizzata abusivamente ed in contrasto manifesto con il diritto materialmente applicabile, esso non può ambire alle facilitazioni previste da tali norme nel quadro della tutela delle situazioni acquisite sgorgante dalla garanzia costituzione della proprietà;
che i ricorrenti non possono d’altro canto prevalersi della deprecabile tolleranza dimostrata dall'autorità comunale nei confronti del manufatto posato abusivamente, per rivendicare in base al principio della buona fede un'autorizzazione che soltanto l'autorità cantonale è abilitata a concedere (art. 25 LPT);
che i ricorrenti potranno semmai invocare il principio della buona fede per tentare di sottrarsi all'ordine di demolizione che il macroscopico abuso edilizio posto in essere ineluttabilmente richiama;
che, così stando le cose, il ricorso, al limite della temerarietà, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 22, 24 LPT; 75 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 900.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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