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Numero d'incarto:
52.1997.255
Data decisione, Autorità:
26.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00255
Lugano
26 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 17 settembre 1997 di
rappr.
dalla madre __________
patrocinata
da: __________
Contro
la
decisione 27 agosto 1997 (no. 4114) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 2 luglio 1997,
con la quale la Sezione degli stranieri le ha negato il rilascio di un
permesso di dimora annuale;
visto l'art. 48 PAmm;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La ricorrente __________,
cittadina angolana nata il __________, è entrata in Svizzera il 13 novembre
1995. Alla stessa è stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiedenti
d'asilo (permesso N) valido sino al 12 novembre 1997.
Dietro indicazione dell'Ufficio federale dei rifugiati la
ricorrente si è quindi stabilita in Ticino, e più precisamente a __________,
nell' appartamento dove ancora oggi risiedono la madre __________, il marito di
quest'ultima __________, i loro figli __________ e __________, nonché il figlio
di primo letto __________, tutti titolari di un permesso di dimora annuale.
B. Il 15 dicembre 1995, ossia
pochi giorni dopo il suo arrivo nel nostro paese, l'insorgente ha chiesto che
le fosse rilasciato un permesso di dimora annuale, al fine di potersi
ricongiungere definitivamente con i suoi famigliari residenti a __________.
L'evasione dell'istanza è stata sospesa per il fatto che
parallelamente era in corso una procedura d'asilo.
Tuttavia il 2 maggio 1997 l'Ufficio federale dei rifugiati ha
deciso di stralciare dai ruoli, in quanto priva d'oggetto, la domanda d'asilo
inoltrata a suo tempo da __________, avendo quest'ultima ritirato tale istanza.
C. Preso atto di ciò, il 2
luglio 1997 la Sezione degli stranieri ha quindi provveduto ad evadere la questione
relativa al permesso di dimora, negando alla ricorrente la concessione di una
simile autorizzazione.
D. Adito il 10 luglio 1997 da
__________, rappresentata dalla madre __________, il Consiglio di Stato ne ha
respinto il gravame con decisione 27 agosto 1997.
Il Governo, appurato come né la legislazione interna né
quella internazionale conferiscano alla ricorrente un diritto all'ottenimento
del richiesto permesso di dimora, ha quindi confermato la decisione
dell'autorità di prime cure. L'Esecutivo cantonale ha pure rilevato come
comunque nel caso di specie non siano neppure adempiuti i requisiti previsti
dall'art. 39 OLS per il ricongiungimento famigliare, non disponendo la famiglia
__________ di sufficienti mezzi finanziari per provvedere al mantenimento di
un'ulteriore persona.
L'Esecutivo cantonale ha dunque ordinato alla straniera di lasciare
il territorio svizzero entro il 31 ottobre 1997.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________, sempre rappresentata dalla madre, è insorta davanti al
Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il
rilascio di un permesso di dimora a suo favore.
Sostiene che l'art. 17 cpv. 2 LDDS le conferisce il diritto
di ottenere il permesso di dimora da lei richiesto. Afferma che in ogni caso un
simile diritto le deriverebbe dalle assicurazioni che l'autorità cantonale in
materia di polizia degli stranieri le aveva rilasciato pendente domanda
d'asilo.
Critica inoltre le motivazioni addotte dal Governo a sostegno
del diniego dell'autorizzazione in parola.
Con istanze pedisseque al ricorso, chiede che a quest'ultimo
sia conferito effetto sospensivo e che sia posta al beneficio del gratuito
patrocinio.
Considerato, in
diritto
- a) In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della
Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997).
b) Giusta l'art. 100 lett. b) cifra 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto.
La giurisprudenza ha già tuttavia avuto modo di specificare
più volte che la legislazione interna non accorda, per principio, agli
stranieri il diritto di ottenere un permesso di dimora o di domicilio; tant'è
vero che proprio a questo proposito l'art. 4 LDDS stabilisce che l'autorità
cantonale decide liberamente nei limiti delle disposizioni di legge e dei
trattati con l'estero (DTF 122 II 289 e segg., consid. 1a) e riferimenti).
c) La ricorrente afferma che l'art. 17 cpv. 2 LDDS le
conferisce il diritto all'ottenimento del permesso di dimora.
Tale norma prevede che lo straniero coniugato con un altro
straniero in possesso di un permesso di domicilio abbia diritto al rilascio e
al rinnovo del permesso di dimora fintanto che vive con il coniuge; inoltre,
nel permesso di domicilio di uno dei due coniugi hanno diritto di essere
inclusi pure i figli di età inferiore ai 18 anni, se essi vivono con i
genitori.
- Per quanto attiene alla
fattispecie in esame, la ricorrente non può palesemente dedurre alcun diritto
dalla suddetta norma, in quanto, tra i requisiti imposti dalla stessa per il
rilascio di un'autorizzazione di polizia a favore della prole minorenne vi deve
essere il fatto che uno dei genitori sia in possesso del permesso di domicilio.
Ora, come esposto in narrativa, né la madre della ricorrente, né tantomeno il
patrigno della medesima sono domiciliati in Svizzera, essendo loro beneficiari
di un semplice permesso di dimora annuale.
Corretta appare dunque la decisione del Consiglio di Stato laddove
rileva che l'art. 17 cpv. 2 LDDS, contrariamente a quanto asserito da
__________, non conferisce a quest'ultima alcun diritto al rilascio di un
permesso di dimora o di domicilio nel nostro paese.
- A quanto sin qui esposto,
va ancora aggiunto che neppure dall'art. 8 CEDU è possibile dedurre un diritto
per la ricorrente al rilascio del permesso di dimora, in quanto, per costante
giurisprudenza del Tribunale federale, confermata dalla Commissione europea dei
diritti dell'uomo, un simile diritto sussiste soltanto allorquando il genitore
con il quale il figlio intende ricongiungersi ha diritto alla permanenza in
Svizzera in quanto cittadino svizzero oppure in quanto titolare di un permesso
di domicilio; inoltre tra genitore e figlio deve sussistere una relazione
stretta, intatta e effettivamente vissuta (DTF 119 Ib 81, consid. 1c) e
riferimenti ivi menzionati).
È ancora una volta a giusta ragione dunque che il Governo ha
concluso nella sentenza qui impugnata che la ricorrente non può richiamarsi
all'art. 8 CEDU, visto che il genitore con il quale intende ricongiungersi non
è né di nazionalità svizzera, né domiciliato nel nostro paese, ma beneficia
unicamente di un permesso di dimora annuale.
Da ultimo va ancora considerato che la ricorrente non può neppure
appellarsi a nessun accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Angola, dal momento
che tra questi due paesi non esistono trattati in materia di dimora e
domicilio.
- La ricorrente sostiene che
in ogni caso ha diritto all'ottenimento del permesso di dimora per il fatto che
la Sezione degli stranieri le avrebbe rilasciato delle assicurazioni in tal
senso.
Ora, da un esame della documentazione agli atti, non emerge
in nessun modo che le autorità amministrative abbiano garantito alla ricorrente
la concessione di un simile permesso: è quindi da escludere che quest'ultima
possa ora vantare un simile diritto.
Ma anche qualora, per pura ipotesi, si volesse ammettere che
effettivamente la Sezione degli stranieri le abbia fornito delle assicurazioni
in questo senso, le contestazioni sollevate da __________ in punto a tale
questione sarebbero in ogni modo irricevibili. Infatti nella misura in cui il
l'insorgente lamenta la disattenzione di un diritto che non le deriva dalla
legislazione federale, ma unicamente dall'affidamento da lei riposto nelle
(pretese) assicurazioni rilasciatele dall'amministrazione cantonale, le censure
non rientrano nel novero di quelle ammesse dall'art. 100 lett. b) cifra 3 OG,
ragione per la quale __________ avrebbe semmai dovuto impugnare la decisione
del Consiglio di Stato direttamente davanti al Tribunale federale mediante un
ricorso di diritto pubblico.
-
Stante tutto quanto precede
si deve dunque ammettere che la ricorrente non possiede alcun diritto
garantitole dalla legislazione federale al rilascio di un permesso di dimora:
pertanto, non essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti
al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve
concludere che anche il gravame in esame deve essere dichiarato irricevibile incompetenza
del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della causa. È
dunque a giusta ragione che il Consiglio di stato ha dichiarato definitivo il
suo giudizio, qui impugnato.
-
Visto l'esito del gravame,
la domanda di effetto sospensivo formulata dalla ricorrente diviene in ogni
caso priva di oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm). La domanda di assistenza giudiziaria deve infatti essere respinta,
poiché il gravame appare manifestamente irricevibile (art. 30 cpv. 1 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8 CEDU; 17 cpv. 2 LDDS; 1 della Legge transitoria di applicazione
dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia
di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 31, 48, 60 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 300.-- sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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