AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.261
Data decisione, Autorità: 10.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00261
Lugano 10 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 settembre 1997 del
Comune di __________
Contro
la decisione 3 settembre 1997, no. 4289, del Consiglio di Stato che annulla le condizioni apposte dal municipio di __________ nella licenza edilizia 22 maggio 1997 rilasciata ad __________ __________ per la costruzione di una tettoia adibita a posteggio sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
8 ottobre 1997 del Consiglio di Stato;
14 ottobre 1997 di __________;
21 ottobre 1997 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 21 marzo 1997 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire sul suo fondo (part. no. __________ RFD) un posteggio coperto da una tettoia di m 5.50 x 4.60 ad una sola falda. Stando ai piani, il manufatto verrebbe a sorgere a m 1.50 dal ciglio del tornante dell’antistante strada cantonale che collega la frazione di __________ alla strada per __________. Il colmo dello spiovente si avvicinerebbe addirittura sino a 50 cm dal campo stradale.
I piani fanno inoltre stato di una distanza di 1 m dal confine verso la sottostante part. no. __________ RFD.
B. Il 6 maggio 1997 il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda, concedendo una deroga alla distanza minima di 4 m dal ciglio prescritta dall'art. 25 cpv. 2 LE.
Con decisione 22 maggio 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta subordinandola tuttavia alla condizione di rispettare un arretramento di 4 m dal ciglio della strada cantonale ed una distanza di m 1.50 dal confine verso la part. no. __________ RFD.
Contro queste condizioni __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
C. Con giudizio 3 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando le condizioni censurate.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la deroga alla distanza dalla strada fosse di esclusiva competenza dell'autorità cantonale e non fosse sindacabile da parte del municipio. La condizione relativa alla distanza dal confine è invece stata ritenuta illegittima in quanto esclusivamente volta ad assicurare un diritto di passo sulla fascia di terreno in questione.
D. Contro il predetto giudizio governativo, il comune insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Con succinta motivazione, l'insorgente si limita a negare l'esistenza di una situazione eccezionale suscettibile di giustificare la concessione di una deroga alle distanze dalla strada cantonale.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che postula la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il resistente con considerazioni polemiche che non occorre qui riassumere.
Considerato, in diritto
Il fatto che agisca in giudizio per contestare una determinazione, a suo avviso lesiva del diritto, assunta dall'autorità dipartimentale non osta al riconoscimento della potestà ricorsuale.
Di principio, il comune è legittimato a ricorrere davanti al Tribunale cantonale amministrativo non soltanto per censurare un'applicazione erronea del diritto autonomo comunale, ma anche per eccepire una violazione del diritto cantonale o federale rimesso al giudizio dell'autorità dipartimentale nell'ambito del preavviso che questa è chiamata a rendere (cfr. Scolari, Commentario II ed. N 954). Vero è che l'art. 7 cpv. 2 LE dichiara l'avviso del dipartimento vincolante per il municipio, riservando il caso eccezionale in cui la concessione della licenza risultasse lesiva di interessi comunali preponderanti. Questa disposizione, formulata in modo piuttosto infelice, non limita tuttavia la potestà ricorsuale del comune. Essa è infatti principalmente destinata ad evitare che il municipio conceda la licenza edilizia in contrasto con il preavviso dell'autorità cantonale (cfr. STA 19.6.96 in re B.S.; Scolari, op. cit., N 797). Non gli preclude la possibilità di negare la licenza scostandosi, a torto od a ragione, dall'avviso cantonale. Tantomeno gli impedisce di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo un giudizio governativo che sconfessa il suo operato su questo punto. La LE 1991 non ha invero limitato l'estensione del diritto di ricorso conferito al comune dall'art. 43 LE 1973.
L'impugnativa, tempestiva, è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni in discussione, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.1. Giusta l'art. 25 LE, fino all'introduzione dei piani regolatori, le nuove costruzioni devono sorgere alla distanza di almeno 10 m dall'asse delle strade principali secondo la legislazione sulla circolazione stradale, e di almeno 7 m dall'asse delle altre strade pubbliche o aperte al pubblico.
La distanza, soggiunge il cpv. 2 della norma, non potrà in ogni caso essere inferiore a 4 m dal ciglio della strada.
Possono essere concesse deroghe in casi eccezionali.
La deroga alle distanze dalle strade cantonali, conclude l’art. 25 LE, è concessa dal Dipartimento nell'ambito dell'avviso cantonale; quella dalle altre strade pubbliche o aperte al pubblico è invece accordata dal municipio con l’approvazione del Dipartimento.
Scopo di queste disposizioni, riprese sostanzialmente immutate dall'art. 29 LE 1973, è quello di salvaguardare la pianificazione della rete stradale. Lo si deduce dal tenore letterale della norma, che ne limita l'applicabilità fino al momento in cui vengono adottati - per le strade cantonali - i piani generali della strade cantonali (art. 11 LStr; RL 7.2.1.2), rispettivamente - per le strade comunali e le altre strade aperte al pubblico - i piani regolatori comunali.
2.2. In concreto, il Dipartimento del territorio ed il Consiglio di Stato hanno ritenuto applicabile l'art. 25 LE.
A torto, poiché il comune di __________ è dotato di un PR, nel quale è inserita anche la strada cantonale che porta alla frazione di __________. Sostituendo, questo piano, quello (tuttora mancante) delle strade cantonali (cfr. art. 12 cpv. 2 LStr), le distanze fissate dall'art. 25 LE, risultano pertanto inapplicabili. Determinanti sono le distanze dalla strada cantonale prescritte dal PR comunale (cfr. STA 29.9.96 in re C.).
2.3. Secondo l'art. 9.5.2. NAPR di __________, la distanza verso strade e piazze con linee di arretramento è quella stabilita sui piani grafici (lett. a). La distanza verso strade e piazze senza linee di arretramento è di 7 m, ritenuto un minimo di 4 m dal ciglio stradale o marciapiede (lett. c).
Il municipio, dispone ancora la norma suddetta, può concedere deroghe agli arretramenti sopra elencati in caso di trasformazione, riattamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, a condizione che sia salvaguardata la sicurezza del traffico.
Sono riservate - conclude l'art. 9.5.2 NAPR - le competenze del Dipartimento per quanto concerne la distanza dalla strade cantonali.
Ora, nessuna norma di legge attribuisce competenze decisionali all'autorità cantonale in materia di distanze dalle strade cantonali fissate dai relativi piani generali o dai PR comunali che li sostituiscono a norma dell'art. 12 cpv. 2 LStr. Le competenze attribuite all'autorità cantonale dall'art. 25 cpv. 4 LE sussistono soltanto sino all'introduzione dei piani generali delle strade cantonali, rispettivamente dei PR comunali che ne fanno le veci. Dopo l'entrata in vigore di questi piani non fa più stato l'ordinamento delle competenze sancito dall'art. 25 cpv. 4 LE, bensì quello che regola l'applicazione concreta di questi piani. Per principio, se la distanza dalle strade cantonali è fissata da un PR comunale, competente a concedere deroghe non è quindi l'autorità cantonale, ma il municipio.
Ne discende, in concreto, che la riserva delle competenze del dipartimento previste dall'art. 9.5.2 NAPR non ha altra portata pratica all'infuori di quelle di imporre al municipio di sentire il dipartimento prima di concedere deroghe alle distanze dalle strade cantonali.
2.4. Accertata la competenza del municipio di __________ a concedere deroghe alle distanze prescritte dall'art. 9.5.2. dalle strade cantonali, si deve necessariamente negare che in concreto siano dati i presupposti per autorizzare, a titolo d’eccezione, la costruzione di un’autorimessa ad una distanza di soli m 1.50 dal ciglio della strada cantonale che sale verso la frazione di __________.
La deroga non entra in considerazione già perché si tratta di una nuova costruzione e non di una trasformazione, di un riattamento o di una sopraelevazione di fabbricati esistenti; uniche ipotesi d’intervento che secondo la norma succitata ammettono la concessione di deroghe.
Rilevato ancora, abbondanzialmente, che la situazione del resistente non presenta nulla di eccezionale, su questo punto il ricorso va quindi accolto, annullando il giudizio governativo censurato.
Secondo l'art. 9.3 NAPR le costruzioni accessorie possono sorgere a confine o ad una distanza di m 1.50 dallo stesso.
La tettoia in esame, costruzione di natura accessoria, è prevista ad una distanza di un metro dal confine verso la part. no. __________ RF. Manifestamente, essa non rispetta quindi le distanze prescritte dall'art. 9.3. NAPR.
Il difetto è tuttavia emendabile. Non solo esigendo a titolo di condizione di arretrarla sino ad una distanza di m 1.50, come ha ritenuto il comune, ma anche - alternativamente - imponendo di avvicinarla sino al confine suddetto, rispettivamente, esigendo che il resistente documenti, prima dell'inizio dei lavori, che il proprietario della part. no. __________ RF assume la distanza di 50 cm mancante all'opera così com'è prevista dal progetto presentato.
Anche da questo profilo ed entro questi limiti, il ricorso va pertanto accolto, riformando la licenza in contestazione.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 25 LE; 9 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 3 settembre 1997, no. 4289, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la licenza edilizia 22 maggio 1997 rilasciata dal municipio di __________ ad __________ è confermata alle seguenti condizioni:
a) arretramento della tettoia a 4 m dal ciglio della strada cantonale
b) distanza dal confine verso la part. no. 803 RF:
ad almeno m 1.50, oppure
a confine, oppure
a m 1 a condizione che il proprietario della part. no. __________ RFD sottoscriva i piani inoltrati, assumendo a suo carico la distanza di 50 cm mancante.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico del resistente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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