AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.263
Data decisione, Autorità:
26.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00263
Lugano
26 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 24 settembre 1997 di
patrocinato
dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 3 settembre 1997 (no. 4310) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 14 maggio 1997
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli
ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato
soggiorno all'estero;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadino
italiano nato nel __________, è entrato in Svizzera il 4 maggio 1986
beneficiando di un permesso di dimora annuale e dal 4 maggio 1991 di un
permesso di domicilio il cui termine di controllo è stato rinnovato per
l'ultima volta il 7 aprile 1997, la cui scadenza è stata fissata al 4 maggio
2000. Svolge l'attività di collaudatore e installatore di macchine automatiche,
inizialmente presso la ditta __________, dal 1° gennaio 1991 presso la
__________ (gruppo __________) a __________. Per contro la famiglia, composta
dalla moglie __________ e dalle figlie __________ e __________, è sempre
rimasta in Italia e segnatamente a __________.
B. Interrogato il 28 aprile
1997 dalla Polizia cantonale a seguito di una segnalazione circa il suo
transito giornaliero dal valico di Chiasso-Brogeda, __________ ha in sostanza
affermato di rientrare dal gennaio 1996 ogni sera a __________ con una media di
tre settimane al mese. Esperito il sopralluogo del suo appartamento a
__________, egli ha ammesso che non sempre è abitato.
C. Fondandosi sui predetti
accertamenti di polizia, con decisione 14 maggio 1997 la Sezione degli stranieri
ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato a
__________, avendo egli risieduto per oltre sei mesi all'estero.
D. Adìto da __________, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione del 3 settembre
1997.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso
di domicilio giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, visto che
l'insorgente ha risieduto in modo effettivo all'estero, e più precisamente in
Italia, per un periodo superiore a sei mesi. Secondo l'Esecutivo cantonale,
quanto dichiarato nel corso dell'interrogatorio di polizia dimostrerebbe che il
domicilio di __________ sarebbe fittizio.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti
previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS per ritenere decaduto il suo permesso
di domicilio, la decisione essendo basata su accertamenti dei fatti inesatti e
incompleti.
Pur ammettendo di essere spesso assente per lavoro e di essersi
recato ogni sera a __________ presso la figlia infortunatasi, sostiene che tale
soggiorno era limitato ad alcune settimane non superando il limite di sei mesi.
Asserisce pure che la famiglia si riunisce regolarmente a __________ o a
__________ durante i fine settimana. Contesta inoltre che vi sarebbero elementi
atti a comprovare che il domicilio a __________ sarebbe fittizio. Ritiene che
la decisione sarebbe pertanto arbitraria e violerebbe il principio della proporzionalità.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della
Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché, indipendentemente
dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante
prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è
ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio
o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla
validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF
inedita del 6 marzo 1997 in re D., consid. 1b con riferimenti).
Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da
una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 Pamm), è ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
- Il ricorrente, ritenendo
l'accertamento dei fatti inesatto e incompleto, eccepisce la violazione del
diritto di essere sentito da parte dell'autorità inferiore che non avrebbe
assunto i mezzi di prova notificati nel ricorso, la decisione fondandosi
unicamente sul verbale d'interrogatorio della Polizia cantonale.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono
determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa
risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 4 Cost. e
6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti
i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che
gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di
conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare
offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.).
La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio
(cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa
deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione
ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i
contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle
domande delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In quest'ambito, all'autorità spetta
la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove,
rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe
verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II
398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi,
GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite
l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate
ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50,
1990 N. 43).
2.2. Nella fattispecie, il Governo cantonale ha ritenuto che
il ricorso poteva essere "evaso sulla scorta dei documenti annessi
all'incarto senza che si renda necessaria un' ulteriore istruttoria (art. 18
LPAmm). In effetti, la documentazione agli atti risulta sufficiente per la
congrua determinazione dei risvolti della controversa discussione".
Sennonché dall'allegato ricorsuale avanti al Consiglio di
Stato, come pure dalle successive osservazioni, non risulta che l'insorgente
abbia notificato mezzi di prova, offrendole per la prima volta in questa sede e
meglio: l'audizione di vari testi in qualità di colleghi di lavoro, vicini di
casa e famigliari.
D'altra parte davanti alle chiare, intelligibili e per nulla
contraddittorie dichiarazioni rilasciate a verbale dal ricorrente stesso - come
si vedrà in appresso -, appare del tutto corretta la decisione del Governo di
emanare la propria decisione senza procedere all'assunzione di testimonianze la
cui affidabilità sarebbe stata comunque da dimostrare.
Questo Tribunale rinuncia pertanto a sentire i testi indicati
in questa sede.
2.3. La questione di sapere se il ricorrente - già sentito
dalle autorità di polizia in occasione dell'interrogatorio del 28 aprile 1997 -
dovrebbe essere nuovamente interpellato in merito al provvedimento adottato nei
suoi confronti può rimanere aperta, dato che si deve ammettere che un'eventuale
manchevolezza in tal senso è stata sanata nel corso di procedura avendo avuto
__________ ampia facoltà di esprimersi sulla questione tanto davanti al
Consiglio di Stato quanto davanti a questo Tribunale. Anche in questo caso, una
violazione del diritto di essere sentito non è affatto ravvisabile. A tale
proposito giova infatti ricordare che la costante prassi del Tribunale federale
considera sanata la lesione del diritto di essere sentito, intesa quale facoltà
del cittadino di potersi esprimere preventivamente all'emanazione di una decisione
che lo concerne, quando l'interessato ha avuto tale possibilità in sede di ricorso,
davanti ad un'autorità munita di piena cognizione (DTF 118 Ib 120 e segg.,
consid. 4b e rinvii) quale è ad esempio il Consiglio di Stato (art. 56 LPAmm).
Ne consegue che la censura sollevata dal ricorrente, su
questo punto, va respinta.
- Giusta l'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo
straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero
durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della
scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga
del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella
decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della
precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un
determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere
soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per
il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi,
senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri
interessi; tuttavia, se ciò avviene, lo straniero mantiene il proprio permesso
di domicilio unicamente se torna a risiedere durevolmente nel nostro Paese
prima del decorso del termine previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS:
semplici soggiorni d'affari o a scopo di visita non sono sufficienti a tal fine
(DTF 112 Ib 3 segg.). In effetti, a norma dell'art. 2 cpv. 12 ODDS, se lo
straniero si stabilisce all'estero, egli è tenuto a notificare la propria
partenza. Se non lo fa, il suo permesso non decade immediatamente, nondimeno
esso perde ogni validità se l'interessato non stabilisce nuovamente e
durevolmente in Svizzera la propria dimora effettiva entro il termine sancito
dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
Ne consegue che in caso di trasferimento all'estero, il
semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine
settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso
di domicilio, e questo anche quando la presenza sul territorio svizzero dello
straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il
nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c e rinvii). Va infine osservato
che se entrano in considerazione più luoghi di residenza, è determinante quello
in cui il ricorrente risiede maggiormente. Se la durata della residenza nei due
luoghi non è molto diversa, è parimenti rilevante lo scopo della stessa (STF 20
ottobre 1994 in re F., consid. 3b).
- Nella fattispecie in esame,
il ricorrente dal 2 gennaio 1996 fino almeno al 28 aprile 1997 ha risieduto
prevalentemente all'estero a __________.
4.1. Interrogato dalla
Polizia cantonale il 28 aprile 1997 in merito alla sua residenza regolare e
continua in Svizzera, il ricorrente ha infatti dichiarato, sottoscrivendone il
verbale, che a seguito dell'infortunio subìto dalla figlia __________ al viso
il 2 gennaio 1996 "per rimanerle vicina mi recavo tutte le sere a casa
mia a __________ ". Sollecitato dall'agente interrogante ha inoltre
ammesso che "la maggior parte delle settimane, rientro ogni sera a
__________, con una media di tre settimane al mese e questo a partire dal mese
di gennaio 1996 a tutt'oggi". Ha in seguito aggiunto che per "motivi
di lavoro mi reco pure presso la sede __________. (...). In queste occasioni
rimango a dormire presso la mia famiglia. Questo può succedere 3/4 volte alla
settimana come 1 volta al mese". Inoltre egli aveva precedentemente
affermato che le "due figlie vengono a __________, il sabato e la domenica,
una volta al mese. Mia moglie viene a trovarmi a __________ una volta al mese,
quasi sempre dal giovedì alla domenica. Di regola viene lei a trovarmi, quando
io per motivi di lavoro rimango in Svizzera".
Alla luce di queste chiare ed inequivocabili affermazioni, si
deve dunque ammettere che dall'inizio di gennaio del 1996 sino ad almeno la
fine di aprile 1997, l'insorgente ha risieduto in Italia ed è rientrato in
Svizzera unicamente per svolgere la propria attività di collaudatore a
__________ o per trascorrere alcuni fine settimana, ciò che è insufficiente per
ritenere che la sua residenza principale fosse effettivamente a __________, e
ciò in conformità alla giurisprudenza federale (v. consid. 3).
4.2. Il ricorrente sostiene che il verbale di polizia
conterrebbe diverse e gravi contraddizioni, ma non porta alcuna argomentazione
valida atta a confutare quanto da egli stesso dichiarato durante
l'interrogatorio. Egli ritiene soltanto che i frequenti rientri a __________ si
riferivano esclusivamente alla durata del ricovero della figlia. Ora, dagli
atti risulta che il ricovero è durato al più tardi fino al 28 marzo 1996, data
in cui la figlia riprese l'attività lavorativa. La relazione di parere medico
del dott. prof. __________ del 5 agosto 1996 (doc. 11) non fa altro che confermare
tale fatto. Sennonché l'insorgente ha dichiarato durante l'interrogatorio di
polizia del 28 aprile 1997 che questo non è l'unico motivo del soggiorno:
"Devo ammettere che la maggior parte delle settimane, rientro ogni sera
a __________, con una media di tre settimane al mese e questo a partire dal
mese di gennaio 1996 a tutt'oggi". Sollecitato in seguito dall'agente
interrogante se l'unico motivo del rientro a __________ tutte le sere fosse
l'infortunio della figlia, egli ha dichiarato che "Nel periodo
difficile era l'unico motivo", lasciando supporre che ve ne fossero
altri. Difatti in seguito egli ha dichiarato che "Ho tanti motivi per
recarmi sovente a __________, particolarmente motivi famigliari".
Ora, poco importa quali fossero i motivi - famigliari,
lavorativi o altri - del trasferimento all'estero nell'ambito dell'art. 9 cpv.
3 lett. c LDDS. Fatto sta che il ricorrente non riesce a confutare quanto da
egli stesso dichiarato nel verbale davanti alla polizia. D'altronde esistono
altri elementi convergenti con quanto dichiarato davanti alla polizia.
Egli ritiene che non sarebbe ragionevolmente ipotizzabile sobbarcarsi
due ore d'auto quotidianamente con 150 km di trasferta ed i relativi costi,
tanto più che la sua attività lavorativa inizia alle 07:00 e si conclude alle
20:00. La tesi non può essere condivisa. Oltre a non produrre nessun
giustificativo sull'effettiva attività lavorativa quotidiana in tale fascia
oraria, durante l'interrogatorio ha comunque precisato che i suoi orari di
lavoro sono "07:30/12:00 e 12:45/16:30. Questo quando lavoro in officina.
Se devo lavorare all'esterno, controlli ed installazioni, posso terminare il lavoro
più tardi, anche fino alle ore 17:00/20:00, circa". Non è dunque vero
che egli lavori quotidianamente agli orari descritti nel suo memoriale. Quanto
agli spostamenti tra __________ e __________, essi sono materialmente e finanziariamente
praticabili, la distanza potendo essere coperta in circa un'ora. Ma vi è di
più.
Oltre a non ricordare esattamente nel verbale
d'interrogatorio la data a partire da quanto egli è domiciliato a __________ "dal
1989/1990 non mi ricordo più con esattezza", del tutto inconferente e
addirittura contraddittoria è pure l'affermazione del ricorrente secondo cui le
bollette telefoniche attesterebbero la sua presenza nel monolocale durante
buona parte del periodo contestato. Tali fatture Infatti attestano addirittura
che il telefono veniva utilizzato in modo assai irregolare tanto che durante i
mesi di febbraio, marzo, maggio, settembre, dicembre 1996 e febbraio 1997 esso
non venne nemmeno usato. Inoltre, sempre durante il verbale d'interrogatorio,
egli ha ricordato con difficoltà il numero di telefono a sei cifre del
monolocale quando in realtà nel territorio cantonale erano operativi da ben un
anno e mezzo quelli a sette cifre. Egli sostiene di telefonare spesso dalla
sede di lavoro, ma con ciò non rende verosimile che le conversazioni
telefoniche da __________ furono esclusivamente da lui intrattenute, il
monolocale essendo occupato pure da un suo collega di lavoro.
Anche tutte queste risultanze attestano dunque che il verbale
d'interrogatorio non è affatto contraddittorio sull'accertamento del domicilio
fittizio a __________ e porta alla convinzione che l'insorgente ha risieduto
all'estero per più di sei mesi trasferendovi colà il centro dei propri
interessi.
4.3. L'insorgente ritiene la decisione sproporzionata in
quanto nella concreta evenienza poteva essere accertata la reale volontà
dell'interessato ed eventualmente essere emesso un richiamo oppure un
ammonimento. La misura avrebbe pure, a suo dire, effetti dirompenti anche per
la sua ditta. Va osservato che nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c
LDDS non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è unicamente
il quesito di sapere se lo straniero ha risieduto all'estero per oltre sei
mesi, senza domandare una proroga di tale termine. Le allegazioni del
ricorrente in questo ambito non possono pertanto essere accolte.
-
Stante tutto quanto
precede, si deve dunque concludere che la sentenza impugnata non presta il
fianco alle critiche sollevate dall'insorgente. Va dunque confermata la
decadenza del permesso di domicilio rilasciato a __________. Per il che il
ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 2 cpv. 12 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1
della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997; 3, 18, 28 43, 46, 56, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 500.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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