AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.265
Data decisione, Autorità: 10.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00265
Lugano 10 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 settembre 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 3 settembre 1997, no. 4312, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 maggio 1997 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato di cessare l'attività della segheria istallata abusivamente sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
30 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
9 ottobre 1997 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ è proprietario di un fondo (part. no. __________ RFD) situato nella zona residenziale intensiva R5 di __________;
che nel 1985 __________, padre del ricorrente, ha avviato su questo fondo un'attività di taglialegna / segheria, suscitando le rimostranze del vicinato;
che da allora il municipio di __________ ha tentato a più riprese, senza successo, di indurre il ricorrente a cessare quest'attività, siccome incompatibile con la vocazione residenziale della zona;
che con scritto del 31 ottobre 1996, privo dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, l'autorità comunale ha fissato al ricorrente un termine di 6 mesi per allontanare dal fondo l'attività installatavi senza alcuna autorizzazione;
che il 29 marzo 1997 il ricorrente ha comunicato al municipio di non aver reperito ubicazioni alternative per insediarvi l'attività in questione;
che con ingiunzione del 5 maggio 1997, munita della comminatoria dell'art. 292 CP, ma nuovamente priva dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, l'autorità comunale ha assegnato al ricorrente un ultimo termine sino al 30 giugno seguente per cessare l'attività abusiva;
che il 22 maggio 1997 __________ ha segnalato al municipio le difficoltà che incontrava per dar seguito all'ordine suddetto;
che con risoluzione del 30 maggio 1997, questa volta debitamente munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, il municipio ha confermato l'ordine ed il relativo termine;
che con giudizio 3 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'attività fosse contraria alla funzione residenziale della zona e non potesse essere autorizzata nemmeno a condizioni d'esercizio tali da permetterle di rientrare nei limiti ammessi dall'OIF;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un'autorizzazione per continuare l'esercizio dell'attività in contestazione nella misura ammessa dall'OIF;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 45 e 21 LE;
che l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm): le prove chieste dal ricorrente (sopralluogo, testi, perizia) non appaiono in effetti atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che il provvedimento in contestazione è riconducibile all'art. 43 LE, che abilita l'autorità comunale ad ordinare misure di ripristino di opere eseguite in contrasto insanabile con il diritto materialmente applicabile;
che gli ordini di ripristino possono invero avere per oggetto anche la semplice utilizzazione di un fondo; non presuppongono necessariamente l'esistenza di opere abusive;
che l'ordine di ripristino presuppone, di regola, il preventivo esperimento della procedura di rilascio del permesso in sanatoria, volta ad accertare se l'intervento abusivo è conforme o meno al diritto edilizio materialmente applicabile; da questa si può prescindere ove risulti evidente che vi è un contrasto insanabile;
che tale ipotesi si verifica nel caso in esame, non potendosi ragionevolmente sostenere che l'insediamento di una segheria in una zona residenziale intensiva configuri un intervento edilizio rispettoso del principio della conformità di zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT;
che nemmeno l'insorgente pretende che l'attività abusivamente avviata da suo padre si integri convenientemente nella funzione residenziale assegnata alla zona di utilizzazione in cui è situato il suo fondo;
che già per questo motivo l'autorizzazione in sanatoria non può essergli accordata;
che irrilevante è il fatto che riducendo adeguatamente gli orari d'esercizio le immissioni prodotte dalla controversa attività potrebbero rientrare nei valori di pianificazione prescritti dall'allegato 6 all'OIF per le zone con GS II (55 dBA di giorno);
che per essere autorizzato un insediamento deve rispettare tanto la funzione assegnata alla zona di utilizzazione, quanto le prescrizioni dell'OIF;
che, così stando le cose, il ricorso, manifestamente infondato, va senz'altro respinto, addebitando all'insorgente la tassa di giustizia;
visti gli art. 22 LPT; 21, 43, 45, LALPT; 25 NAPR; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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