AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.271
Data decisione, Autorità: 24.10.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00271
Lugano 24 ottobre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 settembre 1997 di
contro
la decisione 9 settembre 1997 del Consiglio di Stato (n. 4548) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 7 marzo 1997 rilasciata dal municipio di __________ alla Parrocchia di __________ per la costruzione di una casa di appartamenti sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
8 ottobre 1997 del Consiglio di Stato;
10 ottobre 1997 del municipio di __________;
13 ottobre 1997 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dopo vicissitudini procedurali che non occorre qui rievocare, il 22 novembre 1996 la Parrocchia di __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire uno stabile di appartamenti in contiguità con l'immobile di cui è proprietaria in __________ (part. n. __________ RFD; zona __________).
Alla domanda si è opposto il vicino __________, proprietario della part. n. __________ RFD, che già aveva avversato con successo una precedente domanda di costruzione inoltrata dalla parrocchia. L'opponente contestava le opere di sistemazione esterna, in particolare i posteggi.
Su richiesta dell'autorità comunale, il 16 gennaio 1997, l'istante ha integrato la domanda con ulteriori piani, che precisavano tali opere. In sede di pubblicazione del complemento, il vicino qui ricorrente ha confermato la propria opposizione.
B. Raccolti i preavvisi favorevoli del Dipartimento del territorio sulla domanda principale e sul quella integrativa, il 7 marzo 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta.
Contro questa decisione l'opponente si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, contestando l'intervento dal profilo delle immissioni foniche derivanti dai posteggi, della fattibilità dei posteggi coperti, nonchè della larghezza, della pendenza e del raccordo della rampa d'accesso con la pubblica via.
C. Con giudizio 9 settembre 1997 del Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo in sostanza che le opere di sistemazione esterna (posteggi e rampa) rispettassero tanto le prescrizioni dell'OIF, quanto le disposizioni di PR e le norme SNV da queste richiamate.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della licenza avversata.
Dopo aver rimproverato al Consiglio di Stato di essersi a torto rifiutato di dar seguito alla richiesta di sopralluogo, l'insorgente ripropone in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. I posteggi, ribadisce, determinerebbero un superamento dei VLI fissati dall’OIF. Quelli coperti, prosegue, non sarebbero inoltre realizzabili, poiché alti soltanto m 1,68. La pendenza della rampa, insiste, supererebbe il limite del 15% fissato dalle norme SNV richiamate dalle NAPR.
Alla costruzione, conclude, farebbero infine difetto i posteggi per motulesi.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ e la Parrocchia di __________, contestando succintamente le tesi del ricorrente.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza sopralluogo (art. 18 PAmm). Contrariamente a quanto assume l'insorgente una visita in luogo è in effetti del tutto superflua.
Determinante ai fini del giudizio è la conoscenza dei piani: non quella dei luoghi, la cui situazione emerge chiaramente dagli atti.
Conforme al diritto di negare l’assunzione di prove inconcludenti appare quindi il rifiuto opposto dal Consiglio di Stato alla richiesta di sopralluogo avanzata dall'insorgente in prima istanza.
La limitazione delle emissioni ha luogo mediante valori limite, prescrizioni di costruzione ed attrezzatura, prescrizioni di traffico o d'esercizio ed altre prescrizioni che qui non entrano in considerazione (art. 12 LPA).
Riallacciandosi a queste disposizioni, l'art. 7 OIF precisa che le emissioni degli impianti fissi nuovi devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista della tecnica, dell'esercizio e della sopportabilità economica (art. 7 cpv. 1 lett. a OIF), rispettivamente in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP; cfr. art. 25 LPA e 7 cpv. 1 lett. b OIF). In questo contesto, va anche tenuto presente che nel caso di impianti fissi nuovi, che determinano una maggior sollecitazione degli impianti del traffico, occorre vigilare affinché il loro esercizio non comporti né il superamento dei valori limite d'immissione (VLI) a causa della maggior sollecitazione di un impianto per il traffico, né immissioni foniche percettibilmente più elevate a causa della maggior sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato (cfr. art. 9 OIF).
La verifica dell'ossequio delle disposizioni della LPA e delle relative ordinanze incombe all'autorità cantonale nell'ambito del preavviso che è chiamata a rendere sulle domande di costruzione trasmessegli dal municipio.
Nel quadro di tale verifica, l'autorità può esigere una valutazione preventiva del rumore (cfr. art. 25 cpv. 1 seconda frase LPA). La valutazione è d'obbligo, precisa l'art. 36 cpv. 1 OIF, se l'autorità ha motivo di ritenere che le immissioni foniche esterne prodotte dagli impianti fissi superino o potrebbero superare i valori limite d'esposizione al rumore (VLER).
2.2. Nel caso in esame il ricorrente rimprovera all'autorità cantonale di aver sottovalutato il numero dei movimenti veicolari e di non aver tenuto conto delle immissioni prodotte dagli 8 posteggi dello stabile che sorge sulla part. n. __________ RFD.
Le censure sono infondate.
Il numero di movimenti preso in considerazione dalla SPAA corrisponde a dati d'esperienza collaudati ed applicati in genere a tutti i posteggi delle zone residenziali. Non v'è quindi motivo per scostarsene.
Nulla giustifica d'altro canto di imputare alla resistente anche le immissioni prodotte dagli otto posteggi esistenti sul fondo vicino. Non è invero né certo, né probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente divengano dannosi o molesti ed esigano pertanto l'adozione di limitazioni supplementari fondate sull'art.11 cpv. 3 LPAmb. Lo esclude il margine esistente tra i valori del rumore determinati dal calcolo allestito dalla SPAA ed i VLI fissati dall'allegato 6 all'OIF per le zone con GS II.
Nella misura in cui l'insorgente lamenta una disattenzione delle disposizioni della LPAmb e dell'OIF, il ricorso va quindi respinto.
Di transenna, giova comunque rammentare all’insorgente che anche nell'ipotesi in cui le censure fossero risultate fondate, la licenza per la costruzione dello stabile non sarebbe stata annullata. In una simile evenienza, si sarebbero soltanto imposte al posteggio particolari prescrizioni di costruzione o d'esercizio, volte a ridurre le immissioni nei limiti del consentito. E se anche ciò non fosse bastato, si sarebbe tutt'al più vietata in tutto o in parte la costruzione del posteggio, imponendo il versamento di un corrispondente contributo sostitutivo, ma mai si sarebbe vietata la costruzione dello stabile.
Non potendosi ragionevolmente prevedere che l’opera in esame venga in qualche modo integrata nella rete viaria comunale, va a priori esclusa l’applicabilità delle norme che regolano la costruzione di strade private.
In quanto riferite ai piani annessi alla domanda del 22 novembre 1996 le eccezioni erano in parte fondate. Il raggio di curvatura dell'accesso alla rampa era infatti di soli 2 m, invece dei 4 prescritti. Raggiungendo una pendenza del 14% già ad una distanza di 2 m dal ciglio di via __________ (cfr. piano __________), la rampa non rispettava inoltre il limite del 5% prescritto per i primi 5 m. L'altezza del posteggio coperto era comunque di 2 m e non di soli m 1,65 come allega l'insorgente (cfr. Sez. AA del piano 186/12, attraversante i posteggi 09 e 12).
Con il "complemento" del 16 gennaio 1997 la Parrocchia non si è limitata a precisare in dettaglio la conformazione dei posteggi coperti e della rampa adiacente, ma ha modificato in modo non trascurabile alcuni aspetti di questi manufatti, correggendo i difetti denunciati dall'opponente. Il raggio di curvatura dell'accesso è stato portato da 2 a 4 m, rendendolo così conforme alle norme SNV 640620 richiamate dall'art. 18 RE, mentre la pendenza della parte superiore della rampa è stata ridotta al 5% per il primo tratto di m 5,50. Il suo piede è inoltre stato innalzato da m 218.35 alla quota di m 218.57.
Questo nuovo piano non comprende una sezione del posteggio coperto. Ammettendo che le quote del posteggio coperto (lato E) siano rimaste immutate (piano inferiore 218,20, piano superiore 220,40), la modifica del raggio di curvatura dell'accesso e delle quote della rampa crea tuttavia problemi di raccordo dei piani carrozzabili in corrispondenza dell'angolo SW del posteggio 09. In questo punto, ovvero all'inizio del raggio di curvatura dell'accesso, la rampa si situa infatti a quota m 219,72. L'angolo SW del posteggio 09 si colloca invece a quota m 220,40.
Su questo punto il difetto denunciato dall'insorgente sussiste effettivamente. In nessun caso esso può tuttavia essere considerato tale da giustificare l'annullamento dell'intera licenza. Una simile conclusione sarebbe manifestamente contraria al principio di proporzionalità, che vieta all'autorità di respingere domande di costruzione non conformi al diritto quando il difetto può essere facilmente emendato, rilasciando una licenza assortita ad opportune clausole accessorie: ipotesi, questa, che si verifica nel caso in esame, ove il difetto denunciato dal ricorrente può essere eliminato senza difficoltà, subordinando la controversa licenza alla condizione di abbassare la soletta di copertura dei posteggi in modo che l'angolo SW del posteggio 09 si situi a quota 219,72 ed abbassando di conseguenza le quote dell'angolo SE dello stesso posteggio, rispettivamente quelle dei posteggi adiacenti e sottostanti, nonché quella del piazzale di manovra.
La tassa di giustizia va suddivisa fra le parti proporzionalmente al grado di soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 11, 12, LPAmb; 7, 9 OIF; 18 RE; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 9 settembre 1997 del Consiglio di Stato (n. 4548) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 7 marzo 1997 rilasciata dal municipio di __________ alla Parrocchia di __________ è confermata alle condizioni illustrate al considerando n. 4.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è a carico del ricorrente nella misura di fr. 800.-- e della resistente per il resto.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster