AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.273
Data decisione, Autorità:
28.01.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00273
Lugano
28 gennaio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 30 settembre 1997 di
contro
la
risoluzione 9 settembre 1997 (n. 4550) del Consiglio di Stato che ha respinto
il ricorso degli insorgenti contro la deliberazione 14 aprile 1997 con cui il
consiglio comunale di __________ ha stanziato un credito di fr. 20'000.-- per
la posa di una condotta dell'acqua potabile al mapp. __________ di quel
comune;
viste le risposte:
-
15 ottobre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
17 ottobre 1997 del municipio di
__________;
-
17 ottobre 1997 di __________
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Con messaggio n. 1212 del
3 febbraio 1997 il municipio di __________ ha sollecitato al consiglio comunale
lo stanziamento di un credito di fr. 20'000.-- per eseguire la posa di una
condotta dell'acqua potabile. Più precisamente - si legge nel documento - il
municipio intendeva posare un tratto di m 140 circa di lunghezza e di 80 mm di
diametro di condotta principale collegante le condotte esistenti lungo via
__________ e via __________, approfittando della costruzione della strada di lottizzazione
al mapp. __________. Questa realizzazione avrebbe reso possibile un conveniente
allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua potabile dei fondi adiacenti
(una decina spiegherà in seguito il municipio). I "privati
interessati" si sarebbero assunti i costi riguardanti i lavori di
scavo e ripristino, l'azienda dell'acqua potabile quelli relativi alla
fornitura e posa del materiale idraulico, pari a fr. 20'000.--, illustrati in
un preventivo allestito dall'ufficio tecnico ed annesso al messaggio.
b) Nella seduta del 14 aprile 1997 il consiglio comunale di
__________ ha approvato il credito in esame, preavvisato favorevolmente dalle
commissioni della gestione e dell'edilizia.
B. I consiglieri comunali
__________ e __________, che si erano opposti all'accoglimento del messaggio,
hanno impugnato la predetta deliberazione con ricorso 29 aprile 1997 al
Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla. Gli insorgenti
hanno sostenuto che l'esecuzione, non prevista dal piano generale dell'acquedotto,
fosse in realtà destinata a permettere il solo allacciamento dei fondi ricavati
dalla lottizzazione del mapp. __________, serviti dalla strada al mapp. __________,
pure ricavata dalla detta lottizzazione. Motivo per il quale si imponeva il
prelievo di contributi di miglioria a carico dei loro proprietari nella misura
del 100%, trattandosi di un'opera di urbanizzazione particolare.
C. Con risoluzione 9 settembre
1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Esso ha anzitutto
considerato che il piano generale dell'acquedotto non avesse carattere vincolante.
Per quanto concerneva invece il prelievo dei contributi di miglioria, il Consiglio
di Stato ha preliminarmente accertato che la posa della condotta in esame dovesse
essere qualificata di opera di urbanizzazione generale, poiché permetteva l'allacciamento
di 10 particelle. Dal momento che i privati partecipavano già all'esecuzione
tramite l'assunzione dei costi di scavo e ripristino, pari a circa il 50 %
degli oneri complessivi (secondo le indicazioni fornite da parte del municipio
in sede di consiglio comunale e di risposta), il Governo ha ritenuto di poter
concedere al comune l'esonero dall'imposizione dei contributi di miglioria in
applicazione dell'art. 1 cpv. 2 LCMI. Il Consiglio di Stato ha posto a carico
dei ricorrenti una tassa di giudizio di fr. 300.--.
D. Con stringata impugnativa 30
settembre 1997 i ricorrenti indicati in ingresso sono insorti davanti a questo
Tribunale contro il giudicato governativo appena menzionato, sollecitando il
suo annullamento insieme a quello della deliberazione del Legislativo di
__________ che esso ha tutelato. I ricorrenti ribadiscono gli argomenti sollevati
senza successo innanzi all'istanza inferiore, contestando inoltre l'addebito
della tassa di giudizio, avendo agito nel solo interesse pubblico.
Il Consiglio di Stato ed
il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il
Presidente del consiglio comunale si é limitato a osservare che la
deliberazione 14 aprile 1997 é stata adottata in ossequio alla procedura
istituita dalla legge organica comunale.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 209 lett. a LOC). Il ricorso é
dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
I ricorrenti riaffermano,
nella presente sede, la non conformità della posa della condotta al mapp.
__________ con il piano generale dell'acquedotto. Come ha tuttavia rettamente
argomentato il Consiglio di Stato, questo documento ha unicamente valore
programmatico e non pregiudica la validità di soluzioni operative che si scostano
dallo stesso (cfr. art. 28 cpv. 1 LALPT, che parla di "piani indicativi
dei servizi pubblici", tra cui figura la rete di distribuzione
dell'acqua potabile giusta il capoverso 2 lett. o della stessa disposizione; in
precedenza art. 16 cpv. 2 lett. g dell'or abrogata LE 1973). Questa censura
deve pertanto essere respinta.
-
Giusta l'art. 1 cpv. 1
della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCMI) il cantone, i
comuni ed i consorzi di comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria
per le opere che procurano vantaggi particolari. Danno luogo a contributo, in
particolare (art. 3 cpv. 1 LCMI), le opere di urbanizzazione generale e
particolare dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di bonifica
(lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett. c). Con urbanizzazione
generale si intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami
principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte
dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché
a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3
cpv. 2 LCMI). L'urbanizzazione particolare comprende invece il raccordo dei
singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle
strade di quartiere aperte al pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche (art. 3
cpv. 3 LCMI). Il contributo é imponibile anche per il miglioramento o
l'ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3
cpv. 4 LCMI). Un vantaggio particolare é presunto specialmente quando (art. 4
cpv. 1 LCMI): l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini
dell'utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo
uno standard minimo (lett. a); la redditività, la sicurezza, l'accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi sono migliorate in modo evidente,
tenuto conto della loro destinazione (lett. b); sono eliminati o ridotti
inconvenienti od oneri (lett. c). Sono imponibili tutti i proprietari, i
titolari di diritti reali limitati o di altri diritti, compresi gli enti
pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCMI).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d'esecuzione o
di acquisto dell'opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità,
i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione (art. 6 cpv.
1 LCMI); eventuali sussidi sono invece da dedurre (art. 6 cpv. 3 LCMI). Per le
opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può
essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione
particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra
opere di urbanizzazione generale e particolare non é agevole, può essere
stabilita una percentuale media (art. 7 cpv. 1 LCMI). La natura dell'urbanizzazione
é di regola dedotta dai piani regolatori (art. 7 cpv. 1 LCMI). Per le opere non
contemplate da questo strumento la quota é fissata in base al vantaggio particolare
presumibile (art. 7 cpv. 2 LCMI). La determinazione sul principio e sulla percentuale
di prelievo spetta al Legislativo comunale (RDAT I-1994 N. 7 consid. 3.2.).
-
4.1. Come risulta da quanto
esposto al considerando 3 che precede, il prelievo dei contributi di miglioria
é strettamente legato, per un comune, alla realizzazione di opere pubbliche da
parte dello stesso. Quando quindi il municipio intende sottoporre al
Legislativo una richiesta di credito per la realizzazione di un'opera pubblica,
esso si deve porre anche il quesito di sapere se questa procura dei vantaggi
particolari ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LCMI. In caso di risposta negativa, il
municipio non proporrà al Legislativo di prelevare i contributi di miglioria,
limitandosi a sollecitare lo stanziamento del credito necessario alla
realizzazione dell'opera. Nel caso invece di risposta affermativa il municipio
dovrà - in principio - proporre al Legislativo, insieme allo stanziamento del
credito necessario, di stabilire la percentuale di prelievo dei contributi nei
limiti fissati dall'art. 7 LCMI. In questo secondo caso la sola eccezione all'obbligo
del prelievo é costituita dall'ipotesi contemplata all'art. 1 cpv. 2 LCMI.
Quando dunque il finanziamento dell'opera é adeguatamente garantito da altri
tributi (segnatamente l'imposizione di tasse d'allacciamento e/o d'uso), il
municipio potrà proporre al Legislativo di votare la rinuncia a prelevare i
contributi di miglioria che altrimenti il comune dovrebbe percepire in
applicazione dell'art. 1 cpv. 1 LCMI. Questa deliberazione abbisogna inoltre,
per poter spiegare i suoi effetti, dell'avallo da parte del Consiglio di Stato,
agente in qualità di autorità di vigilanza sui comuni, al quale essa sarà sottoposta
tramite il municipio. La decisione del Governo in merito sarà definitiva e,
dunque, non suscettibile di ricorso al Tribunale amministrativo (art. 207 LOC;
55 cpv. 3 PAmm).
4.2. L'eccezione
dall'obbligo del prelievo appena illustrata non deve essere confusa con la
possibilità per il comune di concludere delle convenzioni sui contributi
istituita all'art. 14 LCMI. Possibilità che é volta unicamente a sostituire,
ovvero ad evitare, la procedura di imposizione stabilita dalla legge,
definita agli art. 11 segg. LCMI, senza interferire nei presupposti di merito
che legittimano l'imposizione, sanciti agli art. da 1 a 10 LCMI. Le convenzioni
sui contributi non possono infatti scostarsi dai principi fissati dalla LCMI
(art. 14 cpv. 2 prima frase LCMI). Gli importi che il comune incassa in forza
di queste convenzioni sono pertanto (ed anzi possono essere solo) dei
contributi di miglioria ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LCMI: non si tratta quindi
di "altri tributi" ai sensi del capoverso 2 della stessa
disposizione, che facoltizzano il comune a prescindere dall'imposizione dei
contributi di miglioria veri e propri nel caso in cui possano garantire un adeguato
finanziamento dell'opera pubblica. L'art. 14 cpv. 2 seconda frase LCMI
subordina infine la validità delle convenzioni sui contributi all'approvazione
da parte del Presidente del Tribunale d'espropriazione. Il suo giudizio in
merito é parimenti definitivo.
- 5.1. Nel concreto caso il
municipio ha proposto al consiglio comunale, che ha acconsentito, di stanziare
un credito per eseguire un tratto di 140 m della condotta dell'acqua potabile,
definito nel messaggio condotta principale, che permette di allacciare alla
rete di distribuzione una decina di proprietà e nel contempo di formare un
anello intermedio collegante le condotte principali ubicate lungo via
__________ e via __________. In quanto opera di urbanizzazione la realizzazione
in esame dà indiscutibilmente luogo al prelievo di contributi di miglioria
(art. 1 cpv. 1, 3 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 1 lett. a LCMI). Su questo punto le
opinioni delle parti, giustamente, convergono. Come verrà spiegato in seguito,
ai fini del presente giudizio non appare invece necessario determinare se
trattasi di opera di urbanizzazione generale (art. 3 cpv. 2 LCMI), come hanno
ritenuto le autorità comunali ed il Governo, oppure particolare (art. 3 cpv. 3
LCMI), come sostengono i ricorrenti.
5.2. Per soddisfare al
menzionato obbligo di imposizione il municipio ha ritenuto di far assumere al
comune - e pertanto di far votare dal Legislativo - solo il 50% dei costi di
realizzazione, concernenti la fornitura e la posa del materiale idraulico, pari
a fr. 20'000.--. I costi residui, derivanti dallo scavo e relativo ripristino,
sarebbero stati sopportati direttamente da parte dei "privati
interessati". Il Consiglio di Stato non poteva pertanto convalidare
questo modo di procedere richiamandosi all'art. 1 cpv. 2 LCMI. La proposta
municipale, ulteriormente illustrata nella seduta del Legislativo, testimoniava
infatti inequivocabilmente la volontà dell'autorità comunale di far partecipare
i proprietari interessati alla spesa, per cui il comune non intendeva sollecitare,
nemmeno implicitamente, al Consiglio di Stato l'esonero dall'obbligo di
prelevare i contributi di miglioria. Del resto, nessun altro tributo ai sensi
della predetta disposizione legale poteva assicurare altrimenti il
finanziamento dell'investimento. La fattispecie in esame costituisce invece di
tutta evidenza un caso di sostituzione della procedura di imposizione
attraverso la conclusione di convenzioni sui contributi in applicazione dell'art.
14 LCMI.
5.3. Tra gli atti prodotti
dal municipio risulta che il 26 marzo 1997, ovvero tra la presentazione del
messaggio n. 1212 e la deliberazione del Legislativo, in considerazione
dell'urgenza dell'intervento esso aveva autorizzato l'arch. __________ ad eseguire
la posa della condotta in esame, alla condizione che si fosse assunto gli oneri
relativi alla fornitura del materiale idraulico ed alla sua posa nel caso in
cui il Legislativo avesse respinto il messaggio. Il documento di autorizzazione
é controfirmato dal menzionato professionista in segno di accettazione. Esso conferma,
almeno implicitamente, che nel caso di accettazione del messaggio i costi di
scavo e ripristino sarebbero rimasti definitivamente a carico del menzionato
professionista rispettivamente dei proprietari suoi mandanti. Non risulta
tuttavia che quel documento (ed eventualmente altri accordi sussistenti
sull'oggetto tra le parti, ma non versati agli atti) sia stato approvato da parte
del Presidente del Tribunale d'espropriazione, come vuole l'art. 14 cpv. 2
LCMI: approvazione che presuppone l'ossequio da parte della convenzione dei
principi fissati dalla LCMI.
5.4. I passi intrapresi
dal municipio per sostituire la procedura di imposizione dei contributi di
miglioria attraverso la conclusione di una convenzione erano pertanto
incompleti. Il Consiglio di Stato non poteva di conseguenza tutelare
incondizionatamente la legittimità della deliberazione del consiglio comunale,
che approvava quel modo di procedere ancora mancante di un requisito
essenziale, tale l'approvazione da parte del Presidente del Tribunale
d'espropriazione previa verifica del rispetto dei principi di imposizione
sanciti dalla LCMI. Dal momento tuttavia che non si giustifica di mortificare
l'intero iter procedurale connesso con la presentazione del messaggio n. 1212
per un vizio che concerne un suo solo aspetto, ovvero l'imposizione dei
contributi di miglioria, e che é oltretutto suscettibile di emendamento, in applicazione
dell'art. 65 cpv. 2 PAmm il Tribunale si limita ad annullare il giudizio governativo,
retrocedendo gli atti al Consiglio di Stato affinché fissi al municipio di
__________ un congruo termine per sottoporgli una convenzione sui contributi di
miglioria relativa all'opera in discussione approvata dal Presidente del
Tribunale d'espropriazione: nulla osta a questo scopo ed anzi sarebbe auspicabile
che l'accordo 26 marzo 1997 venisse riformulato in termini formalmente più
espliciti quo all'impegno dei proprietari interessati. Spetterà quindi al
Giudice delle espropriazioni di verificare la conformità dell'accordo con i
principi impositivi sanciti dalla LCMI. A tale scopo esso dovrà determinare, a
titolo pregiudiziale, il tipo di urbanizzazione generato dalla posa del tratto
di condotta in esame: presupposto essenziale per decidere in merito alla quota
di partecipazione dei privati ai costi della sua realizzazione in applicazione
dell'art. 7 LCMI. Il ricorso dei consiglieri comunali __________ e __________
potrà essere accolto da parte del Consiglio di Stato (sotto questo unico
aspetto) solo se il Presidente del Tribunale delle espropriazioni rifiuterà
l'approvazione della convenzione sui contributi. Il Consiglio di Stato dovrà in
ogni caso concedere ai ricorrenti la facoltà di esprimersi sulla determinazione
del Presidente del Tribunale d'espropriazione prima di emettere il suo nuovo
giudizio. In caso di esito avverso alle loro tesi, ovvero di approvazione della
convenzione, essi avranno quindi la possibilità di ritirare l'impugnativa,
risparmiando l'inevitabile aggravio di una tassa di giudizio: contrariamente a
quanto essi credono, il fatto di agire nel solo interesse generale non é
suscettibile di sollevare dal pagamento di quel tributo chi soccombe in una
procedura ricorsuale (RDAT 1983 N. 31, ove é stata abbandonata la prassi
contraria pubbl. in RDAT 1977 N. 32; inoltre STA inedita 24 gennaio 1995 in re
D. e C., consid. 4).
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso viene accolto parzialmente, essendo annullata la sola
risoluzione governativa. Questo annullamento trae comunque seco quello della
tassa di giudizio di fr. 300.-- posta a carico dei ricorrenti da parte del Consiglio
di Stato, da questi contestata. Il Tribunale rinuncia a sua volta a prelevare
una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14 LCMI, 208, 209 LOC, 18, 28, 46, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso é parzialmente accolto.
§. La
risoluzione 9 settembre 1997 (n. 4550) del Consiglio di Stato é integralmente
annullata.
§§. Gli atti
sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al considerando
5.4.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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