AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.275
Data decisione, Autorità: 11.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00275
Lugano 11 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1 ottobre 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 16 settembre 1997, no. 4635 del Consiglio di Stato, che annulla la decisione 15 maggio 1997 con cui il municipio di Malvaglia ha rilasciato all’insorgente una licenza edilizia in sanatoria per trasformare un’autorimessa in un'officina da fabbro;
viste le risposte:
14 ottobre 1997 del comune di __________;
15 ottobre 1997 del Consiglio di Stato;
20 ottobre 1997 delle comunioni ereditarie fu __________ e fu __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è proprietario di una casa d'abitazione, situata a __________ in località __________ (part. no. __________ RFD), nella zona residenziale estensiva (__________) del PR. Sul terreno davanti a casa, lungo il ciglio della strada cantonale, sorge un manufatto di notevoli dimensioni (ca m 9 x 11 ), costruito ed ampliato per fungere esclusivamente da autorimessa. La licenza edilizia era in effetti esplicitamente subordinata alla condizione che non venisse utilizzato come "officina ad uso industriale" (cfr. lic. ed. 3.1.94).
B. Avendo constatato che l'autorimessa veniva "usata regolarmente quale officina da fabbro", il 22 maggio 1996 il municipio di __________ ha chiesto a __________ di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per il cambiamento di destinazione realizzato abusivamente.
Alla domanda, inoltrata il 21 novembre seguente, si sono opposte le comunioni ereditarie __________ e fu __________, proprietarie di fondi confinanti, contestando la conformità di zona dell'insediamento abusivo.
C. Il 28 aprile 1997 il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda, ritenendo
Con decisione 15 maggio 1997, il municipio di __________ ha quindi rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni delle vicine qui resistenti.
D. Con giudizio 16 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato il provvedimento, accogliendo le impugnative contro di esso inoltrate dalle opponenti.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che lo stabilimento fosse da considerare alla stregua di un'azienda molesta e non fosse pertanto conforme alle destinazione residenziale della zona, che ammette soltanto aziende artigianali non moleste.
Il Consiglio di Stato ha quindi sollecitato il municipio ad ordinare a __________ di cessare l'attività di metalcostruttore.
E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza rilasciatagli in sanatoria dal municipio di __________.
Secondo il ricorrente, l'insediamento di una modesta attività di fabbro non si porrebbe in contrasto con la destinazione di zona. In assenza di una precisa definizione dei gradi di molestia ammissibili, la valutazione delle immissioni operata dal municipio sarebbe del tutto sostenibile.
F. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e dalle comunioni ereditarie opponenti, che contestano dettagliatamente le tesi del ricorrente.
Il municipio di __________ condivide invece l'impugnativa.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove chieste dall'insorgente (sopralluogo, testi) non appaiono invero atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Tale norma sancisce il principio della conformità di zona. In base a questo principio possono essere autorizzati soltanto interventi edilizi la cui destinazione si integra convenientemente nelle finalità della zona interessata.
Ai fini del rilascio del permesso occorre quindi che gli edifici e gli impianti previsti servano l'utilizzazione assegnata alla zona. Non basta che non la contraddicano, ossia che non ostacolino un'utilizzazione della zona conforme alle finalità perseguite dall'ordinamento pianificatorio. Per essere autorizzate le nuove costruzioni devono risultare adeguatamente connesse alla funzione attribuita alla zona in cui si collocano.
Eccezioni all'interno delle zone edificabili sono ammesse unicamente nella misura in cui sono espressamente previste dall'ordinamento pianificatorio concretamente applicabile (art. 23 LPT e 70 LALPT; giurisprudenza costante).
2.2. Giusta l’art. 31 NAPR, nella zona R2 di __________ è permessa la costruzione di abitazioni, alberghi e ristoranti.
Possono esservi istallate, precisa la norma, unicamente aziende artigianali non moleste.
Per aziende non moleste, stando all'art. 8.4. NAPR, si intendono quelle che non hanno ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare (lett. a). Aziende poco moleste sono considerate tutte quelle aziende ove il lavoro si svolge soltanto di giorno e producono immissioni con frequenza discontinua e limitata nel tempo (lett. b). Aziende con ripercussioni più marcate sono invece considerate moleste (lett. c).
Non moleste, come giustamente rileva il Consiglio di Stato, sono in particolare le attività conciliabili con la funzione residenziale, in quanto prive di ripercussioni di una certa rilevanza. Poco moleste sono invece le attività che ingenerano sull'ambiente circostante immissioni localmente percettibili, ancorché tollerabili e compatibili con la funzione abitativa (cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 251).
Le disposizioni sul grado di molestia tollerabile nelle singole zone di utilizzazione servono a precisarne le caratteristiche, specificandone la funzione e determinando la tipologia degli insediamenti ammissibili. A differenza dei gradi di sensibilità al rumore attribuiti alle singole zone in base all'art. 43 OIF, le norme sulla molestia hanno quindi una chiara valenza pianificatoria.
2.3. Nel caso concreto, l'attività di metalcostruttore abusivamente insediata dall'insorgente nell'autorimessa situata davanti alla sua casa d'abitazione non può in nessun caso essere considerata alla stregua di un'attività non molesta, conforme alla funzione residenziale assegnata alla zona in discussione. Se si tratti di un'attività poco molesta o addirittura molesta ai sensi dell'art. 8.4 NAPR è questione che può rimanere indecisa. Determinante ai fini del giudizio è il fatto che questa attività ingenera ripercussioni diverse da quelle che derivano all'abitare: ciò che basta per escludere che possa essere considerata rispettosa del principio sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT.
Irrilevante, come ben annota il Consiglio di Stato, è il fatto che le immissioni rilevate sul fondo vicino rientrino nei valori di pianificazione fissati dall'art. 43 OIF per le zone con GS II (55 dB-A di giorno). E' il tipo d'insediamento che non può in nessun caso essere considerato conforme alla funzione residenziale, attribuita alla zona R2. Valutazione, questa, che va fatta in astratto, secondo criteri oggettivi, prendendo in considerazione unicamente il tipo di attività previsto, senza tener conto delle caratteristiche specifiche dell’insediamento concretamente in esame.
Vero è che l'autorità comunale fruisce di una certa latitudine di giudizio nell'interpretazione dei concetti giuridici indeterminati che caratterizzano le disposizioni sui gradi di molestia. Pretendere di configurare l'attività di un fabbro metalcostruttore alla stregua di un'attività che non produce immissioni diverse da quelle che derivano dall'abitare costituisce tuttavia un evidente fuor d'opera. Anche volendo considerare che l'attività è svolta soltanto dal ricorrente con la collaborazione del figlio, non si può giungere a diversa conclusione. Né giova al ricorrente allegare che l'attività è spesso svolta sui cantieri dei committenti. I tempi di utilizzo delle apparecchiature indicati dallo stesso ricorrente al perito incaricato di determinare le immissioni foniche (555 minuto al giorno) smentiscono chiaramente questa tesi difensiva. Ed anche se fossero inferiori, la conclusione non muterebbe.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 21 LE; 8.4., 31 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente che rifonderà fr. 1'200.-- alle resistenti a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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