AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.278
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00278
Lugano 26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 ottobre 1997 della
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 16 settembre 1997, no. 4632, del Consiglio di Stato che annulla la risoluzione 12 marzo 1997 con cui il municipio di __________ ha ordinato all’insorgente di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per il cambiamento di destinazione dello stabile d'appartamenti di cui è proprietaria in quel comune (part. no. __________ RFD), imponendo all’autorità comunale di avviare un’azione di ripristino nei confronti della stessa;
viste le risposte:
15 ottobre 1997 del Consiglio di Stato;
5 novembre 1997 del Comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la ricorrente __________ è proprietaria di uno stabile d'appartamenti situato a __________, in via __________, nella zona residenziale R5;
che con decisione 12 marzo 1997 il municipio di __________ ha ordinato alla __________ di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per il cambiamento di destinazione che sarebbe stato attuato abusivamente, tollerando che negli appartamenti venisse esercitata la prostituzione;
che contro questa risoluzione la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per motivi che non occorre qui riassumere;
che con giudizio 16 settembre 1997 il Governo ha accolto l'impugnativa, annullando l'ordine censurato, ma rinviando gli atti al municipio affinché adottasse provvedimenti atti a garantire il ripristino di una situazione conforme al diritto;
che, fondandosi sui tabulati dell'Ufficio controllo abitanti prodotti dal municipio per suffragare il (frenetico) avvicendamento delle inquiline dell'immobile e su rapporti di polizia prodotti dopo l’inoltro della risposta del comune, il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto provato il cambiamento di destinazione abusivo riscontrato dal municipio;
che il Consiglio di Stato ha in particolare ritenuto che nello stabile, autorizzato come costruzione a vocazione residenziale, fossero state insediate attività commerciali palesemente incompatibili, in quanto moleste, con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui è posto;
che, fondandosi su queste deduzioni, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto superfluo avviare una procedura di rilascio del permesso in sanatoria;
che, di conseguenza, il Governo ha rinviato gli atti all'autorità comunale affinché avviasse un’azione di ripristino nei confronti dell’insorgente;
che la __________ impugna ora il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo:
· in via principale:
· in via subordinata:
che la ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato:
· di aver violato il suo diritto di essere sentita, fondando il suo giudizio su rapporti di polizia prodotti a sua insaputa dal municipio dopo l'inoltro della risposta;
· di aver riformato a suo danno la decisione municipale impugnata, ritenendo dato un cambiamento di destinazione insanabile ed ingiungendo al municipio di avviare un’azione di ripristino nei suoi confronti, senza informarla preventivamente di questa eventualità e senza offrirle la possibilità di ritirare il gravame;
· di aver accertato i fatti rilevanti in modo incompleto ed inesatto;
· di aver apprezzato i fatti in modo giuridicamente erroneo, sostituendosi oltretutto al municipio nell'applicazione del diritto autonomo comunale;
· di non averle assegnato ripetibili;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio di __________, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE;
che la ricorrente è legittimata a ricorrere; nel rinvio degli atti al municipio con l'ingiunzione di adottare misure di ripristino di una situazione conforme al diritto sono in effetti ravvisabili gli estremi di un provvedimento suscettibile di pregiudicare irreversibilmente i suoi interessi;
che i motivi posti a fondamento di un giudizio di rinvio vincolano infatti l'autorità inferiore ed impongono pertanto alla parte che non li condivide di impugnare tale giudizio davanti alle competenti autorità di ricorso, senza attendere che l'istanza a quo renda una nuova decisione (cfr. Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., N 42 B IV);
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;
che essendo principalmente in discussione questioni di diritto, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che il Consiglio di Stato era chiamato ad esaminare la legittimità dell’ordine impartito dal municipio all’insorgente di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per una cambiamento di destinazione abusivo rilevato dall’autorità comunale;
che, anziché limitarsi ad esaminare la legittimità dell’ordine impugnato, il Governo ha ritenuto:
· che la ricorrente avesse effettivamente cambiato la destinazione dell’immobile;
· che la nuova destinazione fosse del tutto inconciliabile con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione interessata;
· che l’inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria fosse pertanto del tutto superfluo;
· che fossero date le premesse per l’avvio di un’azione di ripristino;
che di per sé, in questa sede, la ricorrente contesta soltanto il dispositivo con cui il Consiglio di Stato ha imposto al municipio di __________ di avviare un’azione di ripristino;
che l’esame di tale questione implica tuttavia necessariamente una verifica delle premesse dalle quali il Consiglio di Stato ha tratto questa conclusione;
che in tali circostanze questo tribunale non può limitarsi ad esaminare la legittimità del rinvio degli atti all’autorità comunale, ma deve estendere il proprio giudizio alle premesse che l’hanno determinato;
che, fondando il proprio giudizio di rinvio sui rapporti della polizia comunale di Paradiso acquisiti agli atti dopo la conclusione dello scambio degli allegati, senza offrire alla ricorrente al possibilità di prendere posizione al riguardo, il Consiglio di Stato ha manifestamente violato il suo diritto di essere sentita sancito dall'art. 52 PAmm;
che già per questo motivo il giudizio governativo impugnato merita di essere annullato;
che l'art. 59 cpv. 2 PAmm permette al Consiglio di Stato di modificare le decisioni impugnate a danno del ricorrente;
che, in questa evenienza, il Consiglio di Stato deve tuttavia avvertire l’insorgente, offrendogli la possibilità di ritirare il gravame (RDAT I-1996 no. 13);
che rinviando gli atti all'autorità comunale affinché adotti misure di ripristino della legalità il Consiglio di Stato, pur accogliendo il ricorso, ha riformato a danno dell'insorgente l'ordine che questa aveva impugnato;
che, omettendo di avvertirla dell'incombente reformatio in peius, il Consiglio di Stato è pertanto incorso in un'ulteriore violazione del diritto;
che anche da questo profilo il ricorso va quindi accolto, annullando il giudizio governativo censurato come chiesto in via subordinata dalla ricorrente;
che gli atti vanno di conseguenza retrocessi al Consiglio di Stato, affinché renda una nuova decisione, previo emendamento dei difetti rilevati;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato;
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 52, 59, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 settembre 1997, no. 4632, del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione;
Non si prelevano né tasse, né spese.
Lo Stato del cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili di seconda istanza.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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