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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.279
Data decisione, Autorità: 10.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00279
Lugano 10 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 ottobre 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 16 settembre 1997, no. 4652, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 24 giugno 1997 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato di sospendere i lavori e di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per la copertura della terrazza della sua casa d'abitazione;
viste le risposte:
14 ottobre 1997 del municipio di __________;
15 ottobre 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente __________ è proprietario di una casa d'abitazione monofamiliare situata nel nucleo di __________;
che nel febbraio di quest'anno l'autorità comunale ha constatato che il ricorrente aveva interamente coperto con fogli di plastica trasparente il pergolato che sovrasta l’ampia terrazza del primo piano, trasformandolo in una sorta di grande serra;
che con decisione 24 giugno 1997 il municipio di __________ s/Ascona ha ordinato a __________ di sospendere i lavori e di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per le modifiche apportate al pergolato;
che __________ ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato, sostenendo che non v'era alcun lavoro in corso e che la copertura, destinata a proteggere la terrazza dalle intemperie e dal fumo del camino del vicino, era di natura provvisoria;
che con giudizio 16 settembre 1997, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo legittimi tanto l'ordine di sospendere i lavori, quanto quello di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria; domanda necessaria, a suo avviso, anche per coprire soltanto temporaneamente la terrazza;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme all'ordine impartitogli dal municipio;
che ribadito il carattere temporaneo e provvisorio della copertura applicata sul pergolato della terrazza l'insorgente nega in sostanza che si tratti di un intervento soggetto a permesso di costruzione;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la documentazione fotografica indica chiaramente le caratteristiche dell'intervento in contestazione;
che controverso in questa sede è soltanto l'ordine di inoltrare una domanda di costruzione impartito dal municipio di __________ al ricorrente; l'ordine di sospendere i lavori non è oggetto di particolari contestazioni;
che l'ordine di inoltrare una domanda di costruzione è un atto amministrativo di natura incoercibile, mediante il quale l'autorità accerta l'esecuzione di lavori non autorizzati soggetti a permesso di costruzione e sollecita il proprietario ad avviare la procedura necessaria per procurarsi il permesso mancante;
che giusta gli art. 22 cpv. 1 LPT ed 1 LE, edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia; la licenza, precisa il secondo capoverso dell'art. 1 LE, è in particolare necessaria per la costruzione, la ricostruzione, la trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e la demolizione di edifici ed altre opere; non è invece necessaria per i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie (art. 1 cpv. 3 lett. b LE);
che gli art. 4 e 6 RLE elencano le categorie di interventi edilizi per i quali è necessaria la licenza edilizia (da rilasciarsi secondo la procedura ordinaria o secondo la procedura di semplice notifica);
che l'art. 3 RLE indica invece le opere ed i lavori edilizi che sfuggono all'obbligo del permesso di costruzione secondo la LE;
che secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. i RLE non soggiacciono a licenza edilizia "le costruzioni provvisorie, ossia le costruzioni destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita, come le baracche di cantiere per deposito di materiale ed attrezzi, le tende da circo e per manifestazioni";
che l'obbligo del permesso di costruzione sussiste soltanto nella misura in cui un determinato intervento edilizio appare atto a pregiudicare beni giuridici protetti dalla legislazione edilizia o dalle disposizioni di diritto materiale ad essa riferite; nel dubbio l'obbligo è da ammettere (cfr. Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Studien zum Verfahrensrecht N 16 in fine);
che l'istallazione applicata dall'insorgente al pergolato della sua terrazza soggiace senz'ombra di dubbio all'obbligo del permesso di costruzione;
che, in effetti, anche se viene usata soltanto periodicamente o saltuariamente per periodi di tempo limitati, essa è stabile e permanente: lo si vede molto bene dai telai che l'insorgente ha applicato al pergolato per sostenere il foglio di polietilene e per permetterne lo scorrimento durante le operazioni di dispiegamento e di riavvolgimento;
che le finalità perseguite dall'insorgente con questa singolare installazione (protezione dalle intemperie e dal fumo del camino del vicino) non sono d'altro canto di natura provvisoria e contingente, ma perdurano nel tempo; l'utilizzazione dell'impianto, pur non essendo continua, è stabile e duratura;
che l'insieme delle circostanze, decisivo ai fini del giudizio sull'obbligo del permesso di costruzione (cfr. Mäder, op. cit., N 175), porta senz'altro ad avallare la richiesta avanzata dall'autorità comunale nei confronti dell'insorgente;
che questa conclusione è avvalorata dall’obbligo, sancito dall’art. 35 NAPR, di utilizzare materiali tradizionali, rispettosi delle caratteristiche del nucleo, per la costruzione di parapetti, balconi o loggiati;
che, così stando le cose, il ricorso va respinto, addebitando all'insorgente le spese e la tassa di giustizia;
visti gli art. 1, 21 LE; 3, 4, 6 RLE; 35 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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