AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.287
Data decisione, Autorità:
10.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00287
Lugano
10 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 ottobre 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 23 settembre 1997, no. 4800, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 marzo 1997
con cui il municipio di __________ gli ha imposto il prelievo di un
contributo sostitutivo per 33 posteggi mancanti;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con risoluzioni 30 agosto e
19 settembre 1979 l'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il
municipio di __________ hanno autorizzato __________ a riattare e trasformare
in grotto uno stabile situato a __________, fuori della zona edificabile,
accanto allo stand di tiro del comune di __________ (part. no. __________ RF).
I piani approvati prevedevano la formazione di 10 posti auto.
I lavori sono stati portati a compimento senza realizzare i posteggi.
L'autorità comunale non è mai intervenuta ad esigerne la formazione.
B. Il 6 giugno 1995 il
ricorrente __________, diventato proprietario del fondo, ha chiesto al
municipio di __________ il permesso di ristrutturare nuovamente l'esercizio
pubblico, ampliando la sala e la cucina, demolendo e ricostruendo un corpo annesso
alla costruzione principale e innalzando il livello della terrazza esterna sino
a quello dei locali interni.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del
territorio, il 31 ottobre 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza
richiesta, subordinandola alla condizione che l'istante ottenesse il permesso
di costruire sul terreno dello stand di tiro almeno 11 dei 12 parcheggi
previsti da una domanda di costruzione inoltrata nel frattempo.
Il numero minimo di parcheggi richiesto dal municipio (11)
era determinato dalla SUL interna dell'esercizio pubblico (3 posti auto) e dal
numero di posti a sedere previsti dai piani allegati alla domanda di
costruzione sulla terrazza annessa (32 posti a sedere pari ad 8 posti auto;
cfr. risoluzione. mun. 27.3.97 qui in esame).
C. Il 14 febbraio 1996
__________ ha inoltrato al municipio di __________ una variante in sanatoria
per alcune modifiche apportate senza permesso alla costruzione nel corso dei
lavori (locali tecnici, tettoia d'entrata e copertura della terrazza esterna).
Preso atto del preavviso favorevole del Dipartimento del
territorio, il 23 aprile 1996 il municipio ha autorizzato a posteriori le opere
eseguite abusivamente, subordinando anche questo permesso alla condizione che
il comune di __________ rilasciasse la licenza edilizia per la costruzione dei
posteggi previsti sul sedime dello stand di tiro.
D. Il 23 ottobre 1996 il
Dipartimento del territorio si è opposto al rilascio della licenza edilizia per
la costruzione di questi posteggi ritenendo insoddisfatte le condizioni poste
dagli art. 24 LPT e 75 LALPT.
Il 30 dicembre 1996 il ricorrente ha pertanto ritirato la
relativa domanda di costruzione.
E. Constatata l'impossibilità
di costruire i posteggi, il 28 marzo 1997 il municipio di __________ ha deciso
di imporre al ricorrente un contributo sostitutivo per 33 posteggi mancanti.
Nel calcolo il municipio ha considerato che i posti a sedere
esterni erano nel frattempo aumentati da 32 a 120, ovvero 88 in più di quelli
previsti dalle domande di costruzione inoltrate dall’insorgente. L'autorità
comunale ha quindi aggiunto altri 22 posteggi agli 11 imposti con la licenza 31
ottobre 1995. La decisione avvertiva che l'ammontare del contributo sostitutivo
sarebbe stato determinato successivamente.
Contro questa risoluzione __________ è insorto davanti al Consiglio
di Stato.
F. Con giudizio 23 settembre
1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, confermando la predetta
risoluzione municipale, ma riducendo da 33 a 30 il numero dei posteggi
richiesti.
Dopo aver accertato che l'esercizio pubblico, del tutto privo
di posteggi, dispone di 40 posti a sedere all'interno e di 120 posti esterni,
il Governo ha in sostanza ritenuto giustificata l'imposizione di un contributo
sostitutivo per 30 posteggi mancanti.
Irrilevante è stato considerato il fatto che già prima della
riattazione il locale disponesse di 78 posti esterni pur essendo privo di
posteggi.
G. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente osserva di aver acquistato un esercizio pubblico
che all’esterno già disponeva di 78 posti a sedere pur essendo privo di posteggi.
Ne deduce implicitamente che il contributo sostitutivo andrebbe calcolato
soltanto sull'aumento del numero di posti a sedere.
H. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza
formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE. Pacifiche sono invero la competenza
del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza
istruttoria (art. 18 PAmm). Gli ulteriori accertamenti postulati dall'insorgente
in relazione alle modifiche apportate in passato all'immobile ed alla
situazione degli altri ritrovi di __________ non appaiono invero atti a
procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio che è chiamato a rendere.
- Giusta l'art. 43 lett. f
NAPR di __________, "le costruzioni, ricostruzioni, riattamenti ed
ampliamenti devono essere dotati di parcheggi dimensionati secondo le norme VSS
641.050".
Per ristoranti e bar è richiesto in particolare "un
posto parcheggio ogni 4 posti a sedere o ogni 6 mq di SUL" (lett. f).
Deroghe od eccezioni possono essere concesse dal municipio
solo quando la formazione dei parcheggi risultasse impossibile. In questo caso,
è imposto ai proprietari il versamento di un contributo sostitutivo pari al 25
% del costo di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno.
Come ben si evince dal testo della norma l'obbligo di dotare
le costruzioni di un numero di posteggi commisurato alla loro destinazione non
sussiste soltanto in caso di nuova costruzione, ma anche in caso di
"riattamenti" ed "ampliamenti". Ciò significa che le
costruzioni esistenti in contrasto con l'art. 43 NAPR in quanto prive dei posteggi
prescritti possono essere riattate od ampliate soltanto se il difetto viene emendato,
ovvero se i posteggi mancanti vengono realizzati o viene versato un equivalente
contributo sostitutivo. In caso di ampliamento non vanno realizzati soltanto i
posteggi necessari all’ampliamento, ma anche i posteggi mancanti prima
dell’intervento.
Questa soluzione è conforme all'art. 39 RLE, che permette unicamente
di mantenere e riparare le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto,
escludendo lavori di trasformazione sostanziali.
- Nel caso in esame,
l'esercizio pubblico dell'insorgente è stato oggetto di un importante
intervento di riattazione e di ampliamento, che ha comportato un investimento
di oltre fr. 400'000.--. Incontestabilmente si è trattato di un intervento che
ingenerava l'obbligo di dotare la costruzione dei posteggi mancanti, rendendolo
conforme a quanto prescritto dall'art. 43 lett. f NAPR. Nemmeno l'insorgente lo
nega. Tant'è vero che non ha contestato la condizione di realizzare almeno 11
posteggi sul fondo contermine prevista dalla licenza 31 ottobre 1995.
Oggetto di discussione è soltanto l'estensione dell’obbligo
di dotare l’esercizio pubblico dei posteggi mancanti.
Orbene, con la risoluzione qui in esame il municipio di
__________ ha ritenuto che all'esercizio pubblico dell'insorgente occorressero 33
posti auto: 3 per l'interno dell'esercizio pubblico (come stabilito con
la licenza 31 ottobre 1995 in base alla SUL) e 30 per l'esterno (in
considerazione degli ulteriori 88 posti a sedere realizzati in aggiunta ai 32
previsti dalla domanda di costruzione accolta con licenza 31 ottobre 1995).
Constatata l'impossibilità di soddisfare in modo reale
l'obbligo sancito dall'art. 43 lett. f NAPR, l'autorità comunale ha quindi imposto
al ricorrente il versamento di un equivalente contributo sostitutivo,
riservandosi di determinarlo con ulteriore decisione. Siffatta riserva presta
il fianco a critiche, poiché il contributo sostitutivo per posteggi mancanti va
per principio determinato con un'unica decisione al momento del rilascio della
licenza edilizia. Considerato tuttavia che il ricorrente non ha contestato
siffatto modo di procedere, si giustifica esaminare in via pregiudiziale
l'estensione dell'obbligo ritenuto dal municipio, prescindendo da un rinvio
della decisione al municipio affinché la completi con l'indicazione del
contributo richiesto.
Ferma questa premessa, occorre rilevare che con la decisione
impugnata il municipio si è limitato a trasformare in contributo sostitutivo
l'obbligo di realizzare almeno 11 posteggi previsto a titolo di condizione
della licenza 31 ottobre 1995, aggiungendovi per i motivi appena illustrati
ulteriori 22 posteggi
Dato per scontato che la trasformazione degli 11 posteggi imposti
inizialmente in un equivalente contributo sostitutivo non è e non potrebbe
nemmeno essere contestata con successo, resta unicamente da esaminare se il
municipio potesse aumentare di 22 unità il numero di posteggi richiesto.
La questione va risolta affermativamente.
E' in effetti pacifico che il numero di posti a sedere
esterni è passato dai 32 indicati dai piani approvati con la licenza edilizia
31 ottobre 1995 ai 120 realizzati effettivamente. Altrettanto incontestabile è
che agli 88 posti a sedere in più corrisponde un fabbisogno supplementare di 22
posteggi (cfr. art. 43 lett. f NAPR).
Del tutto legittima appare quindi la richiesta del municipio.
Irrilevante è il fatto che già prima della riattazione
l'esercizio pubblico avesse 78 posti esterni. La domanda di costruzione
presentata dall'insorgente si limitava ad indicarne 32. E anche se li avesse
indicati tutti, l'insorgente non avrebbe potuto sottrarsi all'obbligo di dotare
l'esercizio pubblico di tutti i posteggi mancanti rendendolo conforme all'art.
43 lett. f NAPR. La garanzia costituzionale della proprietà, intesa sotto il
profilo della tutela delle situazione acquisite, gli conferiva soltanto il
diritto di mantenere e riparare la costruzione priva dei posteggi richiesti
(cfr. art. 39 RLE). Non gli conferiva il diritto di ristrutturarla ed ampliarla
senza renderla nel contempo conforme all'art. 43 lett. f NAPR.
Analogamente, ininfluente è il fatto che il municipio non
avesse mai preteso dai precedenti proprietari di realizzare i 10 posteggi
previsti dalla trasformazione autorizzata nel 1979. La situazione di
illegittimità in cui versava l'esercizio pubblico prima del 1995 non impediva
al municipio di subordinare il permesso di riattarlo all'obbligo di renderlo
conforme al diritto. In base all’art. 39 RLE il ricorrente poteva soltanto mantenere
e riparare lo stabile privo di posteggi. Non poteva trasformarlo senza renderlo
nel contempo conforme al nuovo diritto. Una costruzione realizzata in contrasto
con il diritto non può ovviamente godere di maggiori diritti di una costruzione
realizzata legittimamente, ma venuta a trovarsi in conflitto con il diritto
entrato successivamente in vigore.
Altrettanto irrilevanti sono infine le obiezioni sollevate
dal ricorrente con riferimento ai posteggi pubblici previsti dalla variante di
PR approvata dal Consiglio di Stato nel 1986: è evidente che questi posteggi
non sono atti a sollevarlo dagli obblighi che gli derivano dall'art. 43 lett. f
NAPR.
In quanto volto a contestare il principio del prelievo di un
contributo sostitutivo per posteggi mancanti il ricorso va quindi disatteso.
- Il Consiglio di Stato con
il giudizio impugnato ha ridotto da 33 a 30 il numero di posteggi mancanti
determinato dal municipio. La riduzione è ingiustificata, poiché considera
soltanto i 120 posti esterni, omettendo di computare anche i 3 posteggi che il
municipio aveva imposto in base alla SUL interna dell'esercizio pubblico (con
calcolo invero più che favorevole all'insorgente, se si tien conto che i posti
a sedere all'interno del ritrovo sono 40).
Dato che il municipio non ha contestato questa riduzione e
che il Tribunale cantonale amministrativo non può procedere ad una reformatio
in peius, la decisione governativa, benchè erronea, deve tuttavia essere confermata
anche su questo punto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 39 RLE; 43 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di
fr. 1'500.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster