AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.287
Data decisione, Autorità: 10.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00287
Lugano 10 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 ottobre 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 23 settembre 1997, no. 4800, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 marzo 1997 con cui il municipio di __________ gli ha imposto il prelievo di un contributo sostitutivo per 33 posteggi mancanti;
viste le risposte:
22 ottobre 1997 del comune di __________;
22 ottobre 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzioni 30 agosto e 19 settembre 1979 l'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il municipio di __________ hanno autorizzato __________ a riattare e trasformare in grotto uno stabile situato a __________, fuori della zona edificabile, accanto allo stand di tiro del comune di __________ (part. no. __________ RF). I piani approvati prevedevano la formazione di 10 posti auto.
I lavori sono stati portati a compimento senza realizzare i posteggi. L'autorità comunale non è mai intervenuta ad esigerne la formazione.
B. Il 6 giugno 1995 il ricorrente __________, diventato proprietario del fondo, ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ristrutturare nuovamente l'esercizio pubblico, ampliando la sala e la cucina, demolendo e ricostruendo un corpo annesso alla costruzione principale e innalzando il livello della terrazza esterna sino a quello dei locali interni.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 31 ottobre 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione che l'istante ottenesse il permesso di costruire sul terreno dello stand di tiro almeno 11 dei 12 parcheggi previsti da una domanda di costruzione inoltrata nel frattempo.
Il numero minimo di parcheggi richiesto dal municipio (11) era determinato dalla SUL interna dell'esercizio pubblico (3 posti auto) e dal numero di posti a sedere previsti dai piani allegati alla domanda di costruzione sulla terrazza annessa (32 posti a sedere pari ad 8 posti auto; cfr. risoluzione. mun. 27.3.97 qui in esame).
C. Il 14 febbraio 1996 __________ ha inoltrato al municipio di __________ una variante in sanatoria per alcune modifiche apportate senza permesso alla costruzione nel corso dei lavori (locali tecnici, tettoia d'entrata e copertura della terrazza esterna).
Preso atto del preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 23 aprile 1996 il municipio ha autorizzato a posteriori le opere eseguite abusivamente, subordinando anche questo permesso alla condizione che il comune di __________ rilasciasse la licenza edilizia per la costruzione dei posteggi previsti sul sedime dello stand di tiro.
D. Il 23 ottobre 1996 il Dipartimento del territorio si è opposto al rilascio della licenza edilizia per la costruzione di questi posteggi ritenendo insoddisfatte le condizioni poste dagli art. 24 LPT e 75 LALPT.
Il 30 dicembre 1996 il ricorrente ha pertanto ritirato la relativa domanda di costruzione.
E. Constatata l'impossibilità di costruire i posteggi, il 28 marzo 1997 il municipio di __________ ha deciso di imporre al ricorrente un contributo sostitutivo per 33 posteggi mancanti.
Nel calcolo il municipio ha considerato che i posti a sedere esterni erano nel frattempo aumentati da 32 a 120, ovvero 88 in più di quelli previsti dalle domande di costruzione inoltrate dall’insorgente. L'autorità comunale ha quindi aggiunto altri 22 posteggi agli 11 imposti con la licenza 31 ottobre 1995. La decisione avvertiva che l'ammontare del contributo sostitutivo sarebbe stato determinato successivamente.
Contro questa risoluzione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato.
F. Con giudizio 23 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, confermando la predetta risoluzione municipale, ma riducendo da 33 a 30 il numero dei posteggi richiesti.
Dopo aver accertato che l'esercizio pubblico, del tutto privo di posteggi, dispone di 40 posti a sedere all'interno e di 120 posti esterni, il Governo ha in sostanza ritenuto giustificata l'imposizione di un contributo sostitutivo per 30 posteggi mancanti.
Irrilevante è stato considerato il fatto che già prima della riattazione il locale disponesse di 78 posti esterni pur essendo privo di posteggi.
G. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente osserva di aver acquistato un esercizio pubblico che all’esterno già disponeva di 78 posti a sedere pur essendo privo di posteggi. Ne deduce implicitamente che il contributo sostitutivo andrebbe calcolato soltanto sull'aumento del numero di posti a sedere.
H. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Gli ulteriori accertamenti postulati dall'insorgente in relazione alle modifiche apportate in passato all'immobile ed alla situazione degli altri ritrovi di __________ non appaiono invero atti a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere.
Per ristoranti e bar è richiesto in particolare "un posto parcheggio ogni 4 posti a sedere o ogni 6 mq di SUL" (lett. f).
Deroghe od eccezioni possono essere concesse dal municipio solo quando la formazione dei parcheggi risultasse impossibile. In questo caso, è imposto ai proprietari il versamento di un contributo sostitutivo pari al 25 % del costo di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno.
Come ben si evince dal testo della norma l'obbligo di dotare le costruzioni di un numero di posteggi commisurato alla loro destinazione non sussiste soltanto in caso di nuova costruzione, ma anche in caso di "riattamenti" ed "ampliamenti". Ciò significa che le costruzioni esistenti in contrasto con l'art. 43 NAPR in quanto prive dei posteggi prescritti possono essere riattate od ampliate soltanto se il difetto viene emendato, ovvero se i posteggi mancanti vengono realizzati o viene versato un equivalente contributo sostitutivo. In caso di ampliamento non vanno realizzati soltanto i posteggi necessari all’ampliamento, ma anche i posteggi mancanti prima dell’intervento.
Questa soluzione è conforme all'art. 39 RLE, che permette unicamente di mantenere e riparare le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto, escludendo lavori di trasformazione sostanziali.
Oggetto di discussione è soltanto l'estensione dell’obbligo di dotare l’esercizio pubblico dei posteggi mancanti.
Orbene, con la risoluzione qui in esame il municipio di __________ ha ritenuto che all'esercizio pubblico dell'insorgente occorressero 33 posti auto: 3 per l'interno dell'esercizio pubblico (come stabilito con la licenza 31 ottobre 1995 in base alla SUL) e 30 per l'esterno (in considerazione degli ulteriori 88 posti a sedere realizzati in aggiunta ai 32 previsti dalla domanda di costruzione accolta con licenza 31 ottobre 1995).
Constatata l'impossibilità di soddisfare in modo reale l'obbligo sancito dall'art. 43 lett. f NAPR, l'autorità comunale ha quindi imposto al ricorrente il versamento di un equivalente contributo sostitutivo, riservandosi di determinarlo con ulteriore decisione. Siffatta riserva presta il fianco a critiche, poiché il contributo sostitutivo per posteggi mancanti va per principio determinato con un'unica decisione al momento del rilascio della licenza edilizia. Considerato tuttavia che il ricorrente non ha contestato siffatto modo di procedere, si giustifica esaminare in via pregiudiziale l'estensione dell'obbligo ritenuto dal municipio, prescindendo da un rinvio della decisione al municipio affinché la completi con l'indicazione del contributo richiesto.
Ferma questa premessa, occorre rilevare che con la decisione impugnata il municipio si è limitato a trasformare in contributo sostitutivo l'obbligo di realizzare almeno 11 posteggi previsto a titolo di condizione della licenza 31 ottobre 1995, aggiungendovi per i motivi appena illustrati ulteriori 22 posteggi
Dato per scontato che la trasformazione degli 11 posteggi imposti inizialmente in un equivalente contributo sostitutivo non è e non potrebbe nemmeno essere contestata con successo, resta unicamente da esaminare se il municipio potesse aumentare di 22 unità il numero di posteggi richiesto.
La questione va risolta affermativamente.
E' in effetti pacifico che il numero di posti a sedere esterni è passato dai 32 indicati dai piani approvati con la licenza edilizia 31 ottobre 1995 ai 120 realizzati effettivamente. Altrettanto incontestabile è che agli 88 posti a sedere in più corrisponde un fabbisogno supplementare di 22 posteggi (cfr. art. 43 lett. f NAPR).
Del tutto legittima appare quindi la richiesta del municipio.
Irrilevante è il fatto che già prima della riattazione l'esercizio pubblico avesse 78 posti esterni. La domanda di costruzione presentata dall'insorgente si limitava ad indicarne 32. E anche se li avesse indicati tutti, l'insorgente non avrebbe potuto sottrarsi all'obbligo di dotare l'esercizio pubblico di tutti i posteggi mancanti rendendolo conforme all'art. 43 lett. f NAPR. La garanzia costituzionale della proprietà, intesa sotto il profilo della tutela delle situazione acquisite, gli conferiva soltanto il diritto di mantenere e riparare la costruzione priva dei posteggi richiesti (cfr. art. 39 RLE). Non gli conferiva il diritto di ristrutturarla ed ampliarla senza renderla nel contempo conforme all'art. 43 lett. f NAPR.
Analogamente, ininfluente è il fatto che il municipio non avesse mai preteso dai precedenti proprietari di realizzare i 10 posteggi previsti dalla trasformazione autorizzata nel 1979. La situazione di illegittimità in cui versava l'esercizio pubblico prima del 1995 non impediva al municipio di subordinare il permesso di riattarlo all'obbligo di renderlo conforme al diritto. In base all’art. 39 RLE il ricorrente poteva soltanto mantenere e riparare lo stabile privo di posteggi. Non poteva trasformarlo senza renderlo nel contempo conforme al nuovo diritto. Una costruzione realizzata in contrasto con il diritto non può ovviamente godere di maggiori diritti di una costruzione realizzata legittimamente, ma venuta a trovarsi in conflitto con il diritto entrato successivamente in vigore.
Altrettanto irrilevanti sono infine le obiezioni sollevate dal ricorrente con riferimento ai posteggi pubblici previsti dalla variante di PR approvata dal Consiglio di Stato nel 1986: è evidente che questi posteggi non sono atti a sollevarlo dagli obblighi che gli derivano dall'art. 43 lett. f NAPR.
In quanto volto a contestare il principio del prelievo di un contributo sostitutivo per posteggi mancanti il ricorso va quindi disatteso.
Dato che il municipio non ha contestato questa riduzione e che il Tribunale cantonale amministrativo non può procedere ad una reformatio in peius, la decisione governativa, benchè erronea, deve tuttavia essere confermata anche su questo punto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 43 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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