AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.297
Data decisione, Autorità:
16.12.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00294-297-300
Lugano
16 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
suoi ricorsi
a)
13 ottobre 1997
patrocinato da: avv. __________,
contro
la
decisione 30 settembre 1997, no. 4931, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 16 ottobre
1996 con cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr.
2'500.-- per violazione della LE;
b) 15 ottobre 1997 della
patrocinata da: avv. __________,
Contro
la
decisione 23 ottobre 1996, no. 4932, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 ottobre
1996 con cui il municipio di __________ le ha ordinato la
demolizione/rettifica di opere edilizie eseguite senza autorizzazione sulla
part. no. __________ RFD di __________;
c) 20 ottobre 1997 di
__________,
Contro
la
decisione 30 settembre 1997, no. 4935, che respinge l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la risoluzione 26 maggio 1997 con cui il municipio di
__________ gli ha inflitto una multa di fr. 2'000.-- per violazione della LE;
viste le risposte:
al ricorso sub a)
al ricorso sub b)
al ricorso sub c)
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Con risoluzioni 15 aprile
ed 11 maggio 1987 l'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il
municipio di __________ hanno rilasciato al ricorrente __________ il permesso
di costruire un manufatto di m 13 x 8, da adibire a magazzino/deposito attrezzi
per la coltivazione di un piccolo frutteto di kiwi (120-130 piante), situato
fuori dalla zona edificabile, in località __________ (part. no. __________ RFD
di mq 2491).
Il fabbricato era suddiviso in due locali di m 5 x 10 e 3 x
3, destinati l’uno a magazzino, l’altro a deposito / attrezzi. Sul lato S disponeva
inoltre di un porticato di m 3 x 13. Data la destinazione, esso era privo di
qualsiasi servizio igienico.
b) Senza interpellare l'autorità cantonale, il 21 marzo 1990
il municipio di __________ ha successivamente autorizzato l'aggiunta di una
tettoia di m 3 x 13 sul retro della costruzione.
Con decisione 26 aprile e 4 maggio 1993 il Dipartimento del
territorio ed il municipio di __________ hanno infine autorizzato la chiusura
del porticato con vetrate destinate a formare un cosiddetto "giardino
d'inverno".
B. Il 26 settembre 1994
__________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare il
magazzino in una casa di vacanza, dotandola dei necessari servizi.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio,
ritenendo palesemente insoddisfatti i requisiti posti dall'art. 24 LPT per
autorizzare tale cambiamento di destinazione. Il 21 novembre 1994 il municipio
ha quindi negato l'autorizzazione richiesta.
Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio
di Stato, chiedendo il rilascio del permesso rifiutato.
C. Pendente il ricorso,
__________ ha messo in vendita il podere. Nell'offerta inviata ai potenziali
acquirenti il magazzino/deposito era descritto come una "fattoria abitabile".
La documentazione fotografica annessa all'offerta attestava infatti che
l'edificio era stato ammobiliato e dotato di servizi igienici e che era stata
istallata una cucina.
Con rogito 26 febbraio 1996 del notaio __________, __________
ha venduto il frutteto alla __________ di __________ al prezzo di fr.
380'000.--. Il trapasso di proprietà è stato iscritto a RF soltanto il 3 giugno
seguente.
D. Il 22 marzo 1996 il
municipio di __________ si è accorto che sul fondo in oggetto erano in corso
lavori volti a consolidare la trasformazione del fabbricato messa precedentemente
in atto dal ricorrente __________ senza disporre della necessaria autorizzazione.
Con ordine di uguale data, notificato allo stesso ricorrente ed alla
__________, l'autorità comunale ha quindi ordinato la sospensione dei lavori.
E. Con giudizio 23 aprile 1996
il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa inoltrata da __________ contro
la decisione 21 novembre 1994 con cui il municipio di __________ si era
rifiutato di autorizzare la trasformazione del magazzino agricolo in residenza
secondaria.
Su ricorso del municipio di __________ il predetto giudizio governativo
è stato tuttavia annullato dal Tribunale cantonale amministrativo, che con
sentenza 26 giugno 1996 ha confermato il diniego della licenza chiesta da
__________ nel 1994.
La sentenza è cresciuta in giudicato.
F. Con risoluzione 26 agosto
1996 il municipio di __________ ha avviato un procedimento contravvenzionale
nei confronti di __________ per aver eseguito senza permesso lavori volti a
rendere abitabile il magazzino deposito.
Raccolte le giustificazioni del prevenuto in contravvenzione,
il 16 ottobre 1996 gli ha inflitto una multa di fr. 2'500.--.
Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio
di Stato, dichiarandosi sostanzialmente estraneo alle infrazioni addebitategli.
G. Raccolto il preavviso del
Dipartimento del territorio, il 23 ottobre 1996 il municipio di __________ ha
ordinato alla __________ di rimuovere tutte le opere eseguite abusivamente nel
magazzino allo scopo di renderlo abitabile. Esso le ha in particolare ingiunto
di allontanare il camino, la canna fumaria, la cucina, i servizi igienici e le
relative condotte, il pozzo perdente e la parete in muratura eretta per
chiudere il portico.
Contro questa risoluzione la __________ si è aggravata
davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento in quanto riferita
ad opere e strutture che a suo dire sarebbero state regolarmente autorizzate
sin dal 1987.
H. Con decisione 14 marzo 1997
il municipio di __________ ha promosso un ulteriore procedimento contravvenzionale
nei confronti di __________, amministratore della __________, per aver eseguito
ulteriori lavori senza la necessaria autorizzazione.
Preso atto delle giustificazioni inoltrate, il 28 maggio 1997
l'autorità comunale gli ha inflitto una multa di fr. 2'000.-- per aver portato
a termine i lavori di trasformazione del magazzino nonostante l'ordine di sospensione
del 22 marzo 1996.
Anche __________ ha impugnato questo provvedimento davanti al
Consiglio di Stato, dichiarandosi estraneo agli addebiti contestatigli e
postulando di esserne prosciolto.
I. Con separati giudizi del
30 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha confermato tanto l'ordine di
ripristino, quanto le multe di cui si è detto sopra.
a) Rilevato come la trasformazione del magazzino in casa di vacanza
(residenza secondaria) non potesse essere autorizzata siccome manifestamente
contraria agli art. 24 LPT e 75 LALPT, il Governo ha ritenuto perfettamente
legittimo l'ordine di demolizione impartito alla __________. Il fatto che
colpisse anche opere eseguite anni prima, ma mai autorizzate è stato
considerato irrilevante, poiché l'autorizzazione rilasciata nel 1987 aveva per
oggetto soltanto un edificio agricolo privo di qualsiasi infrastruttura
destinata a renderlo abitabile.
b) Fondandosi sulle summenzionate circostanze, il Governo ha
ritenuto che __________ fosse responsabile degli abusi riscontrati anche se
questi sono stati commessi dopo la stipulazione del contratto di compravendita.
Di conseguenza, ha confermato la multa inflittagli dal municipio di __________.
c) Analoghe considerazioni hanno infine indotto il Consiglio
di Stato a ritenere provate anche le responsabilità dell'amministratore della
società acquirente, che non si è limitato ad assistere passivamente all'abuso,
ma ha assunto un ruolo attivo, portando a compimento, nonostante l’ordine di
sospensione, lavori intrapresi senza permesso.
L. Contro i predetti giudizi
governativi i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
a) La __________, assistita dal patrocinatore di __________,
asserisce di aver eseguito unicamente lavori di manutenzione. L'edificio, a
destinazione agricola, sarebbe sempre stato dotato di un impianto di
riscaldamento, di una cucina con camino e impianti sanitari (WC + doccia). La
destinazione sarebbe rimasta immutata. Il Tribunale cantonale amministrativo,
nel giudizio 26 giugno 1996, si sarebbe limitato a confermare il diniego della licenza
edilizia. Non si sarebbe affatto pronunciato sulla legittimità della
costruzione agricola in quanto tale.
b) __________ nega dal canto suo di aver eseguito lavori non
autorizzati. Ammette di essersi adoperato per aiutare __________ a
regolarizzare la situazione. Contesta tuttavia di aver diretto i lavori per
conto della società acquirente. La continuazione dei lavori dopo l'ordine di
sospenderli del 22 marzo 1996 sarebbe da ascrivere esclusivamente
all’amministratore della __________.
c) Quest’ultimo respinge a sua volta ogni addebito, professandosi
del tutto estraneo agli abusi riscontrati. Ribadisce di essere stato ingannato
dal ricorrente __________, che gli avrebbe venduto una casa d’abitazione e si
sarebbe impegnato a curare i lavori di trasformazione.
K. All'accoglimento dei ricorsi
si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________,
che contesta partitamente le tesi degli insorgenti con argomenti di cui si dirà
semmai più avanti.
Considerato, in
diritto
- La competenze del Tribunale
cantonale amministrativo discende dagli art. 45 e 21 LE, rispettivamente 145
LOC.
La legittimazione attiva degli insorgenti, direttamente
toccati dai provvedimenti censurati, è incontestabile.
I ricorsi, tempestivi, sono quindi ricevibili in ordine.
-
Considerata la natura delle
questioni sottoposte all'esame di questo Tribunale, le impugnative possono
essere evase sulla base degli atti (art. 18 PAmm), con un unico giudizio (art.
51 PAmm). Le prove chieste dalla parti non appaiono invero atte a procurare a
questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
-
Ripristino
3.1. Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione
o la rettifica delle opere eseguite in contrasto insanabile con la legge, i
regolamenti edilizi o i piani regolatori. L'ordine di ripristino di opere
eseguite senza permesso e lesive del diritto sostanziale è il mezzo conferito
all'autorità per ristabilire una situazione conforme alla legge.
Esso presuppone l'accertamento dell'esistenza di una
violazione materiale e deve rispettare il principio di proporzionalità. Violazioni
minime e senza importanza per l'interesse pubblico o per quello dei vicini non
giustificano pertanto l'adozione di provvedimenti di ripristino.
3.2. In concreto, il municipio ha ordinato alla __________ di
rimuovere dalla costruzione in esame tutte le opere che servono a renderla
abitabile e che non possono essere giustificate dalla destinazione agricola per
la quale è stata a suo tempo autorizzata. La ricorrente vi si oppone asserendo
che queste opere esistevano già prima dell'acquisto del fondo.
La tesi difensiva è manifestamente infondata.
La preesistenza di queste opere non basta in effetti a
legittimarle. Il permesso di costruzione rilasciato nel 1987 ad __________
aveva d’altra parte per oggetto unicamente un magazzino /
deposito agricolo, privo di qualsiasi contenuto abitativo. I piani approvati
non prevedevano alcuna istallazione volta a permettere una sua utilizzazione a
fini residenziali. Non prevedevano nè un camino, nè una cucina, nè un pozzo
perdente, nè impianti sanitari (doccia, WC). Tutte queste opere sono quindi
state realizzate abusivamente. Quando siano state realizzate e chi le abbia
realizzate non è di decisivo momento. Determinante ai fini del giudizio sulla
legittimità del provvedimento ablativo è unicamente il fatto che non sono mai
state autorizzate e che non sono nemmeno suscettibili di conseguire
un’autorizzazione a posteriori.
Il contrasto con il diritto materialmente applicabile, in
particolare con l’ordinamento edilizio applicabile fuori delle zone edificabili
(art. 24 LPT), è in effetti stridente. Nemmeno la ricorrente pretende del resto
che i lavori eseguiti abusivamente possano essere posti al beneficio di un
permesso in sanatoria.
Invano allega di essersi limitata ad interventi di normale
manutenzione. Siffatta tesi difensiva appare palesemente priva di fondamento
ove appena si pongano a confronto le opere realizzate con quelle effettivamente
autorizzate dal municipio di __________ a partire dal 1987.
Sono quindi chiaramente date le premesse per l'adozione di misure
di ripristino.
Ciò vale anche per la parete in muratura eretta per chiudere
il porticato. E' in effetti evidente che questa parete serve ad aumentare la
superficie abitabile del fabbricato e non risponde ad effettive necessità
agricole.
I provvedimenti di ripristino ordinati dal municipio di
__________ sono d'altro canto più che rispettosi del principio di proporzionalità.
Rinunciando ad esigere la rimozione dell'impianto di riscaldamento, delle
pareti interne e di altre infrastrutture realizzate abusivamente in aperto
contrasto con la destinazione agricola del manufatto, l'autorità ha già dato
prova di una non comune benevolenza nei confronti dell'insorgente.
Ferme queste premesse, il ricorso della __________ va quindi
respinto siccome palesemente infondato.
- Multa
4.1. Giusta l'art. 46 LE, le contravvenzioni alla LE, ai
piani regolatori ed ai regolamenti edilizi sono punite dal municipio con la
multa sino a fr. 5'000.-- se è stata omessa una domanda di costruzione
sottoposta alla procedura ordinaria, sino a fr. 500.-- se è stata omessa una
notifica e sino a fr. 10'000.-- negli altri casi.
Se l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine
di lucro, il municipio non è vincolato da questi massimi.
La multa dev'essere commisurata alla gravità dell'infrazione
e se del caso alla colpa. Sono punibili, soggiunge il capoverso 4 della norma
in esame, tutte le persone che hanno concorso all'infrazione anche solo per
negligenza. Sono in particolare passibili di multa il proprietario dell'opera
abusiva, il committente, il progettista e il direttore dei lavori (RDAT 1991 II
431).
I principi che reggono la materia del contendere sono
pacifici. Incontestato è in particolare che l'art. 46 LE non istituisce una
responsabilità per causa o per situazione. Punibile è soltanto chi infrange la
legge per comportamento, intenzionalmente o per negligenza.
4.2. Il ricorrente __________, amministratore della
__________ G, respinge ogni addebito, addossando la responsabilità degli abusi
riscontrati al ricorrente __________, che l'avrebbe tratto in inganno in merito
alle possibilità di uso abitativo del deposito agricolo.
La tesi difensiva va respinta siccome infondata.
Almeno a partire dal momento in cui è stato notificato alla
__________ l'ordine di sospensione dei lavori impartito dal municipio di Tegna,
il ricorrente non poteva più evitare di prendere in considerazione
l'eventualità di infrangere la legge. L'ordine in questione indicava infatti
chiaramente che l'autorità comunale considerava illegittimi, in quanto privi
del permesso necessario, i lavori intrapresi per rendere abitabile il magazzino
/ deposito autorizzato come costruzione agricola. Ora il ricorrente __________
non solo non si è adoperato per far sì che l'ordine venisse rispettato, ma ha
lasciato che venisse disatteso per portare a termine i lavori intrapresi, intervenendo
addirittura direttamente, per sua esplicita ammissione, ad impartire istruzioni
all'impresa affinché realizzasse le opere necessarie, non già per trasformare
l'autorimessa sul retro in celle frigorifere come tenta di far credere, ma per
rendere abitabile anche questo vano, come il sopralluogo esperito dal Consiglio
di Stato ha permesso di rilevare.
Siffatto comportamento trasgressivo basta ampiamente per giustificare
l'irrogazione di una multa. Non solo per inosservanza del divieto di
intraprendere lavori edilizi senza essere in possesso del necessario permesso
di costruzione, ma anche per violazione materiale della legge commessa
quantomeno per negligenza, se non addirittura per dolo eventuale.
La multa di fr. 2'000.--, contenuta nei limiti di legge ed
adeguatamente commisurata alla gravità dell'infrazione, rispettivamente al
grado di colpa dell'insorgente va quindi senz’altro confermata.
4.3. Anche il ricorrente __________ si proclama innocente, cercando
di far ricadere la responsabilità degli abusi sul ricorrente __________.
A torto, poiché gli atti dimostrano che almeno sino
all'emanazione dell'ordine di sospensione dei lavori __________ si è adoperato
attivamente per ristrutturare il magazzino agricolo che aveva già trasformato
abusivamente in casa d'abitazione. Le trasformazioni più remote non gli possono
essere imputate per intervenuta prescrizione dell’azione contravvenzionale. Gli
può però essere addebitata senza esitazione la grave infrazione commessa
chiudendo il portico con una parete in muratura destinata ad aumentare la
superficie abitabile; lavoro, questo, che è stato promosso e realizzato dal
ricorrente tra il settembre 1994 (cfr. fotografie datate 12/19.9.94 annesse
all'offerta della __________) ed il momento in cui il municipio di __________
ha ordinato la sospensione dei lavori.
Poco importa che il ricorrente si sia poi attenuto a tale
ordine. Al momento in cui quest'ordine è stato impartito (22.3.96), l'infrazione
si era già perfezionata in tutti i suoi aspetti. Avviando, senza il necessario
permesso, lavori volti a ristrutturare un fabbricato agricolo, già trasformato
abusivamente in residenza secondaria, il ricorrente __________ si è chiaramente
reso autore di una violazione formale della legge. Avendo poi intrapreso lavori
insuscettibili di conseguire un permesso in sanatoria è inoltre incorso in una
significativa violazione materiale della legge. Tenuto contro dell'insieme
delle circostanze, la multa di fr. 2'500.-- inflittagli dal municipio di
__________ non appare di certo sproporzionata alla gravità dell'infrazione ed
alla colpa del trasgressore. Al contrario, è semmai eccessivamente mite.
Anche il ricorso di __________, su questo punto, va quindi respinto.
Ingiustificate, in quanto eccessive, sono soltanto le
ripetibili di fr. 2'000.-- accordate dal Consiglio di Stato al comune di __________.
Una simile indennità, manifestamente sproporzionata per rapporto alla
semplicità della fattispecie, assume infatti carattere di sanzione aggiuntiva.
Tanto più se si considera che lo stesso Consiglio di Stato per fatti analoghi
non ne ha posta alcuna a carico del ricorrente __________. Su questo punto il ricorso
va quindi accolto e l'indennità ridotta a fr. 500.--.
- La tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 21, 43, 46 LE, 145 LOC; 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso della __________
è respinto.
-
Il ricorso di __________ è
respinto.
-
Il ricorso di __________ è
parzialmente accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo no. 2 della decisione 30 settembre
1997, no. 4931, del Consiglio di Stato è riformato nel senso che il ricorrente
__________ rifonderà fr. 500.-- al comune di __________ a titolo di ripetibili
di prima istanza.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 1'800.-- sono a carico della __________ in ragione di fr.
1'000.--, del ricorrente __________ nella misura di fr. 500.-- e del ricorrente
__________ nella misura di fr. 300.--.
-
Le ripetibili di fr.
2'300.-- sono a carico:
-
della __________ nella
misura di fr. 1'000.--;
-
del ricorrente __________
nella misura di fr. 800.--;
-
del ricorrente __________
nella misura di fr. 500.--.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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