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Numero d'incarto:
52.1997.298
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00298
Lugano
3 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 17 ottobre 1997 di
__________,
contro
la
risoluzione 8 ottobre 1997 (n. 5140) del Consiglio di Stato che annulla
la condizione di cui al punto 5 della decisione 15 luglio 1997 del Municipio
di __________ in materia di licenza edilizia (verifica dei termini tra i
fondi n. __________ e __________ RFP tramite un geometra catastale prima
dell'inizio dei lavori con spese a carico dei confinanti);
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 27 gennaio 1993 fu concesso a __________ un permesso
di costruzione per un muro di sostegno e divisione in pietrame tra il suo fondo
n. __________ e il n. __________ RFP di __________ con a suo carico le relative
spese per il controllo dei termini, con bollinatura o picchettatura, da
eseguirsi da un geometra revisore e seguito da un sopralluogo in
contraddittorio con il confinante ed il tecnico comunale;
che al municipio di __________, __________ ha inoltrato il 22
maggio 1997 una notifica relativa alla sistemazione con ampliamento del
deposito pollaio situato sulla propria part. n. __________;
che a tale intervento si è opposto __________ sostenendo che
l'ampliamento postulato superava quanto ammesso per gli edifici accessori tanto
da invadere la sua proprietà al n. __________;
che il municipio ha parzialmente accolto il 15 luglio 1997
l'opposizione e rilasciato la licenza edilizia, le misure non dovendo però
superare i m. 6.00 previsti per le costruzioni accessorie;
che ha invece considerato lo sconfinamento questione di
natura civile da risolvere direttamente dagli interessati e imposto la verifica
della terminazione tramite un geometra revisore prima dell'inizio dei lavori
con spese a carico dei confinanti (condizione n. 5);
che con ricorso 28 luglio 1997 __________ ha impugnato la decisione
municipale davanti al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della
condizione concernente la ripartizione sulle spese del geometra, le stesse
dovendo andare a carico dell'istante come avvenuto nei suoi confronti il 27
gennaio 1993;
che con decisione 8 ottobre 1997, il Consiglio di Stato ha
annullato la risoluzione municipale relativa alla condizione censurata, la
controversia essendo di chiara natura civilistica e andava pertanto proposta al
giudice ordinario;
che contro tale giudizio __________ insorge davanti al
Tribunale cantonale amministrativo sostenendo che la censura era limitata alla
questione a sapere chi fosse tenuto al pagamento delle spese, invocando pure la
parità di trattamento con quanto impostogli il 27 gennaio 1993;
che il ricorso non è stato intimato alle controparti;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può
respingere immediatamente le impugnative inammissibili o manifestamente
infondate;
che in concreto l'Esecutivo cantonale ha accertato, per il
diritto pubblico ai fini edificatori (art. 2 cpv. 1 LE), la disponibilità di
__________ del fondo dedotto in edificazione;
che l'insorgente non pretende che il controllo delle
terminazioni disposto dal municipio sia superato dalla situazione catastale da
tempo vigente;
che la licenza edilizia non pregiudicando i diritti dei terzi
(art. 2 cpv. 3 LE), il Governo ha giustamente indicato la competenza del
giudice ordinario per le contestazioni vertenti sulla verifica dei confini
delle due proprietà (RDAT 1984 n. 57);
che l'autorità cantonale ha altresì correttamente proceduto
ad annullare la condizione relativa all'obbligo del controllo da parte del
geometra catastale dei confini prima dell'inizio dei lavori come pure, vista la
stretta connessione, il conseguente problema della ripartizione delle spese;
che l'esito negativo del gravame è ulteriormente suffragato
dall'incompetenza di questo Tribunale (art. 60 PAmm) a statuire su ricorsi
aventi per oggetto provvedimenti adottati dal geometra revisore nell'ambito
della tenuta a giorno della misurazione catastale (sulle spese: cfr. TRAM,
sentenza dell'8 aprile 1997 in re R. consid. 3).
che così stando le cose il ricorso va quindi respinto in
limine siccome, nella misura in cui esso è ricevibile, risulta manifestamente
infondato;
che, visto quanto precede, il gravame non necessita ulteriore
disamina;
che, viste le circostanze del caso, si prescinde dal prelievo
di tassa e spese di giustizia;
visti
gli art. 2 LE; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, è respinto siccome manifestamente infondato.
-
Non si prelevano tasse né
spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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