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Numero d'incarto:
52.1997.302
Data decisione, Autorità:
28.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00302
Lugano
28 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 21 ottobre 1997 di
e __________
patrocinati
da: avv. __________
contro
la
decisione 30 settembre 1997, no. 4939, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 8 luglio
1997 con cui il municipio di __________ ha rilasciato ad __________ la
licenza in sanatoria per la posa di una rete metallica a copertura di un
pollaio (part. no. __________ RF);
viste le risposte:
-
27 ottobre 1997 del Dipartimento
delle opere sociali, ufficio sanità;
-
29 ottobre 1997 del municipio di
__________;
-
3 novembre 1997 di __________;
-
5 novembre 1997 del Consiglio di
Stato;
esperito
un sopralluogo;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I ricorrenti __________ e
__________ sono proprietari di una casa d'abitazione (part. no. __________
RFD), situata a __________ in località __________, nella zona residenziale
semintensiva del PR (zona R5), su un terreno in leggero declivio.
Il resistente __________ è invece proprietario degli stabili
sottostanti (part. no. __________ RFD), costituiti da una casa d'abitazione
(sub. A), da un rustico (sub. B), da una stalla (sub. E) e da un pollaio (sub.
C). Quest'ultimo è costituito da uno sgabuzzino di ca m 2 x 2 adibito alla
stabulazione dei volatiti e da un angusto cortiletto (ca m 2 x 6), incastonati
tra la stalla (sub. E), il rustico (sub B) ed il muro alto oltre due metri, che
sorregge il giardino dei ricorrenti.
A partire dall’inizio degli anni ‘80 il pollaio è rimasto
inutilizzato. Nel 1996 i nuovi locatari del fondo del resistente l’hanno
ripristinato collocandovi alcuni volatili. Allo scopo di impedirne l’evasione
hanno coperto il cortiletto in questione con una rete metallica sorretta da tubolari.
B. In seguito alle lamentele
dei ricorrenti, il resistente ha chiesto al municipio il permesso in sanatoria
per la rete che aveva posato sul cortiletto antistante il pollaio.
C. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, l'8 luglio 1997 il municipio ha rilasciato
la licenza richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione dei vicini.
D. Con giudizio 30 settembre
1997 il Consiglio di Stato ha respinto a sua volta il ricorso contro di essa
inoltrato dagli opponenti, confermando la licenza alla condizione che nel
pollaio non venissero ospitati più di dieci volatili.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il pollaio non si
ponesse in contrasto con la funzione residenziale della zona di utilizzazione e
che la posa della rete metallica potesse essere considerata alla stregua di un
semplice intervento di riparazione, rientrante nei limiti ammessi dalla tutela
delle situazioni acquisite.
E. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza
Secondo i ricorrenti, il sedime antistante il manufatto ove
vengono stabulati gli animali non sarebbe mai stato adibito a pollaio. Lo
proverebbe l’intavolazione a RF dei subalterni che compongono il fondo del
resistente.
Non trattandosi di un intervento di ripristino di una
situazione preesistente, il pollaio potrebbe essere autorizzato soltanto se
fosse rispettata la distanza minima di 4 m dalla loro casa d'abitazione.
Condizione, questa, che in concreto non si verificherebbe.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il resistente __________, che contesta
partitamente le tesi dei ricorrenti con argomenti che verranno semmai ripresi
più avanti.
Il municipio di __________ si rimette invece al giudizio di
questo Tribunale.
G. In sede di sopralluogo è
stato accertato che il pollaio esiste da una sessantina d’anni, che è rimasto
inutilizzato tra il tra il 1980 ed il 1995/96 e che cortiletto antistante lo
sgabuzzino destinato alla stabulazione dei volatili (sub C) è sempre stato
utilizzato come sfogo per lasciar razzolare le galline.
Va inoltre rilevato che nelle more del procedimento il
ricorrente __________ è morto. Unica erede è la moglie __________.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE. Pacifica è invero la legittimazione
attiva della ricorrente rimasta in causa.
-
La conformità di zona del
pollaio non è oggetto di particolari contestazioni. Né questo aspetto della
vertenza potrebbe essere contestato con successo. Un pollaio domestico di
ridotte dimensioni non può in effetti essere considerato contrario alla funzione
residenziale della zona in cui è ubicato.
A tal riguardo, questo tribunale si limita a far proprie le
pertinenti ed esaurienti considerazioni svolte dal Consiglio di Stato nel giudizio
impugnato.
- Controverso in questa sede
è tutto sommato soltanto il rispetto delle normative di PR sulle distanze. I
ricorrenti lamentano in particolare che il cortiletto utilizzato per lasciar
razzolare le galline non rispetterebbe la distanza minima di 4 m prescritta dall'art.
9.3.1. NAPR per le costruzioni accessorie verso edifici principali con
aperture, ovvero verso la loro casa d'abitazione.
3.1. In sede di sopralluogo è stato accertato che il
cortiletto in questione è sempre stato utilizzato come area di sfogo del pollaio
vero e proprio. Il temporaneo disuso non ha modificato questa destinazione.
Nulla permette invero di ritenere che il resistente l’avesse definitivamente
abbandonata (cfr. STA 6.3.98 in re comune di __________). Il ripristino
dell’utilizzazione originaria beneficia quindi della tutela delle situazioni
acquisite sgorgante dall’art. 22 ter Cost.
Irrilevante, al riguardo, è la circostanza che il cortiletto
in esame disti poco più di 2 m dall’edificio dei ricorrenti e disattenda pertanto
la distanza minima di 4 m prescritta dall’art. 9.3.1. NAPR.
Le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato
successivamente in vigore possono essere mantenute e riparate (art. 39 RLE).
3.2. Richiamandosi alla succitata norma di regolamento, il Consiglio
di Stato ha ritenuto che la posa della rete metallica fosse da configurare come
un intervento di trasformazione non sostanziale e potesse di conseguenza essere
autorizzata.
La tesi non può essere senz'altro condivisa.
Vero è che l'art. 39 RLE tutela le situazioni acquisite
permettendo al proprietario di mantenere e riparare le costruzioni che sono
venute a trovarsi in contrasto con il diritto posteriore. Vero è pure che
questa norma ammette anche trasformazioni più importanti se il contrasto con il
nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello
dei vicini.
Le facilitazioni sgorganti dalla garanzia costituzionale
della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, non permettono
tuttavia in nessun caso di consolidare o di aggravare i momenti di contrasto
riscontrabili tra la costruzione preesistente ed il nuovo diritto (Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 70 LALPT, N. 517 e riferimenti).
Orbene, nel caso in esame, il pollaio del resistente non
rispetta compiutamente la distanza di 4 m prescritta dall'art. 9.3.1. NAPR
verso la casa dei ricorrenti. L'angolo E del cortiletto in cui razzolano le
galline si situa infatti a circa m 2.50 dall'angolo W dell'abitazione dei
ricorrenti. L'uso dell'area che non rispetta il distacco minimo prescritto
dalla norma in questione può di principio essere mantenuto. I polli possono
senz'altro continuare a razzolare sin nell'angolo E del cortiletto. All'interno
di quest'area non possono tuttavia essere autorizzati interventi che creano
nuovi ingombri, ovvero che consolidano e perpetuano il contrasto con la
distanza minima di 4 m fissata dall'art. 9.1.3. NAPR.
Trattandosi di un contrasto che pregiudica l’interesse dei
vicini, la posa della rete può quindi essere autorizzata soltanto nella misura
in cui non interessa quest'area.
Prevalendosi di questa minima disattenzione i ricorrenti
chiedono l'annullamento dell'intera licenza e del giudizio governativo che la
conferma.
A torto, perché il principio di proporzionalità vieta di
negare il permesso di costruzione per un'opera non conforme al diritto
applicabile quando, come in concreto, il difetto può essere facilmente
corretto, subordinando la licenza ad opportune condizioni.
-
Prive di fondamento sono le
censure che i ricorrenti sollevano con riferimento alla legge federale sulla
protezione degli animali. Potendo razzolare nel cortiletto, le galline non sono
costrette a vivere all’interno dello sgabuzzino in condizioni vietate dalla legge
in questione.
-
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente accolto,
annullando la decisione governativa impugnata e riformando la licenza nel senso
di autorizzare la posa delle rete soltanto sino a 4 m dall'angolo W della casa
dei ricorrenti.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 39 RLE; 9.1.3 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 30 settembre 1997,
no. 4938, del Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 8 luglio 1998 rilasciata
dal municipio di __________ al resistente è confermata alla condizione:
-
La tassa di giustizia di fr.
300.-- è a carico della ricorrente __________ nella misura di fr. 200.- e del
resistente per il resto.
-
La ricorrente __________
rifonderà fr. 300.-- al resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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