AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.339
Data decisione, Autorità:
03.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00333-339
Lugano
3 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 24 novembre 1997 di
a) __________
patrocinato da avv. __________
b) __________
patrocinati da avv. __________
contro
la
decisione 5 novembre 1997, no 5616, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 26 maggio
1997 con cui il Dipartimento delle istituzioni (Ufficio Permessi e Passaporti
- UPP) ha ordinato la chiusura del Garni e del Bar __________ di __________
dal 15 al 29 giugno 1997;
viste le risposte:
-
9 dicembre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
9 dicembre 1997 del Dipartimento
delle istituzioni, uff. permessi e passaporti;
al ricorso __________;
-
9 dicembre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
10 dicembre 1997 del Dipartimento
delle istituzioni, uff. permessi e passaporti;
al ricorso __________ e llcc;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La ricorrente __________ è
titolare delle patenti d'esercizio pubblico relative al garni, rispettivamente
al bar __________ di __________. Entrambi i ritrovi occupano uno stabile di
proprietà del ricorrente __________, situato nel centro storico cittadino. Il
ricorrente __________ è gerente del garni, mentre __________ gestisce il bar.
B. Nell'ambito di un procedimento
ricorsuale promosso da due vicine contro una decisione del Dipartimento delle
istituzioni (UPP) che assicurava in via di massima il rilascio di un’unica
patente per i due esercizi pubblici, è emerso che quest’ultimi erano assiduamente
frequentati da prostitute. Sentito come teste il ricorrente ha ammesso che il
garni era diventato un albergo a ore.
Preso atto di questi riscontri, il 26 maggio 1997 lo stesso
Dipartimento ha ordinato la chiusura dei suddetti esercizi pubblici, a titolo
di sanzione, dal 15 al 29 giugno seguenti per violazione degli art. 53 e 12
LEsPub.
C. Con giudizio 5 novembre 1997
il Consiglio di Stato ha confermato entrambi i provvedimenti, respingendo le
impugnative contro di essi inoltrate dalla titolare delle patenti, dai gerenti
e dal proprietario dello stabile.
In sostanza, il Governo ha ritenuto provato che nel garni e
nel bar annesso venisse esercitata la prostituzione su vasta scala. Ne ha
quindi dedotto che i ritrovi fossero stati destinati ad attività estranee alle
finalità di un esercizio pubblico.
D. Pur avendo dato seguito
all’ordine, dichiarato immediatamente esecutivo, i soccombenti impugnano ora il
predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che venga annullato assieme alle sanzioni pronunciate dal
Dipartimento delle istituzioni.
a) A mente della società titolare delle patenti e dei gerenti
dei ritrovi in oggetto, l'esercizio della prostituzione sarebbe stato occasionale.
A prostituirsi sarebbero state soltanto alcune clienti che sono state
allontanate. Il garni non avrebbe ospitato soltanto peripatetiche, ma anche
uomini d'affari e coppie di turisti in transito. Non vi sarebbe quindi stato
alcun cambiamento di destinazione nè del garni, né del bar. Tanto meno
sarebbero stati tollerati atti contrari ai buoni costumi. Non è peraltro
compito dei gerenti vigilare su quanto accade nel privato delle singole camere.
Determinante ai fini del giudizio sarebbe soltanto la corretta erogazione delle
prestazioni che tanto il garni, quanto il bar sono tenuti per legge a
dispensare.
b) Analoghe contestazioni vengono sollevate dal proprietario
dell'immobile, il quale nega che l'esercizio della prostituzione sia diventato
la principale attività del bar/garni. Al massimo si sarebbe trattato di
un'attività saltuaria.
E. All'accoglimento dei ricorsi
si sono opposti il Consiglio di Stato ed il Dipartimento delle istituzioni,
contestando succintamente le tesi dei ricorrenti.
F. Ai fini del giudizio, questo
Tribunale ha acquisito agli atti i libretti delle notifiche di polizia
compilate dai clienti dell'albergo a partire dall’agosto del 1996. Da questi
atti emerge che sino al 6 settembre 1996 la clientela dell'albergo era
costituita in prevalenza da cittadini svizzeri o germanici, che non di rado
erano accompagnati da moglie e figli. A partire dal 21 settembre 1996 a tutt'oggi,
la clientela è invece costituita esclusivamente da donne giovani (sui 20-30
anni), provenienti soprattutto dal sudamerica (Brasile, Colombia, Rep.
Domenicana) e dai paesi dell'est (Ungheria e Cechia). Da questi formulari
risulta pure che a partire da quella data sui formulari è stato annotato un
secondo nome, spesso diverso da quello dell'ospite. Interpellati in merito alla
natura di questo nome, i ricorrenti non hanno saputo fornire giustificazioni
plausibili.
Dagli atti del
Dipartimento delle istituzioni risulta pure che il garni in esame è stato tolto
dall'elenco degli alberghi dell'Ente Turistico. Dall’elenco telefonico n. 17
risulta infine che il numero di telefono dell'albergo (__________) appartiene
alla categoria Telebusiness con addebito a carico della stazione chiamante (fr.
4.23/min).
L'entrata principale dell'albergo, situata sul retro
dell'edificio, è stabilmente chiusa. Sino all'estate dell'anno scorso era esposto
in permanenza un cartello recante la scritta "albergo completo".
Attualmente è invece esposta una scritta indicante che per accedere all’albergo
occorre passare dal bar.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 71 cpv. 3 LEsPub.
I ricorrenti dispongono della necessaria legittimazione
attiva.
Le impugnative, inoltrate entro i termini di legge, sono
dunque ricevibili in ordine e possono essere decise con un unico giudizio
fondato sugli atti integrati dagli ulteriori accertamenti esperiti da questo
Tribunale.
Il fatto che la sanzione censurata sia già stata espiata, in
quanto dichiarata immediatamente esecutiva, non rende i ricorsi privi
d'attualità. L'irreversibilità della situazione venutasi a creare non rende
infatti meno degno di protezione l'interesse dei ricorrenti a conseguire in via
giudiziale l'accertamento dell'eventuale illegittimità del provvedimento.
- Giusta l'art. 68 LEsPub,
l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è sospesa, di regola previa
comminatoria, per un periodo massimo di tre mesi quando:
a) viene meno
anche temporaneamente uno dei requisiti previsti degli art. 11, 12, 14, 26-28;
b) si
contravviene gravemente o ripetutamente alle norme della LEsPub o del regolamento
d'applicazione (RLesPub);
c) non si
effettua il pagamento della tassa annua e di rilascio;
d) l'esercizio
perturba in modo intollerabile la sicurezza, l'ordine e la quiete pubblica.
La sanzione deve rispettare il
principio di proporzionalità. Deve quindi risultare adeguatamente commisurata
alla gravità oggettiva dell'infrazione.
Nella gerarchia delle sanzioni
prevista dagli art. 66-70 LEsPub, la sospensione segue la multa (art. 66
LEsPub) e precede la revoca della patente (art. 69 LEsPub); provvedimento,
quest’ ultimo, che si giustifica segnatamente quando vengono meno i presupposti
per il suo rilascio.
- L'art. 12 LEsPub dispone
che i locali dell'esercizio pubblico non possono essere usati per scopi
estranei all'attività dell'esercizio.
Il divieto è volto ad escludere dagli esercizi pubblici
attività collaterali suscettibili di disattendere le finalità perseguite dalla
legge (cfr. art. 1 LEsPub), compromettendone l’ordinata gestione, incidendo
negativamente sulla qualità dei servizi offerti od arrecando pregiudizio alle
esigenze di sicurezza e di ordine pubblico.
L’art. 53 LEsPub stabilisce invece che il gerente è
responsabile dell’igiene, dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume
nell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze.
- L'albergo è definito come
l'esercizio pubblico dove si dà alloggio. Esso deve comprendere un locale
ricezione e servizi di ristorazione proporzionati almeno alla sua disponibilità
di alloggio (cfr. art. 9 RLEsPub). L'albergo-garni, o semplicemente garni, è
invece definito come un esercizio che dispone di almeno 20 letti e dove agli
ospiti viene servita unicamente la prima colazione (art. 14 RLEsPub).
Il bar è a sua volta definito come un esercizio pubblico nel
quale si servono esclusivamente bevande, panini imbottiti, toast, bocconcini,
aperitivi pasticcini e gelati (art. 30 RLEsPub).
- Nell'evenienza concreta, è
più che mai certo che il garni __________ di __________ è stato trasformato in
uno stabilimento destinato esclusivamente all'esercizio della prostituzione.
Altrettanto certo è che l’omonimo bar ha assunto la funzione di ricezione,
ovvero di sala d'aspetto del postribolo.
Numerosi e convergenti indizi avvalorano questa conclusione.
Particolare rilevanza, da questo profilo, va anzitutto data
alle caratteristiche della clientela. Dalle notifiche di polizia acquisite
d’ufficio agli atti da questo tribunale risulta in effetti che sino al 6
settembre 1996 la clientela del garni era quella tipica di qualsiasi albergo
dello stesso genere. Nel garni alloggiavano indistintamente uomini donne e
bambini, giovani ed anziani, che giungevano soprattutto dalla Svizzera interna
o dai paesi confinanti.
A partire dal 21 settembre 1996, dopo un breve periodo di chiusura,
il garni è invece stato (ed è tuttora) frequentato esclusivamente da donne.
L’unico uomo ospitato dopo tale data (__________, brasiliano, fiche n.
) era un travestito o transessuale soprannominato “ ”.
Queste donne erano inoltre (e sono tuttora) giovani, sui 20 - 30 anni. Nessuna
aveva più di 50 anni. Le clienti non erano (e non sono) d’altro canto
accompagnate. Tutte alloggiano sole. Tutte provengono infine da paesi (Brasile,
Colombia, Repubblica Dominicana, Ungheria e Cechia) che notoriamente figurano
tra i principali esportatori di prostitute verso la Svizzera. Tutte infine
erano registrate con un nome o soprannome, che ha tutta l’aria di non essere
altro che il “nome d’arte”, ovvero il nome con il quale le prostitute si
presentano ai loro clienti.
Orbene, questo radicale cambiamento della struttura della
clientela intervenuto alla fine di settembre del 1996 non è certamente dovuto
al caso o ad un particolare interesse improvvisamente suscitato dall’albergo in
esame fra le giovani brasiliane o colombiane. Nelle circostanze concrete può
essere solo interpretato come una trasformazione dell’albergo in una casa di piacere.
Le occasionali inchieste svolte dalla polizia sull'attività svolta da singole
ospiti dell'albergo non fanno altro che confermare questa deduzione.
Significativa è poi la chiusura della porta principale sul
retro del garni, con affissione stabile e permanente di un cartello recante
l’indicazione “albergo completo”. Anche questa circostanza non è casuale o
dovuta ad un improvviso successo commerciale del garni. Considerato il nuovo
genere di clientela, questo fatto può essere unicamente inteso come
un’iniziativa volta ad escludere l’esercizio pubblico dal circuito turistico
per inserirlo in un altro circuito: quello della prostituzione.
Altrettanto carica di significati è l’attuale esposizione di
una scritta con l’indicazione “entrata bar”. Circostanza, questa, che sta a
dimostrare come la ricezione del garni, ormai superflua visto il cambiamento
del genere di attività, sia stata assunta dal bar, struttura destinata a
propiziare gli incontri tra le prostitute e i loro clienti.
Che il garni sia uscito dal circuito turistico non è comunque
dimostrato soltanto dalla chiusura dell’entrata principale e dalla soppressione
della ricezione originaria. Lo attestano in modo chiaro ed inequivocabile anche
lo stralcio dell'esercizio pubblico dall'elenco degli alberghi allestito dalla
Società degli Albergatori per l’Ente Turistico e l'insolita iscrizione del
garni nell'elenco telefonico. L’assegnazione di un numero della categoria
“telebusinnes”, che comporta l’addebito a carico della stazione chiamante di
una tassa da 27 a 41 volte superiore a quella normale può invero essere
interpretata unicamente alla stregua di un provvedimento escogitato apposta per
scoraggiare e tener lontano la clientela che cerca le prestazioni tipiche di un
garni e non quelle di una casa di piacere.
Ad accreditare ulteriormente questa conclusione, caso mai ve
ne fosse ancora bisogno, fa poi stato l’esplicita ammissione fatta dal
ricorrente __________, nell'ambito del procedimento ricorsuale di cui si è
detto in narrativa. Quell’ammissione, fatta dietro precisa contestazione delle
risultanze di accertamenti operati da questo tribunale, non era frutto di una
svista. Venire ora a relativizzarne la portata, asserendo che il garni dispensa
comunque le prestazioni prescritte dalla legge, ma guardandosi bene dal fornire
spiegazioni plausibili sul cambiamento del genere di clientela verificatosi
dopo il 21 settembre 1996, assume le connotazioni di una presa in giro del
Tribunale.
E' senz'altro possibile che il garni dispensi le prestazioni
previste dalla legge per questa categoria di esercizi pubblici. Tutto sommato,
non v'é motivo di dubitare che alle ospiti, al mattino, venga servita la prima
colazione. Parimenti, nulla permette di ritenere che la biancheria non venga
regolarmente cambiata.
L’erogazione di queste prestazioni non è tuttavia
determinante ai fini del presente giudizio.
Decisivo è il fatto che il garni è ormai diventato uno
stabilimento nel quale si dispensa anzitutto sesso a pagamento. E’ questa in
effetti la prestazione principale e caratteristica che viene offerta al
pubblico per il tramite delle sue ospiti. Che poi queste ricevano anche
alloggio e ristoro è circostanza del tutto contingente ed accessoria.
L’attività principale del garni consiste nel meretricio. Le clienti non vi si
stabiliscono per avere soltanto un alloggio e la prima colazione, ma per avere
un luogo in cui esercitare la loro professione.
Il divieto sancito dall'art. 12 LEsPub appare quindi clamorosamente
violato, sia per quanto concerne il garni, sia per quanto riguarda il bar, che
risulta integrato nel primo al punto tale che la stessa società titolare delle
patenti ne aveva chiesto l'unificazione.
- Ferme queste premesse, le
sanzioni censurate possono essere confermate anche senza verificare se nella
fattispecie siano riscontrabili anche gli estremi della violazione del dovere
di tutelare il buon costume all'interno dell'esercizio pubblico (art. 53 LEsPub).
L'evidente, perdurante violazione del divieto di destinare un
esercizio pubblico ad attività estranee alle sue finalità fa apparire le
sanzioni in esame commisurate semmai per difetto alla gravità oggettiva della
trasgressione rimproverata ai ricorrenti.
Per il che i ricorsi vanno respinti, addebitando loro le
spese e la tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 12, 68, 71 LEsPub; 9, 14 RLEsPub; 3, 18, 28, 60, 61 Pamm;
dichiara e pronuncia:
-
I ricorsi sono respinti.
-
La tassa di giustizia di
fr. 1'500.-- è a carico dei ricorrenti __________, __________ e __________
nella misura di fr. 1’000.-- in solido e del ricorrente __________ per il
resto.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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