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Numero d'incarto:
52.1997.341
Data decisione, Autorità:
06.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00341
Lugano
6 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 20 ottobre 1997 di
e __________
patrocinati
dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 16 settembre 1997 (n. 4643) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le decisioni 20 febbraio
1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia
di rifiuto del rilascio di un permesso di domicilio (cambiamento di Cantone)
rispettivamente di un permesso di dimora;
viste le risposte:
richiamata la sentenza 17 novembre 1997 della II Corte
di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadina
iugoslava, è entrata in Svizzera l'8 giugno 1991 ottenendo un permesso di
domicilio nel Canton __________.
__________, anch'esso
cittadino iugoslavo, ha lavorato in Svizzera dal maggio al novembre 1990 come
stagionale. Dopo un incidente stradale occorsogli nel marzo 1991, è stato posto
al beneficio di un permesso di dimora temporaneo a scopo di cura nel Cantone
Ticino, regolarmente rinnovato. La Sezione degli stranieri del Dipartimento
delle istituzioni, con decisione 18 agosto 1994 e confermata dal Consiglio di
Stato il 4 ottobre 1994, ha respinto il rinnovo del sollecitato permesso in quanto
non sussistevano più ragioni mediche atte a giustificare una permanenza nel nostro
Paese. In seguito alla reiezione su ricorso della sua domanda d'asilo
presentata il 19 dicembre 1994, all'interessato è stato impartito un ultimo
termine con scadenza al 31 marzo 1997 per lasciare la Svizzera.
Nel frattempo, il 16
dicembre 1996 __________ e __________ si sono sposati avanti all'ufficiale dello
stato civile del Comune di __________.
B Il 24 dicembre 1996,
__________ ha chiesto alla Sezione degli stranieri del Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino la concessione di un permesso di domicilio nel
Cantone Ticino, ove si è trasferita il 1° gennaio 1997.
Il 10 gennaio 1997
__________ ha, a sua volta, presentato alla stessa Autorità ticinese una
domanda tesa al rilascio di un permesso di dimora per vivere con la moglie.
Il 20 febbraio 1997, la Sezione degli stranieri ha respinto entrambe
le istanze.
C. Con unico giudizio 16
settembre 1997 il Consiglio di Stato, congiunte le cause, ha confermato le
suddette decisioni respingendo le impugnative e ordinando agli interessati di
lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 30 novembre 1997.
Per quanto concerne
__________, il Governo cantonale ha in sostanza osservato che essa non aveva
alcun diritto ad ottenere un permesso di domicilio del Cantone Ticino e che non
vi era alcun impedimento al suo ritorno nel Canton __________. Per quanto
riguarda invece __________, l'Autorità ha rifiutato il permesso di dimora a
seguito della decisione negativa emanata nei confronti della moglie e ha
rilevato che costui poteva chiedere il sollecitato permesso nel Canton
__________, per risiedere con la consorte.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ e __________ si sono aggravati davanti al Tribunale
federale mediante ricorso di diritto pubblico chiedendone l'annullamento e
postulando il rilascio dei permessi sollecitati. Censurano, in sintesi, una
violazione dell'art. 4 Cost (divieto dell'arbitrio). Instano inoltre affinché
siano posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e domandano che sia
concesso l'effetto sospensivo al gravame.
E. Fondandosi sull'art. 98a OG
e sulle relative disposizioni esecutive, con decisione 17 novembre 1997 la II
Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha trasmesso l'impugnativa a
questo Tribunale per motivi di competenza e per l'emanazione del giudizio.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione.
Considerato, in
diritto
-
In merito all'ammissibilità
del ricorso, segnatamente circa il diritto della cittadina iugoslava __________
all'ottenimento di un permesso di domicilio nel Cantone Ticino, si rinvia per
brevità d'esposizione alla vincolante decisione prolata il 17 novembre 1997
dalla II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale.
-
2.1. __________ intende
trasferire il centro dei propri interessi dal Canton __________ in Ticino: essa
deve pertanto ottenere un nuovo permesso di domicilio (art. 8 cpv. 1 e 3 LDDS,
art. 14 cpv. 3 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri, del 1° marzo 1949, ODDS; RS 142.201;
cfr. pure DTF 116 Ib 1 pag. 4). Siccome l'interessata è domiciliata in Svizzera,
è cittadina di uno Stato con il quale il nostro Paese ha concluso un trattato
di domicilio (RDAF 53/1994 n. 4 pag. 305) ed è in possesso di un documento nazionale
di legittimazione, il permesso richiesto può esserle rifiutato solo se esistono
motivi che giustificano la revoca o comportano lo scadere del permesso di
domicilio (art. 14 cpv. 4 ODDS; DTF 105 Ib 234 pag. 236).
2.2. __________, cittadino iugoslavo, è sposato con la connazionale
__________, domiciliata in Svizzera. L'art. 17 cpv. 2 LDDS dispone che il
coniuge straniero di una persona in possesso del permesso di domicilio ha
diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora fintanto che i
coniugi vivono insieme. Lo straniero può anche, a seconda delle circostanze,
prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito
dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e
ottenere un permesso di dimora (DTF 122 II 5 consid. 1e; 118 Ib 152 consid. 4).
Ne consegue che, come considerato dal Tribunale federale nella sentenza di
rinvio (consid. 2c), affinché possa essere deciso se il ricorrente disponga di
un diritto al sollecitato permesso, è necessario vagliare in precedenza se il
rifiuto del rilascio di un permesso di domicilio del Canton Ticino alla di lui
moglie sia giustificato o meno.
- Giusta l'art. 9 cpv. 3
LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità col rilascio di un permesso
in un altro cantone (lett. a); in seguito ad espulsione o a rimpatrio (lett.
b); non appena lo straniero notifichi la sua partenza o quando egli risieda
effettivamente all'estero durante sei mesi; a domanda presentata entro i sei
mesi, il termine può essere prolungato fino a due anni (lett. c); se lo
straniero che aveva ottenuto il permesso in base ad un documento di
legittimazione nazionale riconosciuto e valevole, cessa di possedere siffatto
documento; in questo caso il permesso può essergli nuovamente concesso e
l'articolo 6 cpv. 2 è applicabile (lett. d).
L'art. 9 cpv. 4 LDDS dispone che il permesso di domicilio può
essere revocato quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o
tacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale (lett. a); quando non
venga fornita la garanzia richiesta secondo l'art. 6 cpv. 2 (lett. b).
- Come considerato dal
Tribunale federale (consid. 2), l'autorità di prime cure ha ritenuto a torto
che la ricorrente non aveva un diritto al cambiamento di cantone; ciò ha
chiaramente contrassegnato l'intera procedura nel senso che la sezione
dipartimentale non ha di riflesso provveduto a verificare l'esistenza o meno
delle condizioni di cui all'art. 9 cpv. 3 e 4 LDDS.
In concreto, dallo scarno
incarto trasmesso non emerge in maniera sufficientemente chiara se vi siano le
condizioni per rilasciare a __________ un permesso di domicilio per vivere in Ticino
a seguito del cambiamento di cantone.
Dagli atti si evince soltanto che il 25 febbraio 1997 ha
stipulato un contratto di lavoro in qualità di ausiliaria presso un negozio a
__________ con un salario lordo di fr. 12.– all'ora per 48 ore settimanali.
Precedentemente, dal 1° gennaio 1997, percepiva le indennità di disoccupazione.
Stante quanto precede, questo Tribunale non è in grado di pervenire
con affidante e tranquilla persuasione al solido convincimento che la ricorrente
non sia segnatamente soggetta a un motivo di espulsione o di rimpatrio (art. 9
cpv. 3 lett. b combinato con l'art. 10 LDDS), ciò che osterebbe al rilascio del
permesso sollecitato. Difatti, dall'incarto non risulta qual è stata finora la
sua condotta generale, se vi sono precedenti penali e se ha percepito
prestazioni assistenziali provvedendo al relativo rimborso.
Trattasi comunque di questioni che vanno chiarite mediante un
complemento di inchiesta da parte dei competenti organi amministrativi. Infatti,
sebbene la Legge di procedura per le cause amministrative sia retta dal
principio inquisitorio (art. 18 PAmm), il quale prevede che il Tribunale
cantonale amministrativo ha la facoltà di assumere prove d'ufficio per il
tramite di un giudice delegato (art. 64 PAmm), giova rammentare che tale
principio processuale non consente nel caso concreto di rimediare all'insufficienza
di accertamenti da parte della prima istanza, essendo compito di quest'ultima
quello di raccogliere le prove determinanti a suffragare la decisione da essa
stessa emanata.
Ne consegue che, di riflesso, questo Tribunale non è in grado
di statuire nemmeno sulla domanda di rilascio di un permesso di dimora del
marito __________ (v. consid. 2.2.).
- In simili circostanze ben
si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti
all'autorità inferiore affinché provveda a completare l'inchiesta. Per il che
il ricorso è accolto a causa dell'accertamento insufficiente di fatti
essenziali ai fini del giudizio.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto
sospensivo diviene priva di oggetto.
Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una
tassa di giustizia e delle spese. Dato che dalle risultanze degli atti si
evince che gli insorgenti versano in precarie condizioni economiche, la domanda
di assistenza giudiziaria può essere accolta.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9, 10, 17 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge
transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 60, 61, 64 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 settembre 1997 (n.
4643) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al
Consiglio di Stato affinché proceda ad ulteriori accertamenti.
-
__________ e __________ sono
ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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