AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.342
Data decisione, Autorità:
30.09.1999, TRAM
Incarto n.
52.97.00342
Lugano
30 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 26 novembre 1997 di
__________,
__________, __________ e __________
patrocinati
da: avv. __________
Contro
la
decisione 5 novembre 1997 (no. 5604) del Consiglio di Stato che annulla la
licenza edilizia 9 settembre 1997 rilasciata loro dal municipio di __________
per la posa di una baracca da giardino sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
2 dicembre 1997 del municipio di __________;
9 dicembre 1997 del Consiglio di Stato;
4 settembre 1998 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
esperito un
sopralluogo,
ritenuto, in
fatto
A. I ricorrenti __________,
__________, __________ e __________ sono comproprietari di una casa
d’abitazione (part. n. __________ RFD), situata nel nucleo di __________, su un
terreno in pendio. Il 5 luglio 1988 i ricorrenti hanno ottenuto il permesso di
sistemare la parte più bassa del terreno mediante la formazione di un
terrapieno sorretto da vasche prefabbricate (verduro), alto al massimo m
1.50 ed insistente sul muro di sostegno che sorge sul fondo sottostante, di
proprietà della resistente __________ (part. n. __________ RFD).
Il 24 luglio 1997, gli stessi ricorrenti hanno notificato al
municipio di __________ l’intenzione di posare nell’angolo SW del loro fondo
una baracca prefabbricata di m 2.73x1.90, alta m 1.70 alla gronda e m 2.20 al
colmo. Alla notifica erano allegati un prospetto ed una planimetria in scala
1:500, che precisavano l’ubicazione, le caratteristiche e le dimensioni del
manufatto.
Alla domanda si è opposta la vicina qui resistente,
contestandola dal profilo della sufficienza formale e dell’altezza del
manufatto. A suo avviso, l’altezza del manufatto fuori terra avrebbe dovuto
essere sommata a quella del sottostante terrapieno, che sarebbe peraltro stato
realizzato senza autorizzazione.
B. A fine agosto/inizio
settembre 1997, i ricorrenti hanno iniziato ad escavare il pendio nel luogo in
cui avrebbe dovuto sorgere la baracca, erigendo a circa 4 m dal confine verso
il sottostante fondo della resistente un muro di sostegno, una scala d’accesso
ed un muro di controriva lungo il confine verso la part. n. __________ RFD.
Il 2 settembre 1997 __________ si è rivolta al municipio per
contestare l’avvio di questi lavori non autorizzati, richiamando l'opposizione
appena interposta contro la notifica relativa alla baracca.
C. Con decisione 9 settembre
1997 l'esecutivo comunale ha rilasciato la licenza edilizia per la costruzione
della baracca da giardino, respingendo l’opposizione della vicina qui resistente,
alla quale ha comunicato di aver sollecitato i ricorrenti ad inoltrare
un’ulteriore notifica per le opere di sistemazione del terreno intraprese nel
frattempo.
Contro questa licenza __________ è insorta davanti al
Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento.
D. Con giudizio 5 novembre 1997
il Consiglio di Stato ha accolto il gravame, annullando il provvedimento
impugnato.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la notifica inoltrata
per la posa della baracca fosse carente in quanto priva di indicazioni
riguardanti la distanza dai confini, l’altezza del manufatto per rapporto al
terreno sistemato, l’orientamento delle falde del tetto, le opere di
sistemazione del terreno notificate soltanto in un secondo tempo, le
caratteristiche del fabbricato e la sua effettiva destinazione.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, i soccombenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
I ricorrenti negano anzitutto che la posa della baracca sia
inscindibilmente connessa alla sistemazione del terreno. Il muro di sostegno
sarebbe un’opera indipendente dalla posa della baracca. Il suo scopo sarebbe
solo quello di sgravare il peso del terrapieno sopportato dal sottostante muro
in verduro. Non sarebbero pertanto stati obbligati ad inoltrare
contemporaneamente le due notifiche.
Il municipio di __________, soggiungono, conoscerebbe molto
bene i luoghi in questione. Avrebbe pertanto potuto esaminare con piena
conoscenza di causa gli interventi notificati.
La baracca in oggetto, allegano, sarebbe peraltro una
"piccola costruzione" non soggetta ad obbligo del permesso ai sensi
dell'art. 1 cpv. 3 lett. b LE.
La notifica inoltrata non sarebbe per nulla carente. Gli art.
7-12 RLE non sarebbero infatti applicabili alla procedura della notifica. In
questa procedura sarebbe invero sufficiente allegare i documenti di cui
all'art. 11 RLE. Spetterebbe poi all'autorità comunale decidere se l'istanza è
completa.
In via subordinata, gli insorgenti chiedono di essere
comunque dispensati dal pagamento di tasse e spese di giudizio come pure delle
ripetibili, in quanto sarebbe stato lo stesso municipio ad indicare loro le
modalità da seguire per la presentazione della notifica di costruzione;
municipio che avrebbe peraltro potuto invitarli a correggere eventuali
mancanze. Trattandosi di un errore imputabile all’autorità, non sarebbe giusto
porre a loro carico tassa di giustizia e ripetibili.
F. All’accoglimento del ricorso
si sono opposti il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, senza
formulare particolari osservazioni.
__________ ha postulato la reiezione del gravame, con argomenti
che saranno discussi qui appresso.
G. Dando seguito alle
sollecitazioni del municipio, il 23 settembre 1997 i ricorrenti hanno nel
frattempo notificato le opere di sistemazione del terreno, di cui si è detto sopra.
Il 2 dicembre 1997 il municipio di __________ ha rilasciato
loro la licenza richiesta. Il provvedimento non è stato contestato.
H. Delle risultanze del
sopralluogo esperito si dirà in appresso.
Qui basta rilevare che le parti hanno riconosciuto che i
limiti oggettivi del controverso intervento erano stati sufficientemente
chiariti. Hanno quindi sollecitato un giudizio di merito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dei
ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dalla decisione impugnata, è
certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti integrati dalle risultanze del sopralluogo
esperito da questo tribunale (art. 18 PAmm).
- La natura e l’estensione
delle opere in contestazione sono state appurate in occasione del sopralluogo.
Del tutto chiare sono ora l’ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche
della baracca che i ricorrenti intendono posare nell’angolo SW del loro fondo.
È stato inoltre accertato che il terrapieno sorretto da elementi prefabbricati,
realizzato dai ricorrenti una decina d’anni orsono sul confine verso il fondo
della resistente, è alto m 1.55 dal filo superiore del muro di sostegno
preesistente (cfr. perizia, allegato 3).
Di fronte a queste risultanze istruttorie non mette conto di
disquisire ulteriormente sulle questioni procedurali sollevate dai ricorrenti
con l’impugnativa in esame. Apparendo del tutto chiari i limiti oggettivi
dell’intervento, nulla osta all’adozione di un giudizio di merito sulla
conformità della licenza impugnata con il diritto edilizio materialmente applicabile.
In proposito, è sufficiente ricordare che il fatto che l’opera possa
eventualmente andare esente da permesso giusta l’art. 1 cpv. 3 lett. b LE non
la esime comunque dall’obbligo di rispettare le disposizioni di diritto materiale
concretamente applicabili.
- 3.1. Giusta l’art. 40 LE,
l’altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del
filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. La sistemazione del
terreno, soggiunge l’art. 41 LE, può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno
di altezza non superiore a m 1.50 dal terreno naturale. Verso gli edifici,
soggiunge la norma, la lunghezza del terrapieno, misurata dal ciglio dello
stesso, dovrà essere di almeno 3 metri. Le norme succitate stabiliscono soltanto
il modo di misurazione l’altezza degli edifici. L’art. 41 LE non vieta la
formazione di terrapieni di altezza superiore a m 1.50. Dallo stesso discende
soltanto che l’altezza del terrapieno va aggiunta a quella dell’edificio
sovrastante nella misura in cui supera tale limite alla distanza di 3 m dalla
facciata a valle.
Il terreno sistemato in precedenza mediante formazione di un
terrapieno non diventa terreno naturale soltanto per effetto del trascorrere
del tempo. Questa qualifica può essergli riconosciuta soltanto in casi
particolari, segnatamente quando la sopraelevazione viene ad integrarsi
armoniosamente nel contesto del terreno circostante in modo da perdere le
connotazioni di un intervento artificiale. Terrapieni che si scostano in modo
abnorme dall’andamento dei fondi circostanti sono invece da considerare alla
stregua di sistemazioni artificiali anche a distanza di anni (RDAT 1996 I N.
38, 106; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 40/41 LE, N. 1257).
3.2. Nell’evenienza concreta, il terrapieno sorretto da
elementi prefabbricati, che i ricorrenti hanno realizzato dieci anni orsono sul
confine a valle del loro fondo, mantiene tuttora le caratteristiche di
intervento artificiale di sistemazione del terreno. Il trascorrere del tempo
non gli ha fatto perdere queste connotazioni. Il terrapieno non si è affatto
integrato nel contesto dei terreni circostanti. L’opera di sistemazione è tuttora
chiaramente percettibile come un intervento che ha modificato in modo artificiale
l’originario andamento delle quote del terreno naturale.
In tali circostanze, l’innalzamento del suolo, attuato
mediante formazione di un terrapieno sorretto dal muro in elementi prefabbricati,
non può essere ignorato ai fini della misurazione dell’altezza delle
costruzioni sovrastanti.
Ferma questa premessa, all’altezza fuori terra della baracca
(m 1.70 al filo di gronda) che verrebbe posata sul ciglio del muro di sostegno
del terrapieno deve necessariamente essere aggiunta quella della sottostante
opera di sistemazione del terreno (m 1.55). Lo esige l’art. 41 LE, che permette
di prescindere dal cumulo delle altezze soltanto nel caso in cui il terrapieno
non superi l’altezza di m 1.50 ad una distanza di 3 m dall’edificio: presupposto,
quest’ultimo, che nella fattispecie non si verifica. Dovendosi considerare, dal
profilo degli ingombri verticali, il complesso formato dalla baracca e dal
terrapieno come un tutt’uno, la licenza edilizia deve essere negata, poiché
l’altezza complessiva (m 3.25) delle opere che incombono sul confine verso il
fondo della resistente supera in misura non trascurabile il limite di 3 m fissato
dall’art. 20 NAPR per le costruzioni accessorie.
In quanto volto ad ottenere il ripristino della licenza
annullata dal Consiglio di Stato il ricorso non può pertanto essere accolto.
- In subordine i ricorrenti
postulano di essere mandati esenti da tasse di giustizia e ripetibili,
ritenendo che spetti al comune sopportare le conseguenze delle indicazioni
erronee che il municipio avrebbe fornito loro.
Anche questa domanda va disattesa.
4.1. Le spese e la tassa di giustizia vanno per principio
addebitate alla parte soccombente. Da questa regola si può prescindere in caso
di questioni giuridicamente opinabili o quando la parte soccombente è stata
indotta a ricorrere da un’erronea indicazione dei mezzi d’impugnazione
fornitale dall’istanza inferiore.
L’ente pubblico, dal canto suo, può essere chiamato a rispondere
per tasse e spese soltanto quando partecipa al procedimento per tutelare suoi
interessi particolari (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 28 PAmm, N. 3 e rimandi).
Analogamente si procede in materia di ripetibili (art. 31
PAmm), che vanno comunque poste a carico della parte soccombente, ovvero della
parte che si è vista respingere, in tutto o in parte, le domande avanzate con
il ricorso o con la risposta ad un ricorso inoltrato dalla controparte. L’ente
pubblico può essere condannato al pagamento di un’indennità per ripetibili alla
parte vincente soltanto quando interviene in lite quale suo unico antagonista.
Negli altri casi, quando partecipa al procedimento ricorsuale per motivi
riconducibili alla funzione esercitata dall’autorità decidente, le ripetibili
vanno per principio poste a carico delle parti che si sono battute al suo fianco
senza successo (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 31 PAmm, N. 2).
4.3. Nell’evenienza concreta, la tassa di giustizia e le
ripetibili vanno interamente poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti.
Non si verifica in effetti alcuna delle ipotesi summenzionate per dispensarli
da questo aggravio. Né sono dati validi motivi per porre tasse di giustizia e
ripetibili a carico del comune. Con l’impugnativa qui esaminata i ricorrenti
hanno infatti chiesto senza successo il ripristino della licenza edilizia
rilasciata loro dal municipio, che non li ha affatto indotti ad agire in giudizio.
Il comune, dal canto suo, ha partecipato al procedimento soltanto per motivi inerenti
alla funzione di autorità decidente esplicata dal suo municipio. Non è intervenuto
a difendere suoi interessi particolari.
Va quindi applicata la regola generale, che porta in questi
casi a porre la tassa di giustizia e le ripetibili esclusivamente a carico
della parte soccombente.
- In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando,
seppur per motivi diversi da quelli indicati dal giudizio impugnato,
l’annullamento della licenza edilizia pronunciato dal Consiglio di Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21, 40, 41 LE; 20 NAPR di __________; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido,
i quali rifonderanno alla resistente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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