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Numero d'incarto:
52.1997.349
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00349
Lugano
26 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 26 novembre 1997 del
Comune
di __________
contro
la
risoluzione 5 novembre 1997 (n. 5607) del Consiglio di Stato che ha evaso ai
sensi dei considerandi il ricorso 8 maggio 1997 di __________ contro la
decisione 22 aprile 1997 con cui il municipio di __________ ha respinto il
suo reclamo contro l'imposizione delle tasse per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti relative agli anni 1995 e 1996 concernenti una casa
di vacanza di sua proprietà;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. In data 30 novembre 1996 i
servizi amministrativi del comune di __________, nato dalla fusione dei comuni
di __________, __________ e __________ (BU __________), hanno notificato a
__________, residente a __________, le tasse per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti per gli anni 1995 e 1996 relative alla casa di sua
proprietà ubicata a __________, di fr. 100.-- per anno. Con decisione 22 aprile
1997 il municipio di __________ ha respinto un reclamo inoltrato contro le
menzionate tassazioni il 19 dicembre 1996.
B. Con ricorso 8 maggio 1997
__________ é insorta davanti al Consiglio di Stato avverso le imposizioni in
rassegna. Essa ha spiegato che la casa in discussione veniva abitata per una settimana
ogni due o tre anni. La ricorrente ha pertanto contestato in quanto eccessivo
l'importo della tassa, chiedendo la sua riduzione a fr. 70.-- per anno, come in
precedenza.
C. Con risoluzione 5 novembre
1997 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa.
Esso ha in sostanza respinto le censure addotte dall'insorgente. Ha nondimeno
annullato la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti
relativa all'anno 1995 e ridotto quella per il 1996 a 9/24, ovvero a fr. 37,50,
per il motivo che quei tributi erano stati determinati con ordinanza 23/26
luglio 1996, pubblicata all'albo comunale nel periodo 30 luglio/14 agosto 1996:
decreto che prevedeva la sua entrata in vigore con la decorrenza del termine di
pubblicazione e dunque non esplicava - né, del resto, avrebbe potuto esplicare
D. Con ricorso 26 novembre 1997
il comune di __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro quel
giudicato governativo. Il ricorrente sostiene che l'art. 22 del regolamento per
il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, in vigore dal 1 gennaio
1995, il quale fissa tra un importo minimo ed un importo massimo le tasse da
prelevare annualmente per il finanziamento del servizio, costituisce una
sufficiente base legale per la loro imposizione già a partire da quella data.
Il Consiglio di Stato ha sollecitato la reiezione del
gravame. __________ ha osservato di aver semplicemente contestato l'aumento
delle tasse.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm).
L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine e può inoltre essere decisa sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L'emanazione del presente
giudizio presuppone la verifica delle controverse imposizioni con due principi
fondamentali del diritto amministrativo: legalità e irretroattività delle
leggi.
-
3.1. Ad __________ il
servizio di nettezza urbana é retto dal regolamento per il servizio raccolta ed
eliminazione dei rifiuti (RSRER), adottato dal consiglio comunale il 19 maggio
1995 ed approvato dalla sezione degli enti locali il 21 novembre 1995. Il RSRER
é entrato in vigore con effetto retroattivo al 1 gennaio 1995 (art. 29 cpv. 1
RSRER), abrogando nel contempo gli analoghi regolamenti dei comuni di __________,
__________ e __________ (art. 28 RSRER). Il servizio é organizzato dal comune
(art. 1 RSRER) e la consegna dei rifiuti é obbligatoria (art. 3 RSRER). Per
finanziare il servizio l'art. 21 RSRER istituisce il prelievo annuale di tasse,
che devono essere determinate da parte del municipio mediante ordinanza entro
un importo minimo ed un importo massimo fissato all'art. 22 cpv. 1 RSRER e che
spazia per le economie domestiche di domiciliati tra fr. 70.-- e fr. 100.--
(lett. a) e per quelle di persone senza domicilio nel comune tra fr. 70.-- e
fr. 200.-- (lett. b). Con ordinanza 23/26 luglio 1996, pubblicata all'albo
comunale nel periodo 30 luglio-14 agosto 1996 e che prevedeva la sua entrata in
vigore alla scadenza del termine di pubblicazione, il municipio di __________
ha fissato in fr. 100.-- la tassa a gravare ogni casa od appartamento.
3.2. Il Consiglio di Stato ha annullato la tassa per il
servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa all'anno 1995 e ridotto
quella per il 1996 a 9/24, ovvero a fr. 37,50, per il motivo che quei tributi
erano stati determinati con ordinanza 23/26 luglio 1996: decreto che prevedeva
la sua entrata in vigore con la decorrenza del termine di pubblicazione e
dunque non esplicava - né, del resto, avrebbe potuto esplicare - effetto
retroattivo. L'autorità inferiore si é ispirata alle considerazioni svolte da
parte di questo Tribunale nella sentenza pubbl. in RDAT II-1995 N. 23 consid.
3.3.. Questa conclusione non appare tuttavia completamente corretta.
3.3. La base legale formale degli avversati tributi -
requisito indispensabile per il loro prelievo (DTF 118 Ia 320 segg. in re comune
di __________, consid. 3a) - é costituita dall'art. 22 cpv. 1 lett. b RSRER, in
vigore dal 1 gennaio 1995, che fissa tra un minimo di fr. 70.- ed un massimo di
fr. 200.-- l'anno le tasse a gravare le economie domestiche di persone senza
domicilio nel comune. Questa disposizione non é tuttavia, in principio, direttamente
applicabile. Essa rimanda difatti la determinazione dell'importo esatto della
tassa che può essere percepito dagli utenti all'adozione di un'ordinanza
municipale (cfr. cpv. 1 della stessa). Quest'ultima costituisce pertanto
un'irrinunciabile premessa legale affinché il comune possa percepire il tributo
in rassegna; poiché legge materiale, essa deve inoltre ossequiare in quanto
tale il principio dell'irretroattività delle leggi (cfr. le considerazioni
svolte nella sentenza di questo Tribunale poco sopra citata, cui si é riferito
il Consiglio di Stato). Quando la definizione di una tassa di utilizzazione,
tale quella per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, ha luogo
secondo il sistema appena descritto, il diritto di imposizione del comune può
pertanto essere pregiudicato dal ritardo con cui il municipio, nell'esercizio
delle competenze esecutive che gli spettano, adotta l'ordinanza con cui fissa
l'importo esatto delle tasse che intende emettere ed incassare presso gli utenti:
atto normativo che, al pari degli altri, non può di principio spiegare effetto
retroattivo (sul principio dell'irretroattività delle leggi RDAT I-1996 N. 51
consid. 8d ed e con rinvii; II-1995 N. 23 consid. 3.2. con rinvii). La
giurisprudenza di questo Tribunale ha tuttavia avuto modo di mitigare le conseguenze
negative che questa situazione può generare per il comune, salvaguardando per
esso la possibilità di comunque sempre poter incassare l'importo minimo della
tassa previsto a livello di regolamento a partire dall'entrata in vigore dello
stesso: importo sotto il quale non é lecito spingersi mediante ordinanza e che
pertanto, in difetto di fissazione ad un importo superiore a livello di
quest'ultima, risulta essere direttamente applicabile nei confronti degli
utenti (cfr. sentenza inedita di questo Tribunale 3 febbraio 1998 in re comune
di __________, consid. 3.3.).
3.4. Nel concreto caso, come ha considerato il Consiglio di
Stato, la tassa di fr. 100.-- per anno determinata mediante ordinanza 23/26
luglio 1996 poteva essere applicata solo dopo la scadenza del termine di
pubblicazione di quest'ultima, ovvero a partire dal 15 agosto 1996. L'ordinanza
in rassegna prevedeva infatti espressamente la sua entrata in vigore a quel
momento. Né del resto, come ha ulteriormente argomentato l'istanza inferiore,
alla stessa si sarebbe potuto lecitamente conferire simile effetto. Il Governo
ha però omesso di considerare che l'applicazione diretta dell'art. 22 cpv. 1
lett. b RSRER, in vigore con effetto retroattivo al 1 gennaio 1995, poteva
costituire una sufficiente base legale legittimante l'imposizione da parte del
comune della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti a
partire da tale data, per lo meno limitatamente all'importo minimo di fr. 70.--
l'anno previsto da quella stessa disposizione. Non é invero certo che ciò sia
effettivamente il caso. Difatti, il RSRER é stato adottato dal consiglio
comunale il 19 maggio 1995 ed approvato dal dipartimento delle istituzioni,
sezione degli enti locali, il 21 novembre successivo. La sua entrata in vigore
al 1 gennaio 1995, prevista all'art. 29 cpv. 1 RSRER, costituisce un caso di
retroattività. Il Tribunale non procede tuttavia all'esame circa la legittimità
del conferimento dell'effetto retroattivo al RSRER, ma lo rinvia all'autorità
inferiore. Il requisito della base legale costituisce infatti il primo, fondamentale
elemento che deve essere oggetto di esame nell'ambito della verifica dell'imposizione
di una tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, per cui
l'esito di questo esame condiziona quello degli altri principi cui deve
soddisfare l'imposizione (cfr., per un'illustrazione dei requisiti, RDAT I-1997
N. 47 consid. 2.1.). Corrobora ulteriormente questa soluzione nel concreto caso
la constatazione che se, come non sembra prima facie per nulla escluso, non dovesse
essere ammessa la retroattività del RSRER al 1 gennaio 1995 - e pertanto la
tassa di fr. 70.-- per anno potrebbe essere applicata solo a partire dal 21
novembre 1995, giorno in cui il dipartimento delle istituzioni, sezione degli
enti locali, agendo per delega del Governo ha approvato con effetto costitutivo
il RSRER (art. 190 cpv. 1 LOC) - bisognerà ancora ricercare se e in che misura
le controverse tasse non possano comunque essere percepite per il periodo 1
gennaio-20 novembre 1995 sulla scorta dei regolamenti sul servizio di raccolta
e di eliminazione dei rifiuti in vigore nei comuni esistenti prima della
fusione: regolamenti che sono stati abrogati all'art. 28 RSRER. Orbene, questo
compito, insieme a quello di definire l'importo esatto delle tassazioni discendente
dall'applicazione di differenti basi legali, non deve essere assolto
dall'ultima autorità cantonale di ricorso, preposta al controllo dell'operato
delle istanze inferiori.
3.5. In virtù di quanto precede il ricorso del comune di
__________ deve essere accolto e la risoluzione impugnata annullata. In
applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm gli atti vengono retrocessi al Consiglio
di Stato affinché proceda preliminarmente all'accertamento della base legale
legittimante la controversa imposizione delle tasse per il servizio di raccolta
e di eliminazione dei rifiuti relative agli anni 1995 e 1996 come indicato al
considerando 3.4. e, in seguito, evada le censure sottopostegli dalla
resistente.
- Il Tribunale non preleva
una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto e la
risoluzione 5 novembre 1997 (n. 5607) del Consiglio di Stato annullata.
§. Gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda
come indicato al consid. 3.5. e relativo rinvio.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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