AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1997.360
Data decisione, Autorità:
07.12.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00360
Lugano
7 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 3 dicembre 1997 della
patrocinata
da: avv. __________
contro
la
decisione 17 novembre 1997 del Perito distrettuale di __________, che ha
accolto la domanda 10 settembre 1997 di __________ in __________ volta ad
ottenere una permuta di terreno tra i mapp. no. __________ e __________ RFD
di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietario
dei mapp. __________, __________ e __________ di __________, tre fondi
contermini che verso N-O si affacciano su via __________ formando un complesso
immobiliare largamente sovraedificato ampio 1535 mq. L'appendice settentrionale
della proprietà è costituita dal mapp. __________, un trapezio di 210 mq privo
di costruzioni la cui base minore tange l'adiacente part. __________ su un
fronte di 3.5 m ca.
Il mapp. __________ confina a S-E con la part. __________
della __________, sulla cui superficie di 1058 mq si erge un immobile a reddito
accessibile da via __________ che trascende i parametri edificatori della zona
C (residenziale semi intensiva) del PR di __________ in cui è collocato.
B. Con istanza 10 settembre
1997 fondata sugli art. 83 ss. LRPT __________ ha chiesto al Perito
distrettuale di __________ di trasferirgli la proprietà dell'angolo O del mapp.
__________, offrendo in permuta alla __________ l'angolo E del proprio mapp.
__________. A mente del richiedente, lo scambio dei due triangoli di pari
superficie avrebbe permesso di conferire una forma regolare ad entrambi i
fondi.
In sede di risposta la __________ si è opposta alla permuta,
ribadendo tale posizione all'udienza di conciliazione tenutasi il 7 novembre
1997. In tale occasione __________ ha peraltro dichiarato che si sarebbe
assunto ogni spesa, comprese quelle relative allo spostamento dei manufatti
presenti sulla superficie richiesta in permuta (muretto di cinta, rete
metallica, deposito biciclette, sagomati).
C. Esaurite le formalità
procedurali, con decisione 17 novembre 1997 il Perito distrettuale di
__________ ha accolto la domanda di permuta così come proposta dall'istante
__________, ponendo a carico di quest'ultimo tutte le spese.
Il Perito ha ritenuto in sostanza che l'operazione non
avrebbe creato alcun pregiudizio alla controparte, atteso che il nuovo muro di
cinta - al contrario di quello esistente - verrebbe posato proprio sul confine,
parallelamente allo stabile __________ e ad una distanza maggiore da
quest'ultimo.
D. Avverso il predetto giudizio
la __________ è insorta mediante ricorso 3 dicembre 1997 innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo.
In via principale la proprietaria del mapp. __________ ha postulato
l'annullamento della decisione impugnata, contestando innanzi tutto la
competenza del Perito a modificare dei rapporti di proprietà per meglio
sagomare due fondi nell'esclusivo interesse della parte richiedente; la
questione andava tutt'al più esaminata in sede civile e sulla base del diritto
privato federale, essendo escluso che si possa far capo a norme del diritto pubblico
cantonale disciplinanti il riordino fondiario per risolvere problematiche di
proprietà e di vicinato. La risoluzione attaccata sarebbe comunque da annullare
siccome carente nella motivazione e priva di un piano di mutazione allestito
dal geometra revisore, atto necessario per stabilire i termini e le superfici esatte
della controversa operazione. La permuta - ha soggiunto l'insorgente - consentirebbe
al resistente di realizzare dei posteggi e svaluterebbe in modo inammissibile
il mapp. __________. D'altra parte, la roggia che attualmente costeggia il
confine si troverebbe ad attraversare i due mappali; tenuto conto degli oneri
di arretramento, lo scambio di superficie avallato dal Perito sarebbe pertanto
inutile e pregiudicherebbe gli interessi della parte richiesta, che sullo
scorporo dedotto in permuta ha costruito da tempo un deposito per le biciclette.
In via subordinata la ricorrente ha chiesto la condanna del
vicino al pagamento di un adeguato indennizzo. In concreto, almeno fr. 800.-/mq
per la superficie ceduta, fr. 50'000.- per i manufatti esistenti e fr.
200'000.- per il pregiudizio scaturente dallo sfruttamento della part.
__________ a permuta avvenuta.
E. Il Perito distrettuale di
__________ ha proposto la reiezione del gravame, contestando partitamente le
tesi dell'insorgente con argomenti e puntualizzazioni che saranno illustrati,
ove occorresse, nei considerandi che seguono.
__________ ha osservato di essersi rivolto al Perito come prevede
la LRPT dopo aver tentato invano di addivenire ad una soluzione bonale con la
controparte.
F. Il Tribunale ha completato
gli atti facendosi rilasciare dal RF di __________ un estratto censuario aggiornato
dei mappali dedotti in permuta.
Delle risultanze emergenti da tali documenti acquisiti
d'ufficio si dirà, per quanto necessario, più avanti.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito alle impugnative contro le
decisioni di permuta dei Periti distrettuali si fonda sui combinati art. 94
LRPT e 60 PAmm.
La legittimazione a ricorrere della __________, proprietaria
coinvolta nell'operazione di permuta, è pacificamente data dall'art. 43 PAmm, grazie
al rinvio di cui all'art. 111 LRPT.
Il gravame in oggetto, tempestivo e correttamente formulato
(art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio
dal Tribunale. La completezza degli atti consente di rinunciare al sopralluogo
sollecitato dall'insorgente, insuscettibile di procurare a questo Tribunale la
conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1
PAmm).
- Giusta l'art. 83 LRPT, allo
scopo di conseguire un uso del suolo più razionale il proprietario di un fondo
può domandare la cessione in permuta di un fondo confinante o di parte di esso,
purché non ne risulti un danno al proprietario di questo.
Il primo presupposto va inteso in senso lato, ovvero secondo
l'interesse generale, non soltanto da un punto di vista ristretto alla
situazione del richiedente. Le procedure di permuta obbligatoria e di rettifica
di confine costituiscono vere e proprie restrizioni di diritto pubblico della
proprietà e, come tali, devono essere sorrette da un pubblico interesse (cfr.
Borghi, GAT, n. 816). Già con sentenza del 19.5.1967 in re M. questo Tribunale
ha avuto modo di rilevare che se la permuta del diritto civile ha per titolo
giuridico il contratto, quella del diritto pubblico amministrativo ticinese si
fonda sull'espropriazione per scopo di pubblica utilità (cfr. sent. cit. pag.
12). Che sia in effetti l'interesse generale il concetto informatore di tutta
la normativa in discussione lo confermano i materiali legislativi, in
particolare quelli relativi alla legge precedente, del 1949, ai quali occorre
risalire, la nuova legge avendone ripreso in proposito le norme ed i materiali
legislativi di questa essendo silenti per quanto riguarda gli art. 83-86 LRPT
(cfr. RVGC, sessione ordinaria autunnale 1970, pag. 392). In particolare, il
messaggio governativo che accompagnava quel disegno di legge affermava
testualmente che "I raggruppamenti dei terreni, ed in forma più modesta le
permute e le rettifiche, non sono fine a sé stesse, ma hanno per scopo la
sistemazione agronomica del Cantone attraverso quella fondiaria, ..."
(cfr. RVGC, sessione ordinaria autunnale 1949, pag. 336). Significativo appare
altresì come al momento dell'adozione della nuova legge (del 1970) venne
stralciato l'art. 95 del progetto (sulle permute ottenute in via privata) allo
scopo di non sottrarre queste ultime ad una verifica della conformità con
l'interesse generale (cfr. verbali citati, pag. 455). Quanto precede non deve
tuttavia indurre a credere che le permute siano esclusivamente al servizio di
interessi agricoli. Dottrina e giurisprudenza concordano infatti nell'affermare
che le norme sulle permute si applicano anche alle proprietà urbane, segnatamente
allorquando l'edificazione di un fondo è compromessa dalla sua sagomatura o dal
tracciato sfavorevole dei confini (Scolari, Commentario, N. 1198; STF 10.7.1968
in re F.).
Altro presupposto fondamentale per l'ammissibilità della
permuta secondo l'art. 83 LRPT è che la parte richiesta non ne risulti a sua
volta danneggiata, dal punto di vista del principio dell'uso migliore e più
razionale del terreno, oltre a dover essere adeguatamente indennizzata per
l'eventuale pregiudizio economico (cfr. Borghi, op. cit., N. 815). Chi domanda
un fondo in permuta è infatti tenuto ad offrirne un altro possibilmente della
medesima natura, superficie e valore (art. 86 cpv. 1 LRPT). Eventuali differenze
sono conguagliate in denaro (art. 86 cpv. 2 LRPT).
Entrambi i presupposti (ottenimento di un miglior uso del
suolo, assenza di danno a carico della parte richiesta) devono essere
realizzati cumulativamente (RDAT I-1993 N. 55).
- Nel caso di specie appare
pacifico che la permuta in esame consente un uso più razionale dei fondi
coinvolti e si giustifica quindi dal profilo dell'interesse pubblico divisato
dalla LRPT. L'operazione permette infatti di trasformare due terreni di forma
trapezoidale in particelle pressoché rettangolari e quindi ben sagomate;
l'intervento trova dunque la sua ragione d'essere in motivi di pratica utilità
e soddisfa nel contempo l'esigenza sempre più sentita di creare mappali
geometricamente regolari.
Ad onor del vero lo scambio di superficie deciso dal Perito avvantaggia
in maniera preponderante il richiedente __________, che ottiene un mappale
perfettamente sfruttabile, anche solo a scopo di posteggio, su tutta l'area
disponibile. La __________, proprietaria di un terreno già ampiamente
edificato, trae invece scarso beneficio dalla permuta. La ricorrente non
subisce però neanche un pregiudizio tale da rendere inammissibile l'operazione.
La superficie complessiva del suo fondo resterà sostanzialmente immutata, ma lo
spazio attorno all'edificio aumenterà sensibilmente grazie allo spostamento del
muro di cinta in corrispondenza del nuovo confine. Le costruzioni esistenti
sullo scorporo dedotto in permuta saranno traslate senza problemi a spese del
richiedente, giacché la roggia posta a ridosso dell'attuale confine tra i due
fondi è stata da tempo riempita ed il suo vecchio tracciato non impone
arretramenti che potrebbero ostare al perfetto ripristino dei manufatti (muro
di cinta, deposito per le biciclette) di proprietà della __________; nemmeno a
RF risultano iscritti oneri o servitù che potrebbero mettere in discussione la
ricostruzione di quelle opere così come prevista.
3.1. Per quanto attiene più specificatamente alle ulteriori
censure sollevate dall'insorgente, basterà ricordare che la compatibilità della
LRPT con le norme del diritto privato federale e la garanzia costituzionale
della proprietà è già stata da tempo accertata dal Tribunale federale (STF
9.2.1966 in re F. e 10.7.1968 in re F.); le restrizioni del tutto sopportabili
(DTF 96 I 134) indotte dal raggruppamento terreni e dalla permuta del diritto
pubblico cantonale si avverano infatti ammissibili se - come nel caso di specie
- sono fondate su una base legale, si giustificano dal profilo della pubblica
utilità e ossequiano il principio di proporzionalità (cfr. pure Scolari,
Diritto amministrativo, N. 777 ss. e rinvii).
3.2. La __________ rimprovera al Perito di aver emanato una
decisione carente nella motivazione. La censura della ricorrente, che in
sostanza si duole di una violazione del diritto di essere sentito, si rivela
infondata.
La natura ed i limiti del diritto di essere sentiti sono
determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa
risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 4 CF, che
contrariamente a quanto assume l'insorgente non pone esigenze troppo severe
all'obbligo di motivazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 117 Ia 3, 117 Ib 86) è sufficiente che la motivazione si esprima sulle
circostanze significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio
di merito, così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione
e di deferirla in piena coscienza di causa ad una giurisdizione superiore (RDAT
1988 N. 45).
Nell'evenienza concreta, è ben vero che l'impugnata
risoluzione è assai scarna nell'indicare le ragioni che hanno indotto il Perito
ad ammettere la permuta. Tuttavia questa estrema concisione di spiegazione non
ha certamente impedito alla ricorrente di capire alla perfezione i motivi e la
portata della decisione peritale, né tanto meno di impugnarla adeguatamente
innanzi alle autorità superiori. Ne consegue che in casu non si concretizza
alcuna lesione dei diritti di difesa dell'insorgente suscettibile di
giustificare l'annullamento in ordine della querelata decisione; ammettendo il
contrario questo Tribunale incorrerebbe in un inammissibile eccesso di
formalismo.
3.3. La __________ ritiene che la decisione impugnata sia da
annullare per mancanza di un piano di mutazione allestito dal geometra revisore.
La LRPT (cfr. art. 83) non prevede che alla domanda di
permuta si debba allegare un piano di mutazione, né impone che la decisione del
Perito debba essere corredata da tale documento, necessario solo per iscrivere
la permuta a RF in caso di accoglimento della stessa. La pronunzia dedotta in
giudizio e l'istanza che l'ha provocata ossequiano i requisiti di legge e non
risultano pertanto afflitte da un vizio essenziale che le possa inficiare. In
tema di procedura, è appena il caso di rilevare che anche l'iter imposto dagli
art. 83 ss. LRPT è stato perfettamente rispettato.
3.4. La ricorrente pretende un'indennità di fr. 800.- il mq
per il terreno ceduto. Manifestamente a torto, poiché gli scorpori dedotti in
permuta, del tutto identici, non presentano differenze quanto a natura,
superficie e valore tali da imporre conguagli in denaro ai sensi dell'art. 86
cpv. 2 LRPT.
Le ulteriori richieste di risarcimento formulate
dall'insorgente devono essere invece disattese per l'assenza di qualsivoglia
danno effettivo conseguente alla permuta (cfr. consid. 3). I pregiudizi
paventati dalla __________ si avverano infatti inesistenti. Nessuna delle parti
in causa, stante l'esaurimento totale degli indici di zona, può ulteriormente
edificare la sua proprietà con opere computabili nella SUL. La creazione di un
posteggio o l'insediamento di una costruzione accessoria sul mapp. __________
non sono invero suscettibili di intaccare il valore e le peculiarità del fondo
vicino. Quanto ai manufatti presenti sullo scorporo dedotto in permuta, già si
è detto che saranno spostati o ripristinati a spese del richiedente; il nuovo
muro di cinta - contrariamente a quello attuale - sarà d'altronde ricostruito
in perfetta corrispondenza del nuovo confine, consentendo alla __________ di guadagnare
44 mq ca. di spazio a O del suo stabile e di trarre dalla permuta un piccolo
quanto apprezzabile vantaggio indiretto.
- Ferme queste premesse, il
ricorso va quindi respinto, confermando - siccome immune da violazioni del
diritto - la decisione impugnata (art. 61 PAmm).
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 83 ss. LRPT; 18, 28, 31, 43, 46 e 60 ss. PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio di fr.
800.- è posta a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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