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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.376
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00376
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Giovanna Canepa
statuendo sul ricorso 14 dicembre 1997 di
rappr. da: __________
Contro
la decisione 27 novembre 1997 del Dipartimento delle opere sociali, che respinge l'istanza 25 settembre 1997 intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercitare, quale medico dentista assistente, a favore della Dott. __________;
vista la risposta 20 gennaio 1998 del Direttore del Dipartimento delle opere sociali.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 1979 la dott. __________ ha conseguito il diploma di medico dentista presso la "__________" di __________ ed in seguito, nel mese di giugno 1989, ha ottenuto il dottorato presso la Facoltà di medicina della __________ di __________;
che dal 1989 è coniugata con il dr. __________, titolare di un gabinetto dentistico ad __________;
che, il 28 giugno 1994, il Dipartimento delle opere sociali ha respinto l'istanza 14 maggio 1994 del dr. __________ tendente ad ottenere in favore della moglie __________ l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di medico dentista assistente presso il suo studio;
che, il 25 settembre 1997, il dr. __________ ha presentato analoga istanza presso la Sezione Sanitaria del Dipartimento delle opere sociali;
che, con la risoluzione 27 novembre 1997, il Direttore del Dipartimento delle Opere Sociali, sentito l'avviso dell'Ordine dei medici del Canton Ticino, ritenuto che la densità di medici dentisti nel distretto di __________ è ampiamente superiore sia alla media ticinese che a quella svizzera, ha respinto l'istanza, in applicazione degli art. 54, 57, 59, 75, 94, 103 Lsan, 34 c) del Regolamento concernente l'esercizio delle arti sanitarie.
che, contro tale decisione, il dr. __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio a favore della moglie dell'autorizzazione a svolgere l'attività di medico dentista assistente alle sue dipendenze;
che delle argomentazioni addotte dall'insorgente, non è necessario fare menzione, per i motivi che seguono in diritto;
che, con risposta 20 gennaio 1998, il Direttore del Dipartimento delle opere sociali oltre ad esporre le sue considerazioni di merito, ha sottolineato in ordine che nella decisione 27 novembre 1997, per una svista, è stato indicata quale autorità di ricorso il Tribunale cantonale amminstrativo, mentre invece competente a decidere sull'impugnativa è il Consiglio di Stato;
che, pertanto, il Direttore del Dipartimento delle opere sociali ha chiesto che il ricorso venga trasmesso per competenza direttamente al Consiglio di Stato;
considerato, in diritto
che, prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio la sua competenza (art. 3 PAmm);
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, bensì secondo il sistema enumerativo, cioè soltanto quando la legge lo prevede, contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 PAmm);
che la risoluzione impugnata è stata resa, tra gli altri, in applicazione dell'art. 57 cpv. 3 Lsan che attribuisce la competenza a rilasciare l'autorizzazione in parola al Consiglio di Stato;
che in virtù dell'art. 4 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti (LCCdS, RL n. 2.4.1.6) il Governo ha delegato al Direttore del Dipartimento delle opere sociali la competenza a rilasciare autorizzazioni eccezionali a favore di operatori sanitari sprovvisti di un titolo di studio svizzero a norma dell'art. 57 cpv. 1 Lsan (cfr. allegato al regolamento sulla delega di competenza decisionale);
che giusta l'art. 4 cpv. 4 LCCdS, contro le decisioni delle istanze subordinate (delegate) è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge concretamente applicabile preveda il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo;
che, in una precedente sentenza, questo Tribunale ha stabilito che l'art. 4 cpv. 4 LCCdS deve essere considerato applicabile anche nel caso ove il Governo abbia delegato una sua competenza non ad una vera e propria istanza subordinata, bensì ad un membro del collegio (STA 19.9.1996 in re C. in RDAT I-1997, N. 13, pag. 33);
che, pertanto, come rettamente rilevato dal Direttore del Dipartimento delle Opere Sociali, il ricorso, irricevibile in questa sede, va trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato, in applicazione dell'art. 4 PAmm;
che, dato l'esito e ritenuto che il ricorrente ha seguito l'indicazione erronea dell'istanza di ricorso contenuta nella risoluzione 27 novembre 1997, si prescinde dal prelevare spese e tasse di giustizia;
visti gli art. 57 Lsan; 4 LCCdS; 3, 4, 18,28,60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Gli atti sono trasmessi per competenza al Consiglio di Stato.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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