AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.40
Data decisione, Autorità: 17.12.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00040
Lugano 17 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 febbraio 1997 di
e __________ patrocinati da: avv. __________
contro
la risoluzione 18 febbraio 1997 (n. 610) del Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto il ricorso 29 agosto 1996 dell'insorgente avverso la decisione 22 agosto 1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per la trasformazione in caffé-bar dell'appartamento posto al pianterreno del mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
12 marzo 1997 del Consiglio di Stato;
18 marzo 1997 del Dipartimento del territorio;
26 marzo 1997 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 23 aprile __________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione per la trasformazione dell'appartamento posto a pianterreno del mapp. __________ di __________, di sua proprietà ed ubicato nella zona dei nuclei tradizionali (NV), in caffé-bar dotato di un terrazzino.
b) Contro il rilascio della licenza edilizia sono state presentate svariate opposizioni. Tra di esse quella di __________, proprietario del dirimpettaio mapp. __________, e di sua moglie __________. Questi ultimi hanno eccepito l'incompletezza della documentazione versata agli atti dall'istante, l'illegalità del terrazzino previsto fino al ciglio della strada cantonale, la necessità infine di imporre dei contributi sostituivi per i posteggi mancanti e delle limitazioni d'esercizio del caffé-bar sia di natura pianificatoria che ambientale.
c) Il 25 luglio 1996 il dipartimento del territorio ha trasmesso al municipio di __________ l'avviso di sua competenza ai sensi dell'art. 7 LE, ove domandava che la licenza edilizia fosse subordinata ad una serie di condizioni. Tra queste l'ossequio dei "limiti d'immissione" imposti dalla LPAmb e relative ordinanze di applicazione, delle quali venivano espressamente richiamati gli art. 11 LPAmb, 42 OIF e l'allegato 6 di quest'ultima ordinanza. Nell'avviso venivano inoltre imposti, in applicazione degli art. 32 seg. OIF, un isolamento acustico degli elementi edili esterni e di quelli di separazione dei locali sensibili ai rumori, come pure delle scale e degli impianti tecnici dell'edificio, conforme alle regole riconosciute nell'edilizia. Del pari un'adeguata insonorizzazione ed ubicazione degli impianti di ventilazione, aerazione, climatizzazione, essiccazione ecc. in modo da non recare disturbo o molestia al vicinato in (generica) applicazione dell'OIF. L'avviso cantonale riservava infine, nel caso in cui le emissioni avessero creato disturbo o molestia per il vicinato, un inasprimento della loro limitazione.
d) Con decisione 22 agosto 1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia a __________, respingendo in pari tempo le opposizioni. La reiezione dell'opposizione dei qui insorgenti é stata motivata con il richiamo delle considerazioni svolte dal dipartimento. Il municipio ha inoltre imposto un contributo sostitutivo per posteggi mancanti di fr. 17'500.-- e, in applicazione dell'art. 37 cpv. 29 lett. b NAPR, richiesto la presentazione del dettaglio dei serramenti in scala 1:10 o 1:5.
B. a) Con ricorso 29 agosto 1996 __________ e __________ hanno impugnato la menzionata decisione municipale innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato in via principale di annullarla ed in via subordinata di assoggettarla ad ulteriori condizioni. Gli insorgenti hanno ribadito l'illegittimità della realizzazione del terrazzino fin sul confine con la strada cantonale ed inoltre, appoggiandosi alla sentenza di questo Tribunale pubbl. in RDAT II-1995 N. 70, la carente prognosi delle immissioni foniche originate dall'esercizio pubblico.
b) Il 3 febbraio 1997 i ricorrenti hanno chiesto l'autorizzazione a poter replicare ed il giorno 12 febbraio successivo essi hanno inoltrato la relativa memoria, alla quale era annesso un referto allestito dall'ing. __________, il quale elencava le possibili fonti di rumore derivanti dall'esercizio del caffé-bar in direzione del mapp. __________ e suggeriva le misure atte al loro contenimento. Sulla scorta di quel documento essi hanno di conseguenza sollecitato una completazione dell'incarto attraverso la produzione di una planimetria indicante la sistemazione dell'accesso di servizio e di informazioni dettagliate sul sistema di ventilazione. Hanno altresì richiamato l'esame preliminare del progetto di nuovo PR effettuato da parte del dipartimento del territorio nell'agosto 1996 e richiesto da parte del municipio l'indicazione del grado di sensibilità che intendeva assegnare in quella sede alla zona in discussione. Il 17 febbraio 1997 il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha tuttavia negato agli insorgenti la facoltà di replicare.
c) Con risoluzione 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'impugnativa. Ha anzitutto annullato la licenza edilizia nella misura in cui si riferiva alla realizzazione del controverso terrazzino, il quale disattendeva la distanza rispetto alla strada cantonale stabilita all'art. 12 lett. b NAPR. Appoggiandosi alla motivazione svolta da questo Tribunale in RDAT I-1995 N. 35 in merito all'apertura di un caffé-bar nel nucleo di __________, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non sussisteva alcuna violazione della legislazione ambientale. Ha pertanto confermato il "cambiamento di destinazione da appartamento a locale pubblico" (cfr. dispositivo n. 1§).
C. Con ricorso 27 febbraio 1997 __________ e __________ sono insorti innanzi a questo Tribunale contro il giudizio governativo 18 febbraio 1997. Gli insorgenti ribadiscono gli argomenti e le domande di prove già addotti innanzi al Consiglio di Stato, cui rimproverano di non aver effettuato un accertamento completo della fattispecie ai fini dell'applicazione della legislazione ambientale. Gli insorgenti chiedono pertanto in via principale di assoggettare la licenza edilizia a prescrizioni volte alla limitazione delle emissioni definite mediante valutazioni prognostiche da eseguire una volta completati gli accertamenti. In via subordinata essi postulano l'annullamento della risoluzione governativa e la retrocessione degli atti all'autorità inferiore affinché emetta un nuovo giudizio previa completazione dell'istruttoria.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il dipartimento del territorio, per il tramite della sezione pianificazione urbanistica, ha chiesto la sua evasione ai sensi dei considerandi, rinviando alle osservazioni - che annetteva alla sua risposta - della sezione della protezione dell'acqua e dell'aria. __________ non ha presentato una risposta, nemmeno dopo fissazione di un termine di grazia.
D. In data 27 maggio 1997 il giudice delegato ha citato le parti ad un'udienza ed a un sopralluogo da tenersi il 7 agosto 1997, richiamando nel contempo:
"1. dal municipio di __________:
copia dell'esame preliminare del progetto di revisione del PR, oltre all'indicazione circa le intenzioni del municipio in merito all'assegnazione dei gradi di sensibilità al rumore del comprensorio ove sono posti i mapp. __________ e __________;
2.1. una completazione dei piani (pianta e facciate) per quanto concerne l'accesso di servizio, oltre alla precisazione se e come, detto accesso, verrà schermato fonicamente;
2.2. l'indicazione di come verranno aerati l'esercizio pubblico e gli annessi servizi (se è prevista una ventilazione meccanica, specificare se è provvista di attenuatori del rumore);
(cfr. lettera 16 novembre 1996 dott. __________ a avv. __________, annessa).
Atti da mettere a disposizione del Tribunale cantonale amministrativo entro il 30 giugno 1997."
Con lettera 5 giugno 1997 __________ ha sollecitato il rinvio dell'udienza per assenza del suo consulente edile. Le parti sono quindi state ricitate per il giorno 3 settembre 1997. Con invio raccomandato 30 luglio 1997 il giudice delegato ha esortato __________ ed il municipio di __________ a trasmettere, a stretto giro di posta, la documentazione loro richiesta in sede di citazione. La signora __________ é altresì stata resa attenta che l'omessa trasmissione di quanto richiestole avrebbe comportato il rinvio dell'udienza. In assenza di un qualsiasi riscontro in data 25 agosto 1997 il giudice delegato ha disposto il rinvio a data da stabilire dell'udienza in esame, con l'avvertenza che nel caso di omessa produzione della documentazione entro il 30 settembre 1997 il Tribunale avrebbe deciso sulla scorta degli atti. Con scritto 27 agosto 1997 il municipio di __________ ha trasmesso al Tribunale un estratto dell'esame preliminare del progetto di revisione del PR effettuato il 13 agosto 1996 dalla sezione pianificazione urbanistica relativo all'assegnazione dei gradi di sensibilità al rumore delle zone di utilizzazione. Nulla é invece stato trasmesso da parte della resistente, malgrado sollecitazione telefonica del segretario del Tribunale (una alla resistente stessa e due al suo consulente tecnico). Donde il presente giudizio.
Sia infine detto, per completezza, che il Tribunale ha anche acquisito agli atti copia dell'incarto depositato presso l'ufficio permessi e passaporti relativo all'apertura dell'esercizio pubblico in applicazione della relativa legge.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. A questo punto può ed anzi deve essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Gli insorgenti rimproverano alle autorità inferiori un insufficiente accertamento dei fatti, che ha precluso - di conseguenza - una corretta applicazione della legislazione ambientale. Più precisamente essi lamentano, sotto quest'ultimo aspetto, un'omessa fissazione in sede di licenza edilizia di prescrizioni volte alla limitazione delle emissioni che saranno provocate dalla costruzione e dall'esercizio del controverso bar-caffé, come ad esempio il divieto di apertura dopo una data ora della finestra verso il mapp. __________, l'installazione di una ventilazione meccanica del locale e dell'adiacente bagno WC con un sistema di immissione ed espulsione d'aria munito di attenuatori del rumore, la schermatura fonica della zona di carico e scarico della merce mediante creazione di un locale ad hoc con un minimo di assorbimento fonico.
3.1. Secondo la strategia a due tempi posta alla base dell'art. 11 LPAmb gli inquinamenti atmosferici, il rumore e le vibrazioni sono anzitutto da contenere con misure di limitazione delle emissioni applicate alla fonte (primo grado; art. 11 cpv. 1 LPAmb). Tali provvedimenti, elencati all'art. 12 cpv. 1 LPAmb, devono essere previsti da ordinanze o, per i casi che non vi siano contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla legge (art. 12 cpv. 2 LPAmb). Nell'ambito della prevenzione questa limitazione delle emissioni deve spingersi sino al limite massimo consentito dal progresso tecnico, delle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche: e questo indipendentemente dal carico inquinante esistente (art. 11 cpv. 2 LPAmb). Se, tuttavia, considerate queste misure, sia certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti, le limitazioni alla fonte devono essere inasprite (secondo grado; art. 11 cpv. 3 LPAmb). Per la valutazione prognostica di tali effetti dannosi o molesti, suscettibili di esigere un inasprimento delle misure alla fonte, sono determinanti in primo luogo i valori limite delle immissioni, fissati dal Consiglio federale per ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPAmb) sulla scorta dei criteri generali enunciati nel secondo capoverso dello stesso disposto e di quelli particolari stabiliti negli art. 14 e 15 LPAmb per gli inquinamenti atmosferici e per il rumore e le vibrazioni rispettivamente. Qualora tali valori (ancora) mancassero o non consentissero di risolvere il problema, le autorità d'esecuzione devono stabilire nel singolo caso, sempre sulla scorta dei citati principi, quanto deve essere ritenuto dannoso o molesto (cfr. riassuntivamente a STA 27.4.1995 in re Eredi C. P., consid. 3.1. pubbl. in RDAT II-1995 N. 68; STA 13.7.1993 in re CCMV e comune di __________, consid. 2.2., pubbl. in RDAT I-1994 N. 67; inoltre RDAT I-1996 N. 62 consid. 2c).
3.2. Per quanto interessa specificatamente la protezione contro il rumore e le vibrazioni l'art. 25 cpv. 1 LPAmb stabilisce inoltre che la costruzione di impianti fissi ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIF, come un esercizio pubblico (cfr. DTF 123 II consid. 4a, aa, 327; inoltre URP 1997, pag. 199 seg, consid. 2), é autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze: valori questi ultimi inferiori ai valori limite delle immissioni, parimenti da stabilire dal Consiglio federale (art. 23 LPAmb). Quella disposizione é completata per gli impianti fissi nuovi, tra cui deve essere annoverato come il cambiamento delle modalità d'uso da appartamento in esercizio pubblico del pianterreno del mapp. __________ (cfr. art. 2 cpv. 2 OIF; inoltre i riferimenti in DTF 123 II consid. 4c, aa, 328 seg. e RDAT II-1995 N. 68 consid. 3.3.) dagli art. 7 e 9 OIF. L'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore (art. 25 cpv. 1 LPAmb). Chiunque é tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della LPAmb e, se necessario, a svolgere o tollerare indagini (art. 46 cpv. 1 LPAmb).
4.2. L'omessa trasmissione da parte della resistente delle informazioni richiestele preclude al Tribunale la possibilità di procedere ad una debita verifica circa la conformità del progettato caffé-bar con la legislazione di protezione dell'ambiente. Ne discende subito che la domanda principale formulata dai ricorrenti nella presente sede, tendente alla fissazione in sede di licenza edilizia di prescrizioni volte alla limitazione delle emissioni che potranno essere prodotte dalla costruzione e dall'esercizio del controverso bar-caffé, non può essere accolta.
4.3. Può e deve anzi essere accolta a questo punto la domanda sottoposta al giudizio del Tribunale in via subordinata, chiedente il semplice annullamento della risoluzione governativa ed il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché completi l'istruttoria ed emetta un nuovo giudizio in applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm. Concretamente il Consiglio di Stato dovrà fissare alla resistente un congruo termine per produrre la documentazione e le informazioni che essa non ha trasmesso al Tribunale amministrativo, con l'avvertenza che in caso contrario, implicante l'impossibilità di esaminare in modo completo il progetto alla luce del diritto di protezione dell'ambiente, la licenza edilizia 22 agosto 1996 dovrà essere annullata, conformemente alla domanda formulata dagli insorgenti a titolo principale in quella sede. Prima del giudizio il Consiglio di Stato dovrà concedere ai ricorrenti la possibilità di esprimersi sulla documentazione prodotta e sul relativo, effettivo esame ed avviso del dipartimento e, se del caso, esperire quale ulteriore mezzo di prova un sopralluogo, che il Tribunale aveva ritenuto utile indire.
4.4. Sia infine aggiunto, a titolo di completezza, che contrariamente a quanto indicato nella sentenza di questo Tribunale 31 marzo 1995 in re P. pubbl. in RDAT II-1995 N. 70, estesamente citata dai ricorrenti nel gravame 29 agosto 1996 al Consiglio di Stato, l'esame della limitazione del carico fonico inquinante non può essere attuata, nell'ambito dei provvedimenti della seconda fase (non si dimentichi comunque l'autorità intimata di effettuare preventivamente l'esame - essenziale nella fattispecie - delle eventuali misure da imporre già in sede di primo grado), in conformità dell'allegato 6 all'OIF, tranne che per quanto concerne gli impianti descritti alla cifra 1 cpv. 1 lett. e dello stesso. I valori limite di esposizione al rumore fissati nel detto allegato per industria, arti e mestieri non ritornano infatti applicabili - né direttamente, né per analogia - alle emissioni sonore provenienti da un esercizio pubblico, riconducibili in primo luogo al comportamento degli esseri umani (personale ed avventori): spetta invece piuttosto all'autorità decidente di stabilire, in base alla sua esperienza, se l'apertura di un esercizio pubblico provocherà una molestia eccessiva per il vicinato valutando (meglio: pronosticando) le relative immissioni in applicazione dell'art. 15 LPAmb (art. 40 cpv. 3 OIF; DTF 123 II consid. 4d 332 segg. e rinvii = URP 1997, pag. 490 segg.). La giurisprudenza appena citata del Tribunale amministrativo era del resto già stata implicitamente abbandonata, sotto questo aspetto e nel senso appena indicato, nella successiva sentenza 27 aprile 1995 in re Eredi C. P., parimenti pubbl. in RDAT II-1995 N. 68.
La tassa di giudizio deve essere posta a carico della resistente (art. 28 PAmm), la quale viene altresì condannata a versare ai ricorrenti, assistiti da un avvocato iscritto all'albo, un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 21 LE, 2 RLE, 22 LPT, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 25, 46 LPAmb, 1, 2, 7, 8, 40, 41, 43, 44 OIF, 3, 18, 28, 31, 46, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. E' annullata la risoluzione 18 febbraio 1997 (n. 610) del Consiglio di Stato.
§§. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché emetta un nuovo giudizio previa completazione dell'istruttoria come indicato al consid. 4.3.
La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é posta a carico di __________, la quale é altresì condannata a rifondere ai ricorrenti identico importo per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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