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Numero d'incarto:
52.1997.42
Data decisione, Autorità:
26.03.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00042
Lugano
26 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Del Tredici Berini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 5 marzo 1997 di
Comune
di __________
contro
la
decisione 18 febbraio 1997, no. 595, del Consiglio di Stato che per l'anno
scolastico 1997/1998 autorizza il mantenimento a metà tempo della sezione di
scuola dell'infanzia del Comune di __________;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 18
febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha risolto di autorizzare per l'anno
scolastico 1997/98 il mantenimento a metà tempo della sezione di scuola dell'infanzia
del Comune di __________;
che il Governo si é riservato di riesaminare la questione
alla luce di nuovi dati statistici;
che nella medesima decisione ha invitato il Municipio di
__________ a decretare lo scioglimento del rapporto d'impiego alla maestra
__________, a titolo cautelativo, entro il 28 febbraio 1997;
che la risoluzione governativa é stata resa sulla base degli
art. 10 della legge della scuola, 16 e 17 della legge sulla scuola dell'infanzia
e sulla scuola elementare, 60 della legge sull'ordinamento degli impiegati
dello stato e dei docenti;
che avverso tale decisione il Municipio di __________ é
insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone
l'annullamento e chiedendo il mantenimento a tempo pieno della sezione di
scuola dell'infanzia;
che, per l'esito del presente giudizio, non é necessario
riassumere gli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno del proprio gravame;
Considerato, in
diritto
che, a norma dell'art. 48
PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può respingere con breve
motivazione i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili;
che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
non è data per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo;
che contro le decisioni di un Dipartimento, di commissioni speciali
e del Consiglio di Stato, il ricorso a questo tribunale è quindi proponibile
soltanto nei casi previsti dalla legge concretamente applicabile (art. 60
PAmm);
che la legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola
elementare, applicabile al caso in esame, non prevede la possibilità di interporre
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile
per difetto di competenza di questo tribunale ad occuparsi della contestazione;
che, dato l'esito, non si prelevano né spese né tassa di
giustizia.
visti
gli art. 3, 18, 28, 48, 60 PAmm; 1 e seg. della legge sulla scuola
dell'infanzia e sulla scuola elementare;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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