AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.43
Data decisione, Autorità:
14.03.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00043
Lugano
14 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 13 maggio 1996 di
patr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 23 aprile 1996 del Consiglio di Stato (n. 1984) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 10 novembre
1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la
ristrutturazione del __________ (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
. 29 maggio 1996 del Consiglio di
Stato;
- 30 maggio 1996 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
richiamata
la sentenza 26 giugno 1996 con cui questo Tribunale ha parzialmente accolto il
ricorso menzionato in epigrafe;
preso
atto della sentenza 11 febbraio 1997 con cui il Tribunale federale ha annullato
tale giudizio, accogliendo il ricorso di diritto pubblico contro di esso
inoltrato da __________ e __________;
considerato
che la sentenza del Tribunale federale ha ripristinato la causa nello stato in
cui si trovava prima dell'emanazione della sentenza 26 giugno 1996 di questo
Tribunale;
constatato
che la succitata sentenza del Tribunale federale sancisce in via definitiva la
legittimità della licenza edilizia 10 novembre 1995 rilasciata dal municipio di
__________ a __________ e __________;
rilevato
che in pratica rimangono unicamente da definire la tassa di giustizia e le
ripetibili di sede cantonale;
ritenuto
che le particolari circostanze del caso concreto permettono di esentare la ricorrente
dalla tassa di giustizia;
che
le ripetibili devono invece esserle interamente addossate in quanto
soccombente;
visti
gli art. 21 LE; 39 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tasse di
giudizio, né spese.
-
La ricorrente rifonderà a
__________ e __________ fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster