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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.50
Data decisione, Autorità: 16.04.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00050
Lugano 16 aprile 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Michele Rusca, quest'ultimo in sostituzione del giudice Balerna, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 marzo 1997 di
contro
la decisione 18 febbraio 1997, no. 654, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 7 gennaio 1997 con cui il municipio di __________ ha affidato all'ing. __________ il mandato d’ingegnere civile nell’ambito della costruzione di uno stabile d'appartamenti di sua proprietà;
viste le risposte:
17 marzo 1997 del Consiglio di Stato;
25 marzo 1997 del comune di __________;
26 marzo 1997 dell'ing. __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 24 dicembre 1996 il municipio di __________ ha invitato l'ing. __________, qui ricorrente, e l'ing. __________, resistente, a presentare un'offerta per le prestazioni d'ingegnere occorrenti alla costruzione di uno stabile d'appartamenti sulla part. no. __________ RFD di proprietà del comune;
che entro il termine prestabilito sono pervenute all'autorità comunale le seguenti offerte:
ing. __________: fr. 50'000.-- (importo forfettario)
ing. __________: fr. 70'728.-- (secondo tariffa SIA)
che con decisione 7 gennaio 1997 il municipio ha conferito il mandato per le prestazioni d’ingegneria civile all'ing. __________;
che con giudizio 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha confermato la delibera, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dall'ing. __________;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che scegliendo il concorrente meno oneroso il municipio non avesse "ecceduto l'ampio potere d'apprezzamento che è riconosciuto dalla giurisprudenza in materia di assegnazione di mandati diretti a professionisti";
che il Consiglio di Stato ha in particolare rinviato il ricorrente a far valere davanti alle competenti autorità dell'OTIA le eventuali violazioni delle norme SIA o del codice professionale dell'ordine;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa delibera;
che l'insorgente ripropone in questa sede le eccezioni sollevate senza successo davanti alla precedente istanza, ribadendo in particolare che l'offerta prescelta non coprirebbe i costi effettivi delle prestazioni d'ingegneria richieste;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il deliberatorio, che postulano la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell’insorgente sono pacifiche;
che con le riserve di cui si dirà più avanti, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC;
che, data la natura delle questioni poste a giudizio l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che la decisione con cui il municipio conferisce a terzi un mandato per prestazioni professionali deve rispettare le leggi che l'autorità comunale è tenuta ad applicare; tale decisione deve in particolare conformarsi alle disposizioni della LOC;
che il conferimento di simili mandati non è disciplinato da specifiche disposizioni: il municipio deve comunque attenersi ai principi generali che regolano la gestione della cosa pubblica, tutelando adeguatamente gli interessi del comune attraverso la scelta di un professionista che dia sufficienti garanzie di affidabilità in ordine alla qualità delle prestazioni per rapporto alla convenienza degli onorari praticati;
che, come giustamente rileva il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, il conferimento di un mandato come quello in contestazione non soggiace all’obbligo del pubblico concorso; il mandato avrebbe potuto benissimo essere conferito mediante incarico diretto;
che optando per una licitazione privata senza porre particolari condizioni, il municipio era tenuto a rispettare soltanto le regole fondamentali di qualsiasi concorso; in particolare il principio della parità di trattamento fra concorrenti ed il divieto di negoziare le offerte presentate;
che non avendo prestabilito specifici criteri di aggiudicazione, l'autorità comunale era unicamente tenuta a rispettare l'obbligo generale di tutelare adeguatamente gli interessi del comune;
che le eccezioni sollevate dall'insorgente possono essere esaminate soltanto nell'ottica di una violazione di tale obbligo;
che sono invece improponibili le contestazioni fondate sulla violazione di normative che non essendo demandate all’autorità comunale per l’applicazione sfuggono ad un sindacato di legittimità da parte di questo tribunale;
che la delibera a favore di un'offerta sottocosto è suscettibile di ledere l'interesse pubblico nella misura in cui pregiudica le aspettative del committente in punto ad una corretta esecuzione delle prestazioni richieste;
che un'offerta non è comunque sottocosto soltanto perché si situa al di sotto dei minimi previsti dalle tariffe promulgate da un'associazione professionale;
che la violazione delle tariffe dell'OTIA lamentata dall'insorgente non è in concreto atta a suffragare l'esistenza di un'offerta sottocosto atta a ledere l'interesse pubblico che il municipio è tenuto a salvaguardare;
che l'onorario forfettario di fr. 50'000.-- offerto dal resistente appare in effetti ancora ragionevolmente commisurato all’importanza dei lavori previsti ed ai costi preventivati dell'opera (fr. 540'000.-);
che, immune da violazioni del diritto, la delibera censurata va quindi senz'altro confermata;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di fr. 400.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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