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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.52
Data decisione, Autorità: 13.03.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00052
Lugano 13 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 marzo 1997 di
contro
la decisione 26 febbraio 1997, no. 937, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 5 dicembre 1996 con cui l'assemblea dei delegati dell'Ospedale regionale di __________ ha nominato il dr. __________ in seno al Consiglio ospedaliero;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 5 dicembre 1996 si è riunita l'Assemblea dei delegati dei comuni dell'Ospedale regionale di __________ (__________); l'ordine del giorno prevedeva, fra l'altro, la nomina dei rappresentanti dei comuni in seno al Consiglio ospedaliero per il quadriennio 1997-2000;
che il gruppo PLR, al quale spettano due seggi, ha inoltrato le candidature dell'avv. __________ e del dr. __________;
che in sede di assemblea il delegato del comune di __________ ha posto l’ulteriore candidatura del dr. __________, pure in rappresentanza del PLR;
che la votazione ha dato il seguente risultato:
dr. __________ 84 voti
avv. __________ 70 voti
dr. __________ 30 voti
che contro la nomina del dr. __________ il dr. __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 26 febbraio 1997 il Governo ha respinto l'impugnativa per motivi che non occorre qui riassumere;
che contro il predetto giudizio il soccombente è insorto davanti a questo Tribunale, chiedendo che venga annullato assieme alla nomina del dr. __________ e postulando di essere proclamato eletto nel Consiglio ospedaliero dell'__________;
che dei motivi addotti a sostegno del gravame si dirà semmai più avanti;
considerato, in diritto
che a norma dell'art. 48 PAmm il Tribunale cantonale amministrativo può respingere in limine con breve motivazione i ricorsi manifestamente infondati ad inammissibili;
che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo;
che contro le decisioni di un Dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato, il ricorso a questo tribunale è quindi proponibile soltanto nei casi previsti dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm);
che giusta l'art. 24 LOsp, applicabile al caso in esame, i rappresentanti dei comuni nel Consiglio ospedaliero degli ospedali dell'EOC sono eletti nel rispetto delle proporzioni politiche dall'Assemblea dei delegati dei comuni del distretto di sede (cfr. anche art. 30 lett. b LOsp);
che la LOsp non prevede alcun mezzo d'impugnazione contro le decisioni di tale consesso;
che tanto meno prevede la possibilità di dedurre davanti al Tribunale cantonale amministrativo i giudizi con cui il Consiglio di Stato, fondando la propria competenza semplicemente sull’art. 55 PAmm, statuisce su impugnative proposte contro deliberazioni di tale assemblea;
che in mancanza di esplicite norme di rinvio, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non può nemmeno essere indirettamente desunta dalla LCCom, rispettivamente dalla LOC;
che, dovendo discendere direttamente dalla legge, la competenza di questo tribunale non può infine fondarsi neppure sull'incauta ed erronea indicazione dei mezzi di impugnazione contenuta nel giudizio impugnato;
che così stando le cose, il ricorso va respinto in limine siccome inammissibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che l'insorgente va mandato esente da tassa di giustizia e spese in quanto indotto ad adire questo Tribunale dall'erronea indicazione delle vie di ricorso datagli dal giudizio censurato;
visti gli art. 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm; 28-31 LOsp,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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