AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1997.57
Data decisione, Autorità: 30.09.1999, TRAM
Incarto n. 52.97.00057
Lugano 30 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 ottobre 1995 di
tutti patr. da: avv. __________
contro
la decisione 3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5389) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 2 agosto 1993 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per ampliare il macello-salumificio che sorge sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
7 novembre 1995 del Consiglio di Stato;
17 novembre 1995 del Dipartimento del territorio;
24 novembre 1995 di __________;
24 novembre 1995 del municipio di __________;
esperito un sopralluogo,
preso atto della sentenza 18 febbraio 1997 del Tribunale federale
esperiti ulteriori accertamenti;
viste le osservazioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietario di uno stabilimento per la produzione di salumi, situato nel nucleo di __________ a ridosso della sua casa d'abitazione e del piccolo negozio di macelleria, di cui è titolare (part. n. __________ RT). Il salumificio è costituito da un fabbricato strutturato su quattro livelli, frutto di successivi ampliamenti. Al piano terreno trovano spazio i locali per la lavorazione delle carni, il lavaggio delle bacinelle, l'etichettatura, l'imballaggio sotto vuoto, le spedizioni, il deposito della merce in partenza, la preparazione delle spezie, la pressa per i prosciutti, un piccolo ufficio, uno spogliatoio con i servizi e diverse celle: per il negozio di macelleria, per la conservazione delle budella, per l'asciugamento dei salumi, per il congelamento, per la salamoia, per la carne semilavorata e per gli impasti. Al primo piano sono situati gli spazi per la macellazione degli animali ed una cella frigorifera. Al primo livello sfalsato, sono situate quattro camere per la stagionatura e l'asciugamento dei salumi, nonché un deposito. Al secondo livello sfalsato v'è una cella per l'asciugamento, una per la stagionatura e una per il deposito dei prodotti che escono dal locale pressa.
Nel settore produttivo sono occupati 7 macellai qualificati, di cui uno al 50 %, 3 operai semiqualificati, 5 aiuti macellai, 1 addetto alla pulizia, 1 apprendista e 5 donne a ore (pari a 2 unità lavorative a tempo pieno). Nel settore commerciale sono invece occupati una segretaria a metà tempo, 2 autisti e 2 rappresentanti.
Gli orari di lavoro del salumificio sono: il lunedì 06.30-18.00; martedì 07.00-17.30; mercoledì e giovedì 07.00-18.00 e venerdì 07.00-12.00.
Nel salumificio vengono macellati ogni settimana 70 maiali, un vitello e 4 mucche. La produzione settimanale ammonta a 60 q di prodotti freschi. Gli animali vengono forniti il lunedì mattina, con un grosso autocarro. L'evacuazione degli scarti ha luogo lunedì, mercoledì e venerdì a mezzo di autocarri di medie dimensioni e di furgoni. Ogni giorno sul lato NE dello stabilimento vi sono inoltre almeno un paio di altri movimenti di camion che portano carne fresca o asportano prodotti finiti.
La cifra d'affari del salumificio e della macelleria negli ultimi anni ha superato abbondantemente i 5 milioni di franchi (quota parte della macelleria 8-10 %).
B. Nell’asserito intento di adeguare il salumificio alle nuove normative della CEE, il 18 febbraio 1993 __________ ha chiesto al municipio il permesso di ampliare lo stabilimento, aggiungendovi una nuova ala sul lato NE. L'aggiunta, stando al progetto inoltrato, è costituita da un corpo edilizio di circa 20 m x 13 x 10,05, suddiviso su quattro livelli, di cui uno completamente interrato (di maggiori dimensioni). In essa verrebbero sistemati gli spogliatoi del personale, una nuova, capiente cella di congelamento (piano interrato), locali per la lavorazione delle carni, il lavaggio ed il deposito delle bacinelle, celle per i cascami e la carne fresca (PT), celle per l'asciugamento (1. piano) e celle per la stagionatura (2. piano).
Alla domanda si sono opposti i ricorrenti citati ingresso, proprietari di fondi confinanti (part. n. __________ RT: __________; n. __________ RT: __________), contestando l'intervento dal profilo della conformità di zona, degli indici, delle distanze, delle immissioni moleste, dei posteggi e dell'inserimento estetico.
C. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 2 agosto 1993 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini qui ricorrenti.
L'autorità comunale ha ritenuto in particolare che l'attività del salumificio fosse conforme alla destinazione della zona del nucleo; zona, che oltre agli insediamenti abitativi ammette anche attività commerciali ed artigianali che non turbano la tranquillità nelle ore notturne e nei giorni di riposo e che sono tollerabili nell'altro tempo, come piccoli laboratori di falegname, da fabbro e da meccanico. Abbondanzialmente, il municipio ha inoltre ritenuto che l'ampliamento rientrasse comunque nei limiti ammessi dall'art. 70 LALPT.
D. Con giudizio 3 ottobre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Assunte le prove, il Governo ha in sostanza condiviso l'assunto del municipio di __________ circa la conformità di zona dello stabilimento. Esso ha in particolare ritenuto che l'attività dello stabilimento fosse di tipo artigianale, essendo in gran parte svolta ancora manualmente. L’intervento, stando al Consiglio di Stato, avrebbe comunque dovuto essere autorizzato anche nel caso in cui lo stabilimento fosse da considerare industriale. In quanto volto a migliorare la qualità del processo produttivo, l’ampliamento potrebbe infatti beneficiare di un’autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 70 cpv. 2 LALPT. Respinte le ulteriori censure sollevate dagli insorgenti in relazione agli indici, alle immissioni, alle distanze ed ai posteggi, il Governo ha pertanto confermato la controversa licenza.
E. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venisse annullato assieme alla licenza avversata.
Rievocati gli accertamenti esperiti dalla precedente istanza, i ricorrenti hanno negato che lo stabilimento potesse ancora essere considerato di natura artigianale: viste le dimensioni, si tratterebbe di una vera e propria industria, incompatibile con la destinazione assegnata alla zona del nucleo. Contrariamente a quanto assunto dalle precedenti istanze, l'aggiunta non potrebbe essere autorizzata nemmeno in base all'art. 70 cpv. 2 LALPT. L'ampliamento, hanno soggiunto i ricorrenti, sarebbe eccessivo dal profilo delle volumetrie, aggraverebbe i momenti di contrasto con la zona di utilizzazione e comporterebbe un intollerabile sorpasso dell'indice di sfruttamento prescritto per la zona. Esso pregiudicherebbe inoltre gli obbiettivi della vicina zona di protezione monumentale. Disattese sarebbero infine le prescrizioni sulle distanze tra edifici e sui posteggi, nonché le disposizioni della LPAmb sulle immissioni foniche (rumore dei ventilatori e del traffico di autocarri) ed atmosferiche (odori).
F. Con sentenza 26 giugno 1996 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto in minima parte l’impugnativa in esame, subordinando la licenza edilizia alla condizione che il carico e lo scarico delle merci e degli animali iniziasse dopo le 0700.
Questo tribunale ha anzitutto ritenuto che lo stabilimento da ampliare non fosse conforme alla funzione assegnata alla zona del nucleo. Preso atto delle indicazioni quantitative fornite dal resistente in merito alle dimensioni dell’ampliamento, esso ha nondimeno ritenuto date le premesse per rilasciare una licenza edilizia fondata sulla facilitazione prevista dall’art. 70 cpv. 2 LALPT.
L’aggiunta è stata peraltro ritenuta conforme alle disposizioni della LPAmb, dell’OIF e dell’OIAt.
G. Con sentenza 18 febbraio 1997 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudizio, accogliendo il ricorso di diritto pubblico inoltrato contro di esso dai vicini opponenti.
Respinte le censure sollevate dai ricorrenti con riferimento all’applicabilità delle norme riguardanti l’indice di sfruttamento nella zona dei nuclei, il Tribunale federale ha in sostanza ritenuto che gli atti non permettessero di verificare il fondamento delle contestazioni relative agli aspetti quantitativi dell’ampliamento. Di conseguenza, ha annullato la sentenza di questo tribunale in quanto fondata su accertamenti incompleti, retrocedendogli gli atti per nuova decisione previa completazione dell’istruttoria.
H. Il 3 giugno 1997, il resistente __________ ha versato agli atti un calcolo dettagliato delle volumetrie e della SUL, rispettivamente uno studio sulle immissioni d’ombra derivanti dall’ampliamento. Questo calcolo stabiliva in 967.30 mq la SUL del salumificio esistente ed indicava che quella dell’ampliamento, esclusi i locali per la stagionatura del salumificio esistente e quelli per il congelamento della parte nuova, avrebbe raggiunto i 286.11 mq. Il volume SIA dell’attuale stabilimento era fissato in 7’140.92 mc, mentre quello dell’aggiunta, non comprensivo del secondo piano e di quello interrato, avrebbe dovuto ammontare a 2’092.72 mc.
I. A seguito dell’udienza di conciliazione tenutasi l’8 settembre 1997 davanti a questo tribunale, il 19 novembre 1997 il resistente ha proposto di ridurre le dimensioni dell’aggiunta, rinunciando a sfruttare il piano cantina ed il secondo piano. Un nuovo calcolo della SUL e delle volumetrie prodotto in quell’occasione fissava la SUL del salumificio esistente a mq 1’356.36 ed a mq 416.44 quella dell’ampliamento. Le volumetrie indicate dal precedente calcolo rimanevano invece invariate.
K. In sede di conclusioni i ricorrenti hanno lamentato l’insufficienza degli accertamenti esperiti, contestando in particolare l’attendibilità dei calcoli allestiti dal progettista. Hanno inoltre sostenuto la necessità di sottoporre la variante riduttiva ad una nuova procedura di rilascio del permesso, contestando nel contempo l’indispensabilità dell’ampliamento e dolendosi delle immissioni prodotte dal vecchio stabilimento e dalla nuova ala.
Il resistente si è invece confermato nelle tesi addotte in precedenza, mentre l'autorità cantonale ed il municipio non hanno formulato particolari osservazioni.
L. Posteriormente all’inoltro delle conclusioni, il giudice delegato ha constatato che nelle more della procedura di ricorso lo stabilimento esistente era stato ampliato in misura non trascurabile sul lato W. Ha quindi chiesto al resistente di rielaborare i calcoli della SUL e delle volumetria allestiti, tenendo conto dell’aggiunta che aveva nel frattempo realizzato su quel lato in base alla licenza 5 gennaio 1998 rilasciatagli dal municipio all’insaputa di questo tribunale.
Dando seguito alla richiesta, il 4 dicembre 1998 il resistente ha prodotto nuovi calcoli, fondati su un rilievo aggiornato della situazione esistente, che fissavano in mq 1’522.93, rispettivamente mc 7’666.66 la SUL e la volumetria dello stabilimento ampliato sul lato W. Nello stesso tempo ha corretto in mq 450.58 la SUL dell’aggiunta prevista sul lato E. Ponendo la SUL e la volumetria di entrambe le aggiunte a confronto con quelle dello stabilimento esistente, i nuovi calcoli facevano stato di un aumento percentuale del 36% per la SUL, rispettivamente del 31.8% per la volumetria.
M. Resosi verosimilmente conto delle dimensioni ancora eccessive del controverso intervento, l’8 febbraio 1999 il resistente ha proposto un ulteriore ridimensionamento dell’aggiunta prevista sul lato E, presentando una variante che riduceva a metà la volumetria del primo piano. Il nuovo calcolo indicava un incremento del 30% della SUL e del 24.5% della volumetria.
Prendendo posizione su questa ulteriore proposta, i ricorrenti hanno ribadito le contestazioni sollevate in precedenza, obiettando in particolare che si tratterebbe di un nuovo progetto, che non sarebbe dimostrata la necessità dell’ampliamento, che mancherebbero indicazioni in merito alle immissioni, che i calcoli della SUL e delle volumetrie sarebbero inaffidabili e che l’aggiunta disattenderebbe sia le prescrizioni dell’OIF applicabili alle zone con grado di sensibilità II, sia quelle della legge cantonale sulla protezione dei beni culturali.
Gli altri interessati hanno rinunciato a presentare osservazioni.
O. In sede di redazione del presente giudizio, è emerso che l’anno scorso il resistente ha acquistato il fondo (part. n. __________ RT) che confina verso S con il sedime oggetto del controverso ampliamento. Invitato a pronunciarsi in merito alla rilevanza di questo fatto nuovo per rapporto alle contestazioni sollevate dai ricorrenti a proposito dell’ubicazione dell’accesso veicolare, il resistente ha presentato un’ennesima variante che prevede di eliminare l’accesso previsto a ridosso del confine verso il fondo dei ricorrenti, spostandolo sul versante opposto dell’aggiunta, lungo il confine del fondo acquistato.
Considerato, in diritto
Il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono invero pacifiche.
2.1. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli ulteriori accertamenti esperiti da questo tribunale (art. 18 PAmm). Non occorre procedere a verifiche peritali dei calcoli relativi all’entità dell’ampliamento prodotti dal resistente. La loro attendibilità può essere verificata anche da parte di questo tribunale sulla base dei piani. Le contestazioni sollevate al riguardo dai ricorrenti vanno disattese poiché omettono di considerare le risultanze dei rilievi planimetrici dello stabilimento esistente prodotti in questa sede dal resistente (piani n. 188/20-22).
2.2. Oggetto del presente giudizio è la decisione con cui il Consiglio di Stato ha stabilito che la licenza edilizia 2 agosto 1993 rilasciata dal municipio di __________ al resistente per l’ampliamento del suo salumificio è conforme al diritto.
Con variante del febbraio 1999 prodotta in questa sede il resistente ha tuttavia dichiarato di ridimensionare il progetto approvato a suo tempo, rinunciando a costruire il piano interrato, il secondo piano e metà del primo piano. I ricorrenti hanno chiesto che la modifica fosse sottoposta ad una nuova procedura di rilascio del permesso.
2.2.1. Giusta l’art. 16 LE, la pubblicazione deve essere ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso della procedura di approvazione o successivamente. Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali, soggiunge la norma, è sufficiente la procedura della notifica. Differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile non soggiacciono a nessuna formalità.
La norma mira in primo luogo a salvaguardare il diritto di essere sentito di eventuali opponenti, offrendo loro la possibilità di contestare le modifiche apportate al progetto inizialmente inoltrato. Soggiacciono quindi all’obbligo di pubblicazione tutte le modificazioni suscettibili di pregiudicare interessi di terzi tutelati dal diritto pubblico (DTF 99 I 346; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 16 LE, N. 901).
2.2.2. Nell’evenienza concreta, l’ultima modifica proposta dal resistente si traduce in una consistente riduzione dell’altezza fuori e sotto terra della costruzione, che viene ridimensionata dal profilo della SUL e della volumetria mediante l’eliminazione del piano interrato, del secondo piano e di metà del primo piano.
Al di là di queste modifiche, il progetto rimane comunque immutato nelle sue caratteristiche essenziali. La destinazione, l’ubicazione, le distanze dai confini e l’espressione architettonica dell’aggiunta rimangono invariate. Considerata la sua natura meramente riduttiva, ben si può ammettere che si tratti di una variante non soggetta a particolari formalità di pubblicazione, in quanto comportante differenze insuscettibili di pregiudicare interessi di terzi che non siano già stati toccati dalla domanda iniziale.
Va quindi respinta la domanda di ripetizione della procedura avanzata dai ricorrenti, che hanno peraltro potuto prendere conoscenza dei cambiamenti proposti e formulare le loro osservazioni, esercitando compiutamente i loro diritti di difesa.
Dopo l’inoltro delle conclusioni il resistente ha chiesto a questo tribunale di tener conto delle modifiche del PR, che sono state recentemente adottate dal consiglio comunale. Queste modifiche sono tuttavia inapplicabili, poiché non sono ancora state approvate dal Consiglio di Stato (art. 37 LALPT). La richiesta va quindi disattesa.
Fondandosi sulla facoltà che l'art. 23 LPT riserva al diritto cantonale di prevedere eccezioni al principio della conformità di zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, il seguente capoverso della norma in esame ha tuttavia introdotto la possibilità di autorizzare ampliamenti e migliorie tecniche nel processo produttivo di edifici ed impianti esistenti in contrasto con la funzione assegnata alla zona di situazione. La facilitazione è stata subordinata alla condizione che la destinazione difforme non sia di grave pregiudizio alla zona di utilizzazione e che siano rispettate le altre disposizioni del PR.
4.1.1. Il beneficio in rassegna può essere accordato soltanto una tantum. Ampliamenti a tappe possono essere autorizzati unicamente nella misura in cui la somma delle singole aggiunte non travalica i limiti dell’ampliamento che può essere ammesso nel quadro di un unico intervento. Diversamente, si giungerebbe a vanificare qualsiasi limitazione degli ampliamenti ammissibili (cfr. DTF 113 Ib 224 consid. 4d in fine; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 71/72 LALPT, N. 542).
4.1.2. Per beneficiare della facilitazione introdotta a favore delle costruzioni esistenti in contrasto con il principio della conformità di zona, occorre anzitutto che l'ampliamento si mantenga in un rapporto di subordinazione con l'opera preesistente. Non deve in particolare sovvertirne l'identità. Tanto dal profilo qualitativo, quanto dal profilo quantitativo, l'aggiunta non deve essere tale da far apparire la costruzione risultante come una nuova opera edilizia (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 70 LALPT, N. 516 seg.; Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, II. ed., § 135 N. 3 e 4a). Utili indicazioni possono essere dedotte, per analogia, dal concetto di ampliamento elaborato dalla giurisprudenza nell'ambito dell'applicazione dell'art. 24 cpv. 2 LPT.
4.1.3. Come detto, l'agevolazione prevista dall'art. 70 cpv. 2 LALPT presuppone inoltre che le costruzioni esistenti in contrasto con la destinazione assegnata alla zona di utilizzazione non arrechino un grave pregiudizio alla funzionalità della zona. Determinante non è tanto l'importanza del contrasto fra la destinazione della costruzione esistente e la funzione assegnata alla zona di utilizzazione, quanto piuttosto la gravità del pregiudizio che la destinazione difforme arreca alla zona di situazione dell'opera edilizia (STA 29.2.96 in re B. & Co; Scolari, op. cit., ad art. 70 LALPT; N. 518). L’ampliamento non deve in altri termini compromettere le possibilità di utilizzare la zona conformemente alla sua funzione. Diversamente da quanto dispone l’art. 39 RLE per le trasformazioni importanti, ma non sostanziali, di edifici ed impianti esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva, l’art. 70 cpv. 2 LALPT si limita ad esigere che la destinazione difforme non sia di grave pregiudizio alla zona di utilizzazione. Anche se non pretende esplicitamente che il contrasto non pregiudichi in modo apprezzabile l’interesse pubblico o quello dei vicini, la norma in esame esige comunque che gli ampliamenti autorizzati in deroga al principio della conformità di zona tengano debitamente conto degli interessi dei vicini, evitando di pregiudicare in misura significativa le possibilità di fruire dei loro fondi in conformità della funzione prevista per la zona di situazione.
4.1.4. Il rilascio di un'autorizzazione fondata sull'art. 70 cpv. 2 LALPT è infine subordinato al rispetto di tutte le altre disposizioni del PR (indici, distanze, altezze ecc.) La norma succitata permette infatti di derogare soltanto al principio della conformità di zona. Non abilita l'autorità a concedere anche deroghe agli altri parametri edilizi.
4.1.5. A differenza di quanto esige l’art. 75 LALPT per le trasformazioni parziali di costruzioni esistenti fuori della zona edificabile in contrasto con la funzione assegnata alla zona di situazione, l’art. 70 cpv. 2 LALPT non subordina l’autorizzazione per ampliamenti alla dimostrazione dell’indispensabilità dell’interven-to ai fini della continuazione dell’utilizzazione attuale. Derogando al principio della conformità di zona, anche le facilitazioni fondate sull’art. 70 cpv. 2 LALPT devono comunque essere sorrette da una situazione di necessità suscettibile di giustificare l’eccezione. Lo esigono i principi generali che regolano la concessione di deroghe.
4.2. In concreto, l’ampliamento previsto dal progetto approvato con la licenza qui impugnata è risultato di dimensioni superiori a quelle ammissibili in base all’art. 70 cpv. 2 LALPT. L’aumento della volumetria e della SUL è in effetti risultato tale da alterare in misura eccessiva l’identità dello stabilimento preesistente. Le deduzioni tratte da questo tribunale nel precedente giudizio in base ad una sommaria verifica delle indicazioni fornite dal resistente non possono quindi essere confermate.
4.2.1. Per rimediare al difetto riscontrato in esito ad un controllo più approfondito dell’effettivo incremento della volumetria e della SUL, il resistente ha proposto di ridurre l’entità dell’aggiunta prevista sul lato E in modo da scendere al di sotto del limite del 30% ammesso dalla prassi consolidatasi attorno al concetto di ampliamento di cui all’art. 24 cpv. 2 LPT. Tenuto conto che lo stabilimento è stato nel frattempo ampliato sul lato W, la riduzione si è per finire tradotta nell’eliminazione del piano interrato, del secondo piano e di metà del primo (variante 1999). Stando ai calcoli allestiti dallo stesso resistente, l'aggiunta prevista sul lato E, cumulata con quella realizzata sul lato opposto (W), comporterebbe un incremento della volumetria pari al 24.5%. La SUL aumenterebbe invece del 30%. I calcoli, sottoposti ad un’accurata verificati da parte di questo tribunale sulla scorta dei piani di rilievo della situazione esistente (attendibili in quanto conformi alle indicazioni della mappa catastale), possono essere ritenuti esatti se si omette di considerare che l'ampliamento in contestazione verrebbe a sorgere al posto dell’attuale magazzino. L’aumento percentuale dei parametri in questione è invece inferiore (volumetria: + 19.81%; SUL: 23.65%) se si considera che questo manufatto verrebbe demolito per far posto alla nuova ala. Ipotesi questa che impone di sottrarre dalla volumetria (mc 1555.94 + 262.21 = 1818.15) e dalla SUL (mq 363.4 + 72.10 = 435.5) complessive delle due aggiunte i dati relativi a tale fabbricato (volume = mc 350.89 ; SUL = mq 92.34).
Tutto sommato, dal profilo della volumetria e della SUL, ben si può ora affermare che l'ampliamento previsto sul lato E, ridotto nei limiti indicati dalla variante 1999, non sovverta l'identità delle costruzioni esistenti. Non appare quindi fuori luogo ritenere che l’incremento di questi parametri rientri nei limiti ammessi dalla giurisprudenza e dalla dottrina consolidatesi attorno all’art. 24 cpv. 2 LPT.
4.2.2. Soddisfatta appare pure la condizione posta dall'art. 70 cpv. 2 LALPT con riferimento al pregiudizio arrecato alla zona di utilizzazione dallo stabilimento esistente. L'ampliamento ha infatti per oggetto una costruzione che dal profilo della destinazione non pregiudica in misura rilevante la funzione della zona in cui sorge. Vero è che le ripercussioni ingenerate nell'ambiente circostante dal salumificio non sono del tutto irrilevanti. Le immissioni foniche (traffico) ed atmosferiche (odori) derivanti dalla sua attività sono senz’altro percettibili.
La valutazione di natura pianificatoria, operata dall'autorità comunale in ordine alla gravità del pregiudizio arrecato alla zona di utilizzazione, regge tuttavia alla critica dei ricorrenti. Ritenendo che questi inconvenienti non siano di grave nocumento alla zona di utilizzazione, il municipio non ha affatto abusato della latitudine di giudizio riservatagli dall'art. 70 cpv. 2 LALPT ai fini dell'individuazione del contenuto precettivo del concetto giuridico indeterminato insito nel termine "grave pregiudizio". Non può invero essere disatteso che prima dell'introduzione della domanda di costruzione nessuno si era mai lamentato delle ripercussioni negative derivanti dallo stabilimento in oggetto. Persino i ricorrenti non avevano mai sollevato obiezioni al riguardo.
L'attività del salumificio non compromette, peraltro, in misura rilevante la funzione residenziale, commerciale ed artigianale assegnata alla zona di utilizzazione del nucleo. Non turba in particolare "la tranquillità nelle ore notturne e nei giorni di riposo" ed è tutto sommato "tollerabile nell'altro tempo" (cfr. art. 14 NAPR).
4.2.3. Il Tribunale federale, nel giudizio di rinvio, ha imposto di considerare anche le immissioni foniche ed atmosferiche derivanti dall’attività del salumificio e l’ombra proiettata dell’aggiunta sul fondo del ricorrente __________ al fine di operare una valutazione globale di tutti i fattori in gioco.
Riconsiderato l’ampliamento alla luce del predetto giudizio, questo tribunale reputa che anche la variante 1999 non tenga sufficientemente conto degli interessi dei ricorrenti. Valutato il progetto ridimensionato nel suo insieme, non si può in effetti fare a meno di rilevare come gli inconvenienti che l’ampliamento arreca ai fondi dei ricorrenti non vengano contenuti nei limiti dello stretto indispensabile. Al fine di ridurre le dimensioni dell’aggiunta il resistente ha fra l’altro rinunciato a realizzare il piano interrato previsto dal progetto iniziale ed ha ridotto il numero dei piani fuori terra. Per limitare l’impatto sui fondi vicini avrebbe tuttavia dovuto mantenere il piano interrato, trasferendovi le celle di asciugamento del primo piano ed i magazzini con le celle dei cascami e della carne fresca attualmente previste a pianterreno. L’ingombro del piano fuori terra si sarebbe così ridotto agli spazi destinati allo scarico ed alla pesatura delle merci, alla lavorazione della carne ed al lavaggio delle bacinelle, con conseguente, significativa riduzione degli inconvenienti cagionati ai fondi dei ricorrenti dall’ampliamento. Vero è che questa modifica avrebbe determinato un aumento dei costi di costruzione. Posto a confronto con i vantaggi derivanti ai ricorrenti dal minor ingombro dell’edificio fuori terra e tenuto conto del carattere eccezionale dell’autorizzazione sollecitata dal resistente, il maggior costo non sarebbe tuttavia apparso inesigibile.
In quest’ordine di idee, anche l’accesso per i fornitori, previsto a ridosso del confine verso i fondi dei ricorrenti avrebbe potuto essere spostato sul lato opposto dell’ala in contestazione, lungo il confine con la part. n. __________ RT, che è stata nel frattempo acquistata dal ricorrente. L’acquisto di questo fondo, perfezionato dopo la decisione del Consiglio di Stato, ma prima della presentazione della variante 1999, qui in esame, ha di fatto reso insostenibile la prevista ubicazione dell’accesso veicolare. Nulla impediva infatti al resistente, nell’ambito dell’ultima rielaborazione del progetto, di spostarlo a ridosso del fondo acquistato, in modo da evitare ai ricorrenti le immissioni derivanti dall’accesso. L’ultima variante, presentata dal resistente appena gli è stata prospettata questa eventualità, ne è la prova lampante.
Pur valutando positivamente la disponibilità progressivamente dimostrata dal resistente a ridimensionare l’aggiunta, le rielaborazioni del progetto presentate in questa sede non permettono di ritenere date le premesse per la concessione di una deroga. Ai fini del rilascio di un permesso eccezionale retto dall’art. 70 cpv. 2 LALPT, non è infatti sufficiente che l’ampliamento risulti dettato da una situazione di necessità, suscettibile di giustificare la concessione di una deroga al principio della conformità di zona. Occorre anche che le soluzioni architettoniche concretamente proposte appaiano sorrette da un interesse prevalente su quello dei vicini. Presupposto, questo, che non appare soddisfatto né per quel che attiene la scelta di edificare l’aggiunta interamente fuori terra, eliminando il piano interrato originariamente previsto, né per quanto concerne l’accesso dei fornitori, mantenuto a ridosso del fondo dei ricorrenti anche dopo l’acquisto della part. n. __________ RT da parte del resistente.
4.2.4. Il principio di proporzionalità vieta di respingere domande di costruzione non conformi al diritto, quando al difetto può essere facilmente posto rimedio, subordinando la licenza edilizia ad opportune clausole accessorie.
Nell’evenienza concreta, non sono tuttavia date le premesse per procedere in tal modo. Le difformità di cui si è detto sopra non possono infatti essere facilmente corrette mediante clausole accessorie. Il trasferimento nel sottosuolo dei magazzini e dei depositi del pianterreno e del primo piano, la riduzione del piano fuori terra ai locali indispensabili per la ricezione dei fornitori e lo spostamento dell’accesso a ridosso del confine verso la part. n. __________ RT richiedono infatti una rielaborazione della variante febbraio 1999 che supera manifestamente i limiti di una correzione suscettibile di essere definita mediante semplici condizioni. L’ennesima variante inoltrata dal resistente non può essere presa in considerazione a tal fine, perché, oltre ad avvicinare l’ampliamento al fondo dei ricorrenti __________, mantiene il fabbricato interamente fuori terra.
4.2.5. Già per queste considerazioni, la licenza edilizia e la decisione governativa impugnate vanno quindi annullate siccome irrimediabilmente travalicanti i limiti posti dall’art. 70 cpv. 2 LALPT.
Per completezza, si può ancora rilevare che per gli altri aspetti messi in discussione dai ricorrenti l’ampliamento non sarebbe di per sé contrario al diritto. L’aggiunta ridimensionata sarebbe in particolare conforme alle disposizioni della legislazione federale sulla protezione dell’ambiente. A tal proposito andrebbero in sostanza riprese le considerazioni sviluppate da questo tribunale nel precedente giudizio. Non potendo comunque giovare alla causa del resistente, il Tribunale cantonale amministrativo si limita a rinviarvi, rinunciando a riproporle in esteso.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando le decisioni delle precedenti istanze.
La tassa di giustizia e le ripetibili vanno poste a carico del resistente in quanto soccombente.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 22, 23 LPT; 70 LALPT; 5, 10, 14, 15 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza, sono annullate:
1.1. la licenza edilizia 2 agosto 1993 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per l’ampliamento del salumificio;
1.2. la decisione 3 ottobre 1995 (n. 5389) del Consiglio di Stato;
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.- sono a carico del resistente, che rifonderà fr. 3’000.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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