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Numero d'incarto:
52.1997.61
Data decisione, Autorità:
26.05.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00061
Lugano
26 maggio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 18 marzo 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 25 febbraio 1997 del municipio di __________ in tema di
scioglimento del rapporto d'impiego;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la scuola elementare
di __________ consta di 5 sezioni affidate a 5 docenti;
che, all'inizio di quest'anno, l'autorità cantonale ha
constatato che il numero degli allievi previsti per l'anno scolastico 1997/98 sarebbe
stato insufficiente per mantenere le 5 classi;
che il 25 febbraio 1997 l'ispettore di circondario ha
pertanto invitato il municipio di __________ a notificare ad un docente la
disdetta del rapporto d'impiego per soppressione del posto;
che con risoluzione 25 febbraio 1997, notificata il 4 marzo seguente,
l'esecutivo comunale ha disdetto, "a titolo cautelativo", il rapporto
d'impiego di tutti i docenti;
che contro questa decisione __________, docente da __________
anni presso la locale scuola elementare, è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento per motivi che non
occorre qui evocare;
che il Dipartimento istruzione e cultura, invitato a
pronunciarsi sul gravame, è intervenuto in lite per il tramite del Consiglio di
Stato, sollecitando l'accoglimento del ricorso con osservazioni del 9 aprile
1997;
che con risoluzione 23 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha
nel frattempo deciso di mantenere le 5 sezioni di scuola elementare;
che, preso atto di questa determinazione, il 7 maggio 1997 il
municipio di __________ ha pertanto revocato le disdette notificate ai docenti;
che contemporaneamente l'autorità comunale ha chiesto al Tribunale
cantonale amministrativo di stralciare il ricorso dai ruoli siccome divenuto
privo d'oggetto;
che il municipio ha comunque chiesto che le spese e le
ripetibili venissero poste a carico del Consiglio di Stato;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel
merito di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3
PAmm);
che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
è fissata secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è quindi
dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm);
che il rapporto d'impiego dei docenti comunali è retto dalla
LOrd (art. 1 LOrd);
che giusta l'art. 65 LOrd, contro le decisioni dei municipi è
dato ricorso al Consiglio di Stato;
che le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione
della LOrd sono definitive, riservate le disposizioni degli art. 67 e 68 della
medesima legge (cfr. art. 66 cpv. 2 LOrd);
che l'art. 67 cpv. 1 LOrd dispone che il dipendente ha
diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo:
-
contro le
decisioni di sospensione dall'impiego in caso d'inchiesta (art. 38 LOrd);
-
contro le
sanzioni disciplinari più gravi della multa inflittegli dall'autorità (art. 32
cpv. 1 lett. c-f LOrd);
-
contro le
decisioni di disdetta del rapporto d'impiego (art. 60 LOrd);
che l'art. 67 cpv. 1 LOrd si limita ad indicare le decisioni
deducibili al Tribunale cantonale amministrativo ratione materiae, adottate in
applicazione della LOrd;
che la norma in questione non sovverte l'ordinamento generale
delle competenze sancito dagli art. 65-66 LOrd; non introduce in particolare la
possibilità di impugnare direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo
le decisioni rese dai municipi negli ambiti summenzionati;
che, contrariamente a quanto si potrebbe ritenere in base ad
un'affrettata lettura della norma suddetta, le decisioni rese dai municipi in
base alla LOrd vanno quindi in ogni caso impugnate davanti al Consiglio di
Stato secondo la regola generale sancita dall'art. 65 LOrd;
che i giudizi resi dal Consiglio di Stato quale istanza di
ricorso sono ulteriormente deducibili davanti al Tribunale cantonale
amministrativo se hanno per oggetto un provvedimento enumerato dall'art. 67
cpv. 1 LOrd;
che il ricorso interposto da __________ contro la disdetta
del rapporto d'impiego notificatagli dal municipio di __________ andava
pertanto insinuato al Consiglio di Stato;
che l'errata indicazione dei mezzi d'impugnazione contenuta
nel provvedimento censurato nulla muta a questa conclusione, stante che la
competenza è fissata in modo inderogabile dalla legge;
che, con risoluzione 7 maggio 1997 il municipio ha comunque
revocato la decisione impugnata;
che la revoca della decisione impugnata rende privo d’oggetto
il ricorso in esame;
che la revoca del provvedimento censurato è configurabile
come acquiescenza;
che, essendo a sua volta assimilabile a soccombenza, la mera
acquiescenza basta a giustificare l’assegnazione di ripetibili all’insorgente;
che queste vanno poste a carico del comune autore della decisione
impugnata;
che il fatto che il municipio di __________ sia stato
chiaramente indotto dall’autorità cantonale a pronunciare la disdetta in contestazione
non permette di porre le ripetibili a carico del Cantone, poiché la
responsabilità della decisione censurata ricade comunque sull’autorità che l’ha
formalmente adottata;
che, visto l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa
di giustizia;
visti
gli art. 3, 4, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è privo
d’oggetto.
-
Il comune di __________
rifonderà al ricorrente fr. 900.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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