AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.62
Data decisione, Autorità: 09.05.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00062
Lugano 9 maggio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 marzo 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 14 marzo 1997 del Dipartimento delle opere sociali che revoca all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di farmacista;
vista la risposta 16 aprile 1997 del Dipartimento delle opere sociali;
preso atto delle osservazioni:
30 aprile 1997 del ricorrente;
5 maggio 1997 del Dipartimento delle opere sociali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il dr. __________, qui ricorrente, è titolare di una farmacia situata nel centro di __________.
Agli inizi del 1993, il farmacista cantonale aggiunto ha constatato che nel corso del 1992 il dr. __________ aveva acquistato 1206 g di anfetamina solfato, vendendoli senza tenere le dovute registrazioni.
L'inchiesta avviata dall'autorità penale in collaborazione con quella di polizia sanitaria ha permesso di accertare che tra il 1. aprile 1983 ed il 23 marzo 1993 il dr. __________ aveva acquistato e venduto almeno 6936 g di sostanze stupefacenti, omettendo di registrare i relativi movimenti negli inventari trasmessi alle competenti istanze di controllo.
Destinatari dei prodotti così dispensati sarebbero stati corridori ciclisti. Il prezzo sarebbe stato quello di listino. Nell'agire del ricorrente non vi sarebbe quindi stato fine di lucro.
B. Per i fatti summenzionati, il Dipartimento delle opere sociali ha sospeso il ricorrente a titolo cautelare dall'esercizio della professione a far tempo dal 26 maggio 1996. Con atto d'accusa del 13 dicembre 1993 il Procuratore Pubblico, dal canto suo, l'ha invece deferito davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________ per infrazione aggravata alla LFStup. Reato per il quale il presidente di quella Corte, con sentenza 14 giugno 1996, ha condannato il ricorrente alla pena di 18 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni.
C. Preso atto del giudizio penale e sentito il ricorrente, il 10 novembre 1996, la Commissione di vigilanza sanitaria si è espressa in favore di una revoca dell'autorizzazione al libero esercizio della professione di farmacista a tempo indeterminato.
Raccolte le osservazioni formulate dal ricorrente sul preavviso in questione, con decisione 14 marzo 1997 il Dipartimento delle opere sociali ha revocato l'autorizzazione al libero esercizio della professione a tempo indeterminato.
D. Contro questa risoluzione, il dr. __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la revoca dell'autorizzazione venga limitata alla durata della sospensione cautelare.
Il ricorrente rimprovera all'autorità cantonale di essersi scostata indebitamente dagli accertamenti vincolanti del giudice penale relativi "alla mancata consapevolezza del farmacista in merito alla portata del mutamento delle disposizioni vigenti in materia" di dispensazione di quel particolare tipo di sostanze stupefacenti. Nega inoltre che la superficialità (leggerezza) con cui ha agito possa essere considerata un'aggravante in ambito disciplinare, allorché è stato considerata alla stregua di un'attenuante dal giudice penale.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle opere sociali con argomenti che verranno ripresi qui appresso.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
a) se le condizioni previste per la sua concessione non sono (più) soddisfatte
b) in caso di grave negligenza, di azioni immorali o di rilascio di certificati falsi, di ripetuta inosservanza dei doveri professionali oppure per continuate gravi violazioni delle disposizioni di legge, segnatamente quelle previste dal titolo II, nonché delle norme deontologiche.
La norma succitata disciplina tanto la revoca dell'autorizzazione al libero esercizio per motivi amministrativi (lett. a), quanto la revoca per motivi disciplinari (lett. b).
La revoca per motivi amministrativi non presuppone un'infrazione punibile con sanzione disciplinare. E' sufficiente che vengano meno le condizioni poste dall'art. 56 LSan per il rilascio dell'autorizzazione; in particolare quelli relativi alla buona reputazione e quelli riferiti al possesso delle qualità psichiche e fisiche necessarie all'esercizio della professione.
La revoca per motivi amministrativi è per sua natura a tempo indeterminato. Se ed eventualmente quando verranno ripristinati i requisiti decaduti è infatti imprevedibile. Essa lascia quindi all'operatore sanitario interessato l’incombenza di chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, dimostrando di godere nuovamente di buona reputazione o di aver riacquistato le facoltà psichiche e fisiche necessarie all'esercizio della professione.
La revoca per motivi disciplinari presuppone invece l'esistenza di una violazione dei doveri professionali. Essa può essere pronunciata a tempo determinato o indeterminato.
Quella a tempo determinato non è una vera e propria revoca, ma una sospensione. Scaduto il termine fissato dall'autorità, l'operatore sanitario riacquista infatti ipso iure il diritto di esercitare la professione. L’adempimento delle condizioni poste dall’art. 56 LSan per il rilascio dell’autorizzazione è dato per scontato. Non deve pertanto sollecitare il rilascio di una nuova autorizzazione.
La revoca a tempo indeterminato è invece una vera e propria revoca. L'operatore sanitario perde il diritto di esercitare la professione. Per tornare ad esercitarla deve chiedere ed ottenere una nuova autorizzazione, dimostrando di rispondere alle condizioni poste dalla legge per il rilascio.
Di decisivo rilievo ai fini del giudizio sull'adempimento del requisito della buona reputazione è l'estratto del casellario giudiziale (cfr. art. 56 cpv. 4 lett. b LSan). Non è richiesta l'incensuratezza. E' comunque richiesta l’assenza di condanne rilevanti per reati intenzionali che portino a conclusioni negative sulle garanzie di affidabilità offerte da parte di chi richiede l'autorizzazione in punto ad un corretto esercizio della professione. Condanne per reati intenzionali contrari alla dignità della professione, anche se poste al beneficio della sospensione condizionale della pena, portano di regola a conclusioni negative in merito all’adempimento del requisito in discussione, allorché mettono in luce un comportamento tale da far apparire il professionista indegno della fiducia riposta in lui dai clienti e dall’autorità.
Il ricorso va quindi respinto, già perché la revoca si giustifica come misura amministrativa fondata sulla decadenza del requisito della buona reputazione (art. 59 cpv. 2 lett. a, 56 cpv. 1 lett. b e cpv. 4 lett. b).
Una diversa conclusione porterebbe ad ammettere che un farmacista condannato da appena un anno a 18 mesi di detenzione per violazione ripetuta ed aggravata della LFStup possa chiedere ed ottenere l'autorizzazione al libero esercizio della professione: ipotesi, questa, che non appare ragionevolmente sostenibile.
5.1. La revoca a tempo indeterminato dell'autorizzazione al libero esercizio è la sanzione più grave prevista dall'ordinamento disciplinare della LSan.
Le sanzioni disciplinari previste dalla legge a carico di liberi professionisti soggetti alla vigilanza dello Stato sono essenzialmente volte a ristabilire la fiducia dei cittadini nel corretto esercizio della professione (cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N 54 B I seg.) Non perseguono finalità afflittive o risarcitorie, ma scopi di prevenzione (Rhinow / Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd, N 54 B I). Sono quindi sostanzialmente indipendenti dall'ordinamento penale. L'autorità amministrativa non è in particolare vincolata al giudizio penale (DTF 101 Ia 307 seg.; Rhinow Krähenmann, op. cit., N 54 B III).
Le sanzioni disciplinari, oltre che fondarsi su una base legale, devono essere adeguatamente commisurate alla gravità oggettiva dell'infrazione e tenere debitamente conto del grado di colpa del trasgressore. Devono insomma rispettare il principio di proporzionalità.
La revoca dell'autorizzazione al libero esercizio di una professione presuppone una violazione particolarmente grave dell'ordinamento disciplinare. La mancanza imputata al trasgressore deve essere tale da pregiudicare in modo irreparabile il prestigio e l'affidabilità del professionista (DTF 106 I a 122). Essa si impone in particolare quando sono venute a cadere i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione (Wolfers, op. cit., 189, N 33).
5.2. Nel caso concreto, l'infrazione addebitata al ricorrente è sicuramente tale da giustificare l'irrogazione della sanzione più grave prevista dall'ordinamento disciplinare della LSan. Non solo perché già si impone come misura amministrativa, ma anche perché denota una mentalità inconciliabile con le qualità morali e professionali che la legge richiede da un farmacista. La sanzione può quindi essere pronunciata anche se non è stata preceduta da altre sanzioni di minor gravità (DTF 106 Ia 122).
Anche ammettendo che il ricorrente non si sia reso esattamente conto della portata dei cambiamenti intervenuti nelle prescrizioni che regolano la dispensazione di anfetamine, dal profilo oggettivo l'infrazione commessa appare comunque molto grave. Lo evidenzia lo stesso giudice penale nella sentenza di condanna.
Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne la seconda censura sollevata dal ricorrente nei confronti della decisione qui impugnata: "leggerezza e superficialità" - afferma il giudice penale - "non sono delle scusanti: anzi !". Nessun rimprovero può quindi essere mosso all'autorità amministrativa per aver valutato questi aspetti come aggravanti.
Anche da questo profilo, la decisione dipartimentale impugnata regge alla critica dell'insorgente e va quindi confermata.
Per questi motivi,
visti gli art. 56, 59 LSan; 3, 18, 28, 60, 61, 68 seg. PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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