AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.68
Data decisione, Autorità: 30.05.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00068
Lugano 30 maggio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1° aprile 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 12 marzo 1997 (no 1193) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 16 gennaio 1997 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre;
viste la risposta 10 aprile 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 luglio 1996, alle ore 12.08, il ricorrente __________ ha circolato in territorio di __________ alla guida della vettura targata __________. Inoltratosi in un'intersezione omettendo di arrestarsi ad una segnalazione semaforica indicante luce rossa, ha così colliso con un veicolo prioritario.
B. In seguito a questi avvenimenti, con decisione 9 ottobre 1996, no 118__, il Tribunale di polizia di __________ città ha inflitto a __________ una multa di fr. 300.--, oltre ad una tassa di giudizio di fr. 150.-- e alle spese di fr. 240.--.
Tale decisione, rimasta incontestata, è pertanto cresciuta in giudicato.
C. Preso atto dei fatti sopra descritti ed esaminata la decisione resa dalle competenti autorità di __________, il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, con decisione 16 gennaio 1997, ha risolto di revocare al __________ la licenza di condurre per un periodo di un mese, in considerazione della gravità dell'infrazione commessa e dei precedenti a carico dell'interessato, già oggetto di un provvedimento amministrativo nel 1992.
D. Con ricorso 27 gennaio 1997, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della decisione impugnata.
A sostegno dell'impugnativa ha essenzialmente contestato l'accertamento dei fatti, asserendo di essersi immesso nell'intersezione allorquando la segnalazione semaforica indicava luce verde.
E. Con giudizio 12 marzo 1997, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame considerando corretto, adeguato e proporzionato alle circostanze del caso il periodo di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione.
Il Governo ha inoltre osservato di non aver motivo alcuno per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale cresciuto in giudicato.
F. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo in via preliminare che al ricorso venga concesso l'effetto sospensivo e in via principale che la risoluzione impugnata venga annullata.
A sostegno dell'impugnativa adduce in sostanza che il Consiglio di Stato ha sposato l'accertamento dei fatti del giudizio penale senza minimamente prendere in considerazione le sue argomentazioni.
Osserva quindi di non aver interposto ricorso contro la decisione penale non avendone ben compreso la portata.
Le ulteriori argomentazioni addotte dal ricorrente verranno riprese, per quanto necessario, nel seguito.
G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Di conseguenza, il ricorso, tempestivo è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
La richiesta è superflua; il ricorso a questo Tribunale ha in effetti già per legge un tale effetto (art. 47 PAmm).
3.1. A questo proposito occorre rilevare che il Tribunale federale ha recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e seg., consid. 3a) che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria e segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su rilevamenti operati mediante strumentazione tecnica e su di un rapporto allestito dalla Polizia. Ciò è il caso in particolare laddove l'interessato sapeva, o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere (come nel caso in oggetto) che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
3.2. Ora, nel caso in esame il ricorrente ha di fatto accettato il giudizio penale reso dalle autorità di __________, non avendo contro di esso inoltrato alcun ricorso. Così facendo, egli ne ha quindi implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto, motivo per il quale non è più legittimato a rimettere in discussione i fatti.
Invano contesta quindi la propria colpevolezza.
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCS).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento deve essere di almeno un mese oppure di almeno sei mesi, nel caso in cui la revoca è pronunciata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. a) e c) LCS).
In caso di concorso di infrazioni vige il principio dedotto dall'art. 68 CP, secondo il quale la revoca è pronunciata in funzione dell'infrazione più grave, la quale può essere aumentata in misura adeguata (DTF 122 II 180 e segg. consid. 5b; 120 Ib 54; 116 Ib 151).
Il quesito a sapere se in una ben precisa fattispecie il comportamento del conducente di un veicolo abbia dato luogo ad una situazione di accresciuto pericolo astratto o meno, non dipende dal genere di norme della circolazione violate, bensì dalle circostanze di fatto che caratterizzano il singolo caso concreto. Vi è da ammettere l'esistenza di un rischio astratto accresciuto allorquando sussiste la possibilità imminente di una messa in pericolo concreta o di un infortunio (DTF 118 IV 285 e segg.).
5.2 Nel caso concreto, è a ragione che il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'insorgente, immessosi in un'intersezione senza arrestarsi ad un impianto semaforico indicante luce rossa, abbia compromesso gravemente la sicurezza della circolazione realizzando la fattispecie di cui all'art. 16 cpv. 3 lett. a LCS.
L'omissione di arrestarsi ad una segnalazione semaforica indicante luce rossa comporta in effetti un'alta probabilità di incidente e costituisce pertanto un comportamento gravemente lesivo della sicurezza della circolazione stradale, per cui s'impone la revoca della licenza di condurre (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, vol. III , pag. 202 e giurisprudenza ivi citata).
Omettendo di fermarsi all'impianto semaforico indicante fermata, il ricorrente ha di fatto creato una situazione di pericolo concreto soprattutto per i conducenti prioritari sopraggiungenti che, in virtù del principio dell'affidamento, potevano confidare sul fatto che egli si sarebbe immesso nell'intersezione solo nel momento in cui il segnale luminoso commutava su luce verde.
Ben si giustifica dunque che a __________ sia revocata la licenza di condurre per la durata di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCS).
Per tutti i motivi sopraesposti, il ricorso va respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 43, 47 PAmm; 16 cpv. 2 e cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. a LCS,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione affinché fissi un nuovo periodo di revoca.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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