AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.69
Data decisione, Autorità: 09.05.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00069
Lugano 9 maggio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 aprile 1997 di
contro
la decisione 5 marzo 1997 (no. 1066) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 31 ottobre 1996 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 10 aprile 1997 del Consiglio di Stato:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 3 dicembre 1995, poco prima di mezzanotte, il ricorrente __________ circolava sulla carreggiata sud-nord dell'autostrada A2 alla guida dell'autovettura Ferrari F335 GTS, targata __________.
Giunto in territorio di __________ l'insorgente è stato inseguito da un veicolo di servizio della Polizia cantonale equipaggiato di registratore di velocità Multagraph T21. Con l'ausilio di questa apparecchiatura, gli agenti inseguitori hanno potuto accertare una chiara violazione dei limiti di velocità da parte di __________ lungo il tratto di autostrada sopra menzionato.
Al ricorrente è stata quindi immediatamente sequestrata la licenza di condurre, la quale gli è poi stata restituita un mese dopo, ossia il 4 gennaio 1996.
B. a) In seguito a questi avvenimenti, con decisione 9 febbraio 1996, no. 4704/405, il Dipartimento delle istituzioni ha inflitto a __________ una multa di fr. 910.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.-- e alle spese di fr. 40.--, per aver circolato sull'autostrada ad una velocità di 177 km/h, già dedotta la tolleranza, laddove vige una limitazione della stessa a 120 km/h.
Tale decisione è stata impugnata da __________ il 27 febbraio 1996 davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Quest'ultima autorità ha tuttavia provveduto il 5 agosto 1996 a stralciare il ricorso dai ruoli, avendo l'insorgente comunicato con lettera 23 luglio 1996 di ritirare l'impugnativa.
Di conseguenza la controversa decisione di multa è cresciuta in giudicato.
b) Atteso l'esito del procedimento penale, la Sezione della circolazione, con decisione 31 ottobre 1996, ha quindi risolto di revocare al ricorrente la licenza di condurre per un periodo di un mese e mezzo, in considerazione della grave infrazione commessa.
La decisione è stata resa in applicazione degli art. 16 cpv. 3 lett. a) e 17 cpv. 1 lett. a) LCS.
C. Il 5 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di revoca, respingendo il ricorso contro di esso interposto da __________.
Il Governo ha rilevato che nell'adozione della misura di revoca l'autorità amministrativa è di principio vincolata ai fatti così come sono stati accertati nel giudizio penale cresciuto in giudicato e che quindi le argomentazioni del ricorrente intese a mettere in dubbio tali accertamenti non possono in pratica essere prese in considerazione. Pertanto l'Esecutivo cantonale, considerando che l'insorgente si è reso protagonista del superamento di ben 57 km/h del limite di velocità e che egli, titolare di uno studio di avvocatura, non necessita della licenza di condurre per motivi professionali, ha ritenuto corretta, adeguata e proporzionata alle circostanze la durata del periodo di revoca stabilita dalla Sezione della circolazione.
D. Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando che nei suoi confronti venga pronunciato un semplice ammonimento oppure la revoca della licenza limitatamente al periodo di un mese.
Chiede pure che al ricorso sia conferito l'effetto sospensivo.
Ammette di avere nell'occasione violato il limite di velocità ma contesta di avere circolato alla velocità di 177 km/h, così come gli è stato rimproverato dalla Polizia cantonale, e di essersi in tal modo reso protagonista di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a) LCS. Afferma di avere già sollevato tale contestazione nell'ambito della procedura penale che é stata a suo tempo promossa nei suoi confronti.
Sostiene che proprio sulla questione della velocità la decisione impugnata pecca per un'errata applicazione delle norme di legge e per un erroneo apprezzamento dei fatti.
Aggiunge che la decisione penale con la quale è stato condannato al pagamento di una multa è nulla in quanto si rifà a delle direttive del DFGP in materia di controlli della velocità ormai abrogate e che come emerge pure dal tagliando di controllo della strumentazione tecnica utilizzata nell'occasione egli ha circolato ad una velocità di 147 km/h.
Conclude affermando che in ogni caso la durata del provvedimento pronunciato dalla sezione della circolazione e confermato dal Consiglio di Stato è lesivo del principio di proporzionalità.
E. Il Consiglio di Stato propone, di contro, che il ricorso sia respinto e le decisione impugnata confermata.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente discende dall'art. 43 PAmm ed è nel caso di specie pacificamente data.
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
1.2. Prima di entrare nel merito del ricorso occorre precisare che secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b).
In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und des Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni di sorta anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in re C.; STA 21. 10. 1996 in re T.).
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita dall'art. 47 cpv. 1 PAmm. Si noti in particolare che la decisione governativa qui dedotta in giudizio non dispone la revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa 7 aprile 1997 possiede già ex lege effetto sospensivo e quindi la domanda del ricorrente volta ad ottenere in questa sede analogo provvedimento va respinta in quanto priva di oggetto.
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCS).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv. 2 OAC).
Qualora venga accertato un superamento del limite di velocità massima chiaramente superiore a 30 km/h, sussiste l'obbligo per le competenti autorità cantonali di provvedere alla revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a) LCS, senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso ( DTF 119 Ib 145, consid. 2a; 118 IV 188, consid. 2b).
Tale accertamento è tuttavia contestato in questa sede dall'insorgente, il quale in sostanza afferma di aver commesso un'infrazione assai meno grave e di aver circolato nell'occasione ad una velocità di circa 147 km/h.
A questo proposito occorre rilevare che il Tribunale federale ha recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e seg., consid. 3a) che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove, come nella presente fattispecie, la decisione penale si basi essenzialmente su di un rapporto di contravvenzione allestito da degli agenti della Polizia cantonale. Ciò è il caso in particolare laddove l'interessato sapeva, o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
5.2. Nel caso in esame, il ricorrente ha in un primo tempo impugnato la decisione di multa 9 febbraio 1996 del Dipartimento delle istituzioni per poi ritirare il gravame con lettera 23 luglio 1996, provocando in tal modo lo stralcio dai ruoli della contestazione e la conseguente crescita in giudicato della predetta risoluzione.
Così facendo il ricorrente ne ha quindi implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto, motivo per il quale ora non è più legittimato a rimettere in discussione fatti già definitivamente accertati in altra sede.
A tutto questo si deve aggiungere che con il ricorso in esame l'insorgente non apporta nuovi elementi di fatto che, se considerati dall'autorità penale, avrebbero condotto quel procedimento ad avere un esito diverso da quello che ha avuto, ma si limita a proporre una diversa interpretazione dei fatti che già erano stati presi in considerazione dal Dipartimento delle istituzioni al momento dell'emanazione della sanzione. Né tantomeno si può ritenere che l'apprezzamento delle prove operato dall'istanza penale per ciò che concerne la velocità contrasti in modo palese con le misurazioni agli atti, in base alle quali di può dedurre che senz'altro __________, contrariamente a quanto da lui asserito, ha circolato nelle circostanze di luogo e di tempo sopra riferite ad un'andatura media di almeno 176,14 km/h (già dedotta la tolleranza del 10%), avendo coperto la distanza di 1'196 m nel tempo di 22 secondi.
In conclusione non sono dunque date le premesse per scostarsi dagli accertamenti operati dall'autorità penale.
Tenuto conto dei principi giurisprudenziali esposti al precedente considerando, quella commessa dall'insorgente è, a non averne dubbio, una grave violazione delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCS, ragione per la quale la revoca della licenza di condurre si impone come una misura amministrativa obbligatoria.
La nullità di una decisione può essere ammessa solo eccezionalmente qualora la stessa presenti un difetto specialmente grave e evidente o perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per conseguenza di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (cfr. A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, no. 207 e riferimenti ivi menzionati).
Nel caso di specie il semplice fatto che il Dipartimento delle istituzioni abbia richiamato nella propria decisione di multa del 9 febbraio 1996 delle direttive federali oramai superate, non comporta certo la nullità dell'intero giudizio penale. Le direttive amministrative, benché enuncino delle regole di diritto, non costituiscono una legge in questa accezione del termine. Esse sono infatti destinate esclusivamente all'amministrazione al fine di regolarne il comportamento interno; non determinano, come la legge, la situazione giuridica dei privati (cfr. A. Scolari, op. cit. no. 50). Pertanto il semplice riferimento a direttive non più attuali non costituisce certo un difetto tanto grave ed evidente da addirittura comportare l'inefficacia assoluta di una decisione, che, nel caso concreto, si fonda senz'altro su precise e vigenti disposizioni di diritto federale e pertanto soddisfa pienamente i requisiti di legalità vigenti in materia penale.
Al momento dei fatti qui in esame, __________ non aveva alcun precedente di carattere amministrativo per infrazioni alle regole della circolazione stradale.
Tuttavia, nel caso specifico, la colpa a suo carico non è affatto minima. Egli ha infatti circolato nelle circostanze di fatto e di tempo sopra citate ad una velocità manifestamente superiore a quella consentita, creando in tal modo una grave situazione di pericolo (perlomeno) astratto per la circolazione.
Inoltre l'insorgente, avvocato e titolare di uno studio legale a __________, non può vantare alcuna necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali.
Nel complesso si deve dunque concludere che tenuto conto dell'infrazione, della colpa effettiva e dell'assenza di ogni necessità a far uso del veicolo privato per motivi professionali, la commisurazione della durata della revoca operata dalle precedenti autorità appare del tutto conforme al diritto. Fissando la durata della revoca in un mese e mezzo, la Sezione della circolazione non ha di certo violato il principio della proporzionalità. Infatti, la gravità dell'infrazione commessa e della colpa a carico del ricorrente, imponeva all'autorità di prime cure di scostarsi dal minimo legale di 1 mese previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. a) LCS. Tutt'al più, scostandosi solo lievemente dal periodo minimo previsto dalla predetta disposizione, la Sezione della circolazione ha peccato per eccessiva mitezza.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3; 17 cpv. 1 lett. a) LCS; 30 cpv. 2; 33 cpv. 2 OAC; 12a LALCS; 18, 28, 60, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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