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Numero d'incarto:
52.1997.73
Data decisione, Autorità:
22.10.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00066
52.97.00073
Lugano
22 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi
a) 27
marzo 1997 di
patrocinato da avv. __________
b) 8
aprile 1997 di
Contro
la
decisione 5 marzo 1997, no. 1063, del Consiglio di Stato che respinge le
impugnative presentate dagli insorgenti avverso la risoluzione 3 ottobre 1996
con cui il municipio di __________ ha cambiato il nome di via __________ in
via __________;
viste le risposte:
al ricorso di __________;
al ricorso di __________ e __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con risoluzione del 3
ottobre 1996, pubblicata all'albo comunale dal 10 al 25 di quel mese, il
municipio di __________ ha modificato la denominazione di via __________ in via
__________, sindaco della città dal 1968 al 1984. I proprietari degli stabili
che si affacciano su questa strada sono stati informati del cambiamento
mediante lettera personale.
B. Contro questa risoluzione
sono insorti davanti al Consiglio di Stato i ricorrenti citati in ingresso,
rimproverando al municipio di essersi arrogato una competenza del legislativo
comunale e di aver violato il principio di proporzionalità. A loro avviso, la
memoria dell'illustre scomparso avrebbe potuto essere onorata con iniziative
molto più idonee e rispettose degli interessi degli abitanti della strada,
costretti in poco tempo ad adattarsi al cambiamento.
C. Con giudizio 5 marzo 1997 il
Consiglio di Stato ha confermato la decisione, respingendo i ricorsi contro di
essa inoltrati dai professionisti citati in ingresso.
Ammessa la competenza del municipio a stabilire il nome delle
strade, il Governo ha respinto siccome infondate le censure sollevate dai
ricorrenti con riferimento al principio di proporzionalità.
D. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa
risoluzione municipale.
I ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede le
censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza.
Secondo il dr. __________, competente a denominare le strade
sarebbe il consiglio comunale. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di
Stato, non si tratterebbe di un atto di ordinaria amministrazione rientrante
nella sfera delle attribuzioni del municipio. La figura e la memoria dello
scomparso - prosegue - avrebbero inoltre potuto essere meglio onorate
attraverso altre iniziative, maggiormente qualificanti e nel contempo più
rispettose dell'interesse degli abitanti della zona al mantenimento della
vecchia toponomastica.
Analoghe considerazioni vengono sviluppate dai due legali,
che con distinto atto di ricorso ribadiscono le eccezioni sollevate invano
davanti al Consiglio di Stato in relazione alla competenza del municipio ed al
principio di proporzionalità.
D. All'accoglimento delle
impugnative si è opposto il Consiglio di Stato, che ha chiesto la conferma del
giudizio censurato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto il municipio di
__________ contestando succintamente le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Prima di entrare nel
merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio
se sono date le premesse d'ordine che ne determinano la sua ricevibilità. Esso
deve in particolare verificare se il contenzioso verta attorno ad un procedimento
di diritto amministrativo definito mediante decisione dell’autorità (art. 1
cpv. 1 PAmm)
Riallacciandosi a quanto dispone l'art. 5 PA, dottrina e
giurisprudenza definiscono la decisione come un atto di imperio, di carattere
individuale e concreto, che si rivolge al singolo amministrato e che regola in
modo vincolante un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico (RDAT 1986,
no. 28, consid. 3 a e riferimenti; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 1, N. 4 seg.; Scolari, Diritto amministrativo,
Vol. I, N. 200).
La LOC prevede all'art. 208 cpv. 1 che possono essere impugnate
mediante ricorso dapprima al Consiglio di Stato e poi al Tribunale cantonale
amministrativo le decisioni emanate dagli organi comunali. Il concetto di
decisione ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC è più esteso di quello sopra
menzionato ed ispirato all'art. 5 PA: esso comprende ad esempio anche le
risoluzioni degli organi comunali che spiegano effetti obbligatori all'interno
dell'apparato amministrativo del comune (STA inedita 23 dicembre 1994 in re B.
e LC).
Nella pratica esistono poi anche dei provvedimenti
amministrativi di natura organizzativa che non creano nè diritti, nè obblighi
per nessuno. Queste misure non sono delle decisioni nel senso appena illustrato
del termine, ma dei semplici atti amministrativi che per principio non possono
essere oggetto di ricorso. La giurisprudenza ha ad esempio escluso che possa
essere qualificato come una decisione impugnabile il provvedimento con il quale
viene trasferita la sede di un servizio amministrativo o l'ubicazione di una
scuola. In modo analogo è stato deciso anche per ciò che riguarda un
provvedimento con il quale viene soppressa una fermata postale, viene cambiata
la denominazione di una via o stabilita l'ubicazione di un centro della protezione
civile (DTF 109 Ib 253 seg.; STA 4.4.97 in re M.; ZBl 1992, 234; RDAF 1997, 258
seg.; B. Knapp, Précis de droit administratif, IV. ed., n. 1052; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, II ed., pag. 137; Rhinow Krähenmann, Erg. Bd.,
N. 5 B e 35 B VII b 4 e rif.).
1.2. In concreto, si tratta preliminarmente di stabilire se
la determinazione con cui il municipio di __________ ha cambiato il nome di via
__________ in quello di via __________ costituisca una decisione impugnabile
giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC o se per contro non ci si trovi in presenza di un
semplice atto amministrativo di natura organizzativa.
Ora, il provvedimento in esame presenta alcune connotazioni tipiche
delle decisioni amministrative. E’ infatti adottato da un’autorità, che è
intervenuta iure imperii per regolare una situazione concreta. Esso non
costituisce tuttavia diritti od obblighi a favore od a carico degli
amministrati. Nè modifica o sopprime un rapporto giuridico fra costoro e l’ente
pubblico. Tanto meno interviene ad accertarne l’esistenza, l’inesistenza o
l’estensione. Vero è che incide in modo diretto e percettibile sulla situazione
personale di coloro che abitano lungo tale via, modificando i dati che definiscono
concretamente il loro rapporto con il territorio. Queste conseguenze sono
tuttavia effetti riflessi che non permettono di attribuire al provvedimento
natura di decisione impugnabile (cfr. T. Jaag, Zur Rechtsnatur der
Strassenbezeichnung, in Recht, 1993, pag. 90 seg.).
Già per questo motivo il ricorso va quindi disatteso per
mancanza di decisione impugnabile.
- Abbondanzialmente si può
ancora rilevare che l’esito della contestazione non sarebbe comunque favorevole
ai ricorrenti nemmeno nel caso in cui si volesse intravvedere nel provvedimento
censurato gli estremi di una decisione impugnabile.
2.1. La suddivisione delle
competenze fra il legislativo comunale ed il municipio è regolata dal combinato
disposto degli art. 13 e 106-107 LOC, ritenuto che il primo esercita gli attributi
che la legge non conferisce espressamente ad altro organo comunale (cfr. art.
13 cpv. 1 lett. r LOC).
Giusta l'art. 107 cpv. 1 LOC, il municipio esercita le
funzioni di polizia locale. Rientrano in particolare nel novero di tali
funzioni "le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso
dei beni comunali ed a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo"
(lett. c), rispettivamente quelle a disciplinare il traffico sul territorio comunale
(lett. d).
La competenza del municipio a gestire i beni comunali è
sottolineata dall'art. 179 LOC, che impone all'esecutivo comunale di tenere un
apposito inventario, suddividendoveli per categoria.
2.2. Orbene, la denominazione di strade e piazze costituisce
anzitutto un atto di gestione di un bene d'uso comune (cfr. sulla nozione di
bene d'uso comune: Scolari, Diritto amministrativo, vol. II, N. 569). Essa si
configura in effetti come un provvedimento necessario per individuare
concretamente un determinato bene, al fine di localizzarlo sul territorio e di
registrarlo nell'inventario prescritto dall'art. 179 cpv. 2 e 3 LOC.
Nell’attribuzione di un nome a piazze e strade è inoltre ravvisabile una misura
intesa a disciplinare il traffico pedonale e motorizzato sul territorio comunale,
facilitando l’orientamento degli utenti.
A torto reputano i ricorrenti che tale incombenza rientri
nelle attribuzioni del legislativo comunale. A quest'organo spetta soltanto il
compito di definire la natura dei beni comunali (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. h
LOC). Non gli spetta anche il compito di gestirli. Il fatto che taluni
esecutivi comunali interpellino il legislativo in merito alla denominazione di
strade o piazze non è atto a modificare l'ordinamento delle competenze fissato
dalla LOC.
2.3. Stabilita la
competenza del municipio a denominare strade e piazze, le censure sollevate dai
ricorrenti in relazione al principio di proporzionalità vanno disattese siccome
inconferenti.
Le altre iniziative suggerite dai ricorrenti per onorare la
memoria del sindaco scomparso senza arrecare disagio alcuno ai cittadini non
permettono di ravvisare nell’intervento in esame alcuna violazione del
principio di adeguatezza. Gli inconvenienti che il cambiamento del nome di una
strada comporta per chi vi abita o vi lavora non sono invero tali da giustificare
il mantenimento della precedente denominazione. Tanto meno nel caso concreto,
ove gli effetti del cambiamento sono stati mitigati, preannunciando la modifica
con largo anticipo sulla sua messa in esecuzione ed affiancando ai nuovi
cartelli stradali una tavola provvisoria recante la dicitura "già via
__________ ".
Accreditando le tesi dei ricorrenti si finirebbe peraltro per
perpetuare la toponomastica esistente rendendo impossibile qualsiasi
cambiamento: conclusione, questa, che non può di certo essere avallata.
Ferme queste premesse e considerato che la nuova denominazione
non è contestata e non è nemmeno contestabile in quanto tale, i ricorsi vanno
di conseguenza respinti.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 13, 42, 107, 176, 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
In quanto ricevibili i
ricorsi sono respinti.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico del ricorrente __________ nella misura di fr. 400.-- e degli
altri ricorrenti, in solido, per il resto.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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