AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.9
Data decisione, Autorità:
10.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00009
Lugano
10 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 15 gennaio 1997 della
Comunione
ereditaria __________ composta da:
patrocinata
da: st.leg. __________
contro
la
decisione 11 dicembre 1996, no. 6524, del Consiglio di Stato, che accoglie
parzialmente il ricorso 30 settembre 1996 inoltrato dalla Comunione
ereditaria __________, avverso la decisione 11 settembre 1996 del municipio
di __________ di diniego del rilascio della licenza edilizia all'insorgente
per la costruzione di un muro di sostegno alla part. n. __________ RFD;
preso
atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, dopo ampia discussione, il
Giudice Delegato ha sottoposto alle parti la seguente transazione:
"1. E' autorizzata la
costruzione di un muro di sostegno alto al massimo m 2,40 all'angolo con la
strada privata d'accesso alla proprietà __________ (a partire dal livello del
marciapiede sistemato) + un parapetto in metallo dell'altezza di 90 cm al massimo
per rapporto al terreno sistemato a monte del muro.
- Il Tribunale cantonale
amministrativo statuirà su spese e ripetibili.
Al municipio è assegnato un termine
di 10 giorni da oggi per pronunciarsi sulla proposta, ritenuto che il
Dipartimento vi aderisce già sin d'ora alle condizioni indicate dall'accordo 26
maggio 1996 davanti al Tribunale di espropriazione, mentre i ricorrenti lo accettano
già sin d'ora senza riserve.
In caso di rifiuto il Tribunale
cantonale amministrativo statuirà sul gravame senza ulteriori formalità."
ritenuto
che il municipio di __________, dopo la richiesta di precisazioni 15 ottobre
u.s., con comunicazione 4 novembre 1997 ha aderito alla succitata transazione;
considerato
come la proposta di cui sopra abbia riconosciuto in parte la bontà delle rivendicazioni
ricorsuali degli insorgenti e trovato consenziente il municipio di __________,
si giustifica l'annullamento della tassa di giustizia applicata dal Consiglio
di Stato e l’assegnazione di un'indennità per ripetibili adeguatamente commisurata
all’esito della lite;
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
- Il ricorso è stralciato dai
ruoli per intervenuta transazione.
§ La decisione 11
dicembre 1996, no 6524, del Consiglio di Stato è annullata e riformata di
conseguenza.
- Non si prelevano né tasse,
né spese.
Il municipio di __________
rifonderà ai ricorrenti fr. 900.- a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster