AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.90
Data decisione, Autorità:
25.06.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00090
Lugano
25 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 23 aprile 1997 di
contro
la
risoluzione 9 aprile 1997 (n. 1521) del Consiglio di Stato, che ha respinto
il ricorso dell'insorgente contro la decisione 15 ottobre 1996 con cui il
municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 200.-- a seguito
della violazione dell'ordinanza municipale sulla vuotatura di cisterne per
colaticcio e di pozzi neri, sul trasporto di colaticcio, letame e liquidi
cloacali e sulla concimazione con fertilizzanti organici liquidi e solidi;
viste le risposte:
-
7 maggio 1997 del Dipartimento
delle finanze e dell'economia;
-
7 maggio 1997 del municipio di
__________;
-
7 maggio 1997 del Consiglio di
Stato;
-
22 maggio 1997 del Dipartimento del
territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Richiamandosi agli art. 8
LALIA, 192 LOC, 21 e 74 RISA, 50, 109 e 123 del regolamento comunale, con
risoluzione 16 agosto 1994 il municipio di __________ ha adottato l'ordinanza
sulla vuotatura di cisterne per colaticcio e di pozzi neri, sul trasporto di
colaticcio, letame e liquidi cloacali e sulla concimazione con fertilizzanti organici
liquidi e solidi. Quell'atto normativo, pubblicato all'albo comunale il 19
agosto 1994 ed entrato in vigore una volta scaduto il termine di pubblicazione,
ha il seguente testo:
"1. La
vuotatura di latrine e pozzi neri dev'essere eseguita esclusivamente da parte
di imprese autorizzate, possibilmente nel periodo invernale fra il 1. novembre
ed il 31 marzo.
Le
acque cloacali non possono essere depositate nel territorio di __________ né
utilizzate quali fertilizzanti. A tale divieto sono pure soggetti i fanghi provenienti
da un processo di depurazione.
- La
vuotatura di cisterne per colaticcio può essere eseguita dagli interessati di
regola nel periodo dal 1. novembre al 31 marzo, mediante cisterne a perfetta
tenuta stagna che garantiscano l'impossibilità di perdite od esalazioni.
In
ogni caso dovranno essere usate tutte quelle precauzioni atte a mantenere il
disturbo a terzi in limiti sopportabili.
- Vuotatura
di cisterne, trasporto di colaticcio e fertirrigazione con colaticcio delle
sole aziende agricole del comprensorio comunale devono essere eseguiti in
giornate umide o piovigginose, nell'imminenza o durante precipitazioni.
Questi
lavori devono essere effettuati prima delle ore 09.00 e dopo le ore 16.00 ora
solare (ore 17.00 ora legale); eccezioni motivate devono essere autorizzate
dall'autorità competente.
-
Nel
caso di uso di colaticcio per la fertirrigazione, dev'essere mantenuta una
distanza di ml 20 dalle costruzioni abitate e di ml 2 dalle strade.
-
E'
assolutamente vietato lo spargimento di colaticcio nelle zone di protezione dei
pozzi di captazione acqua potabile (vedi Regolamento separato). Ciò anche in applicazione
delle disposizioni della Legge cantonale sulla protezione delle acque.
-
Lo
spargimento del letame è autorizzato sul territorio comunale e deve essere
interrato, nella zona abitata, al più tardi entro 24 ore."
B. a) Accertato che il 16 settembre
1996 __________, titolare di un'azienda agricola, aveva proceduto allo
spargimento di colaticcio in zona __________, il municipio di __________ ha iniziato
nei confronti del predetto una procedura di contravvenzione per violazione
dell'ordinanza in rassegna, più precisamente per aver "disatteso il periodo
durante il quale é possibile procedere allo spandimento del colaticcio (1 novembre-31
marzo) e come pure le distanze dalle proprietà abitative (20 ml dalle abitazioni)"
(cfr. rapporto di contravvenzione 25 settembre 1996).
b) Preso atto delle
osservazioni di data 4 ottobre 1996 di __________, che non aveva contestato i
fatti bensì messo in evidenza le necessità legate all'esercizio dell'agricoltura,
il municipio ha risolto di infliggere a quest'ultimo una multa di fr. 200.-- in
applicazione degli art. 145 e 148 LOC, 119 e 121 del regolamento comunale.
C. a) Con ricorso 28 ottobre
1996 __________ é insorto davanti al Consiglio di Stato contro la menzionata
decisione di multa, della quale ha sollecitato l'annullamento. L'insorgente ha
sostenuto che l'ordinanza municipale disattendeva le direttive pubblicate
dall'ufficio federale dell'agricoltura, che raccomandano di effettuare la concimazione
nel periodo vegetativo, ed inoltre che nessuna normativa federale o cantonale
vieta lo spargimento di colaticcio a meno di m 20 dalle costruzioni abitate.
Con tempestivo complemento del 29 ottobre 1996 il ricorrente ha sollecitato
anche la verifica della compatibilità dell'ordinanza con le disposizioni federali
di protezione delle acque e con la pratica agricola.
b) Con risoluzione 9
aprile 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. A dispetto dell'ampia
motivazione della decisione, le censure ricorsuali sono state esaminate solo
parzialmente, a pagina 9 del giudizio, ove il Governo ha argomentato che le direttive
federali sulla concimazione non vincolano il legislatore comunale.
D. Con impugnativa 23 aprile
1997 __________ si aggrava davanti a questo Tribunale amministrativo contro il
giudicato governativo appena menzionato, del quale postula l'annullamento
insieme alla decisione di multa che esso ha protetto. L'insorgente ribadisce le
motivazioni già addotte davanti all'autorità di ricorso di prima istanza.
Il municipio di __________
ed il Consiglio di Stato hanno domandato la reiezione del ricorso. La Sezione
dell'agricoltura e l'ufficio canalizzazioni della sezione della protezione
dell'acqua e dell'aria hanno presentato delle osservazioni di carattere
tecnico, delle quali si dirà - per quanto necessario - nel seguito.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 148 cpv. 3 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa é pertanto
ricevibile, in ordine. Può inoltre essere decisa sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il ricorrente é stato
multato per avere proceduto a fertirrigazione durante un periodo vietato
dall'ordinanza municipale in rassegna ed a una distanza inferiore dalle costruzioni
abitate rispetto a quella prescritta dal menzionato atto normativo. L'insorgente
contesta la conformità di quest'ultimo con il diritto superiore, in altre
parole la sua costituzionalità. Il Tribunale procede nel seguito alla
sollecitata verifica nella misura in cui questa appare strettamente necessaria
ai fini della soluzione della contestazione.
-
3.1. La prima violazione
addebitata all'insorgente riguarda la data di esecuzione dello spargimento del
colaticcio, effettuato il 16 settembre 1996 e pertanto in un periodo vietato. A
mente del municipio e del Consiglio di Stato l'ordinanza limita infatti questa
operazione al periodo 1 novembre-31 marzo. A torto, però. In effetti l'ordinanza
non contempla quel divieto. Gli art. 1 e 2 della stessa circoscrivono a quel periodo
la sola vuotatura di latrine, pozzi neri (art. 1) e cisterne per
colaticcio (art. 2). Per quanto concerne il fattore temporale, la
fertirrigazione mediante colaticcio delle aziende agricole é regolamentata esclusivamente
all'art. 3: disposizione che si limita tuttavia a prescrivere l'esecuzione in
giornate umide o piovigginose, nell'imminenza o durante precipitazioni, prima
delle 09'00 e dopo le 16'00. L'art. 3 é pertanto stato concepito quale norma
integrativa (di restrizioni) rispetto all'art. 2: la fertirrigazione presuppone
infatti la preventiva svuotatura della cisterna ove giace il colaticcio, per
cui se quest'ultima può essere eseguita durante il periodo 1 novembre-31 marzo
anche lo spargimento del concime potrà di fatto essere svolto alle stesse date.
Trattasi tuttavia di una semplice quanto ovvia deduzione logica. Sotto
l'aspetto giuridico l'ordinanza appare invece strutturata in maniera carente,
omettendo di stabilire una restrizione del periodo dell'anno entro il quale può
essere effettuata la fertirrigazione: restrizione che potrebbe essere finalmente
oggetto di violazione. Lo conferma il fatto che, fondandosi sul testo
legislativo vigente, per colpire l'insorgente in merito alla data di esecuzione
dello spargimento del colaticcio il municipio avrebbe in realtà dovuto
rimproverargli di aver vuotato la cisterna ad una data proibita: ciò che però
non ha fatto. Non sembra del resto che l'effettuazione di questo lavoro da
parte del ricorrente abbia mai creato problemi. La prima violazione addebitata
al ricorrente dunque non sussiste.
3.2. Sia comunque
soggiunto a titolo puramente abbondanziale che il divieto di fertirrigare
durante il periodo 1 aprile-30 ottobre, fosse effettivamente sancito, susciterebbe
più di una perplessità circa la sua conformità con il diritto di rango
superiore. In effetti, impregiudicato l'esame del diritto del comune (e per
esso del municipio) di promulgare simile normativa, l'art. 14 cpv. 2 della
legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc)
stabilisce che il concime di fattoria deve essere sfruttato ai fini agricoli o
orticoli in modo rispettoso dell'ambiente. Il capoverso 3 di questa norma
prevede quindi che l'azienda agricola disponga di impianti che ne permettano il
deposito per almeno tre mesi: le esperienze svolte avevano infatti dimostrato "che
per motivi inerenti alla protezione delle acque e alla produzione vegetale,
bisogna evitare di spandere i fertilizzanti di fattoria durante il periodo
critico costituito dai mesi invernali" (cfr. messaggio del Consiglio
federale del 29 aprile 1987, pubbl. in FF 1987, II, pag. 905 segg., 941).
Coerentemente con questo obiettivo la cifra 321 cpv. 1 dell'allegato 4.5.
dell'ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente del 9 giugno 1986
(Osost) prescrive che, in principio (primo periodo del capoverso in esame), i
concimi contenenti azoto, com'é il caso per quelli di fattoria, possono essere
spanti soltanto nei periodi in cui le piante sono in grado di assimilare questa
sostanza (vedi inoltre, per quanto concerne specificatamente i concimi liquidi,
le ulteriori prescrizioni disposte al capoverso 2 della stessa disposizione,
che vieta il loro spargimento quando il suolo é gelato, ricoperto di neve, saturo
d'acqua o troppo secco). Per questo motivo i concimi contenenti azoto devono
essere di principio impiegati solo durante il periodo vegetativo, come ha
affermato la sezione dell'agricoltura nelle osservazioni al ricorso. In caso
contrario l'azoto non assimilato potrebbe ovvero volatilizzarsi sottoforma di
ammoniaca ovvero finire per dilavamento nella falda freatica sottoforma di
nitrati (cfr. sull'argomento e nello stesso senso __________, Der Schutz des
Grundwassers vor nachteiligen Einwirkungen, pag. da 43 a 58, in particolare
pag. 46). Il divieto di spargere concime aziendale nel periodo 1 aprile-30
ottobre, che implica l'obbligo di effettuare quell'operazione durante i mesi
residui dell'anno (1 novembre-31 marzo), sembra pertanto porsi in contrasto con
le finalità perseguite dalla normativa federale.
-
La seconda violazione
ascritta all'insorgente consiste nell'aver disatteso durante le operazioni di
spargimento del colaticcio la distanza di m 20 rispetto alle costruzioni
abitate prescritta dall'art. 4 dell'ordinanza: distanza volta a tutelare la
popolazione residente in prossimità dei campi dalle esalazioni maleodoranti
provocate dal colaticcio sparso sui campi. La sezione dell'agricoltura,
appoggiando le tesi ricorsuali, osserva che il divieto di fertirrigare dei
campi per una profondità così importante costituisce una restrizione molto
grave dell'attività del contadino: questa istanza esprime addirittura
l'opinione che il contadino potrebbe anche essere indotto a rinunciare alla
coltura di campi colpiti da simile restrizione. La sezione dell'agricoltura
mette inoltre in dubbio l'efficacia della restrizione: in ogni caso - e questo
é decisivo - essa conclude che gli odori conseguenti alla fertirrigazione
potrebbero essere abbattuti più efficacemente mediante diluizione del
colaticcio con acqua. Sulla scorta di questi argomenti, non contestati dal
municipio e circa la cui pertinenza il Tribunale non ha motivo di dubitare, la
restrizione istituita all'art. 4 dell'ordinanza si appalesa sproporzionata
rispetto allo scopo perseguito tramite la stessa, limitando in maniera incostituzionale
la libertà di commercio e di industria del contadino. La disattenzione di
questa norma, illegale, non può pertanto giustificare la sanzione inflitta al
ricorrente. Invano il municipio obietta che __________ non ha in realtà nemmeno
diluito con acqua il colaticcio che ha spanto il 16 settembre 1996. Il
ricorrente non é infatti stato punito per quest'ultimo fatto. Del resto
l'obbligo di diluire con acqua il colaticcio non é contemplato da una qualche disposizione
dell'ordinanza e non poteva di conseguenza essere violato dal ricorrente.
-
Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere accolto e le risoluzioni impugnate annullate. Il
Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio, poiché il comune non é
intervenuto a tutela di interessi economici propri (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 145, 148 LOC, 14 LPAc, l'Osost, 3, 18, 28 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Sono di conseguenza annullate la risoluzione 9 aprile 1997 (n.
1521) del Consiglio di Stato e la risoluzione 15 ottobre 1996 con cui il
municipio di __________ ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 200.-- a
seguito della violazione dell'ordinanza municipale sulla vuotatura di cisterne
per colaticcio e di pozzi neri, sul trasporto di colaticcio, letame e liquidi
cloacali e sulla concimazione con fertilizzanti organici liquidi e solidi.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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