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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.95
Data decisione, Autorità: 17.06.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00095
Lugano 17 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 aprile 1997 di
e __________ patrocinati da: avv. __________
contro
la risoluzione 16 aprile 1997 (n. 1825) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso 22 gennaio 1997 degli insorgenti avverso la decisione 8 gennaio 1997 con cui il municipio di __________ ha negato loro il rilascio di una copia della perizia 22 giugno 1988 dell'ing. __________ attestante lo stato della strada comunale al mapp. __________ del comune;
viste le risposte:
14 maggio 1997 del Consiglio di Stato;
15 maggio 1997 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che i ricorrenti sono proprietari del mapp. __________ di __________: fondo confinante con la strada comunale al mapp. __________;
che da svariati anni é in atto un contenzioso tra i ricorrenti ed il municipio di __________: gli insorgenti ritengono infatti che il transito sulla menzionata strada comunale danneggi la loro abitazione;
che il municipio ha incaricato l'ing. __________ di allestire una perizia attestante lo stato della strada comunale al mapp. __________, rifiutandosi tuttavia di trasmettere copia di quel documento ai qui insorgenti;
che, con scritto 6 dicembre 1996 del loro patrocinatore, __________ e __________ hanno sollecitato al municipio di __________ l'emanazione di una decisione formale al riguardo;
che, con decisione 8 gennaio 1997, richiamandosi all'art. 105 LOC il municipio di __________ ha negato il rilascio di una copia del referto peritale agli insorgenti, indicando loro la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato;
che, con giudizio 16 aprile 1997, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato da __________ e __________ avverso la predetta risoluzione municipale, non trattandosi di una decisione ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA), applicabile per analogia nel diritto cantonale;
che, con impugnativa 30 aprile 1997, __________ e __________ sono insorti innanzi a questo Tribunale amministrativo contro il giudicato governativo anzidetto, chiedendone l'annullamento ed inoltre che al municipio di __________ sia fatto ordine di estrarre e di trasmettere loro copia di tutte le perizie allestite dallo studio d'ingegneria __________ e __________ riguardanti il fondo di loro proprietà;
che gli insorgenti affermano il carattere di decisione del provvedimento municipale 8 gennaio 1997, in quanto nega loro il diritto di esaminare degli atti che li riguardano e che hanno un interesse legittimo a consultare;
che il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale é data: la risoluzione 16 aprile 1997 del Consiglio di Stato costituisce infatti indubitabilmente una decisione ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC;
che il ricorso é inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm);
che il gravame inoltrato a questo Tribunale é pertanto ricevibile in ordine e può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC contro le decisioni degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;
che con decisione si intende un provvedimento adottato dall'autorità nel singolo caso fondato sul diritto pubblico e concernente: a) la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; b) l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; c) il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità di istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi (cfr. sul concetto di decisione nel diritto amministrativo ticinese, che coincide con quello definito all'art. 5 PA, DTF 114 Ia 463; Rep. 1988, pag. 290 seg.; RDAT II-1992 N. 1 consid. 2; II-1991 N. 8 consid. 2a; I-1991 N. 20 consid. 2a; 1986 N. 28 consid. 3a);
che, contrariamente a quanto assunto dal Consiglio di Stato, il diniego del municipio di __________ di trasmettere agli insorgenti copia del referto peritale che il municipio stesso aveva commissionato all'ing. __________ adempie ai requisiti suddetti: il municipio, nell'esercizio delle sue competenze, ha infatti negato la sussistenza, a favore dei coniugi __________, di una prerogativa in tal senso fondata sul diritto pubblico;
che, accreditando l'erronea tesi governativa, si finirebbe per precludere il carattere di decisione - e pertanto l'impugnabilità - a qualsiasi provvedimento attraverso il quale l'autorità amministrativa competente rifiuta di dar seguito ad una pretesa infondata nel merito;
che tuttavia questo accertamento preliminare non giova alle tesi ricorsuali;
che in effetti in primo luogo, come essi stessi rettamente ammettono, l'art. 105 cpv. 4 e 5 LOC non ritorna applicabile alla fattispecie: questa disposizione istituisce infatti semplicemente il diritto per il cittadino (attivo) e per chi dimostra un legittimo interesse di ottenere il rilascio di estratti delle risoluzioni degli organi comunali;
che, in secondo luogo, invano i ricorrenti si richiamano agli art. 4 Cost. e (inconsapevolmente) 20 PAmm: disposizioni che assicurano il diritto di esaminare gli atti (sul rapporto sussistente tra il diritto cantonale di procedura e l'art. 4 Cost. cfr. RDAT II-1996 N. 2a in initio);
che, in effetti, siffatto diritto spetta solo alle parti in un procedimento di diritto amministrativo (contenzioso o meno), ovvero a chi ha il diritto di ricorrere contro la decisione che l'autorità emetterà a conclusione del procedimento amministrativo stesso (cfr. sul concetto di parte nell'ordinamento processuale amministrativo ticinese alla STA inedita 4 dicembre 1996 in re R., consid. 2.3. e rinvii, tra l'altro, a Rhinow/Koller/Kiss-Peter, Oeffentliches Prozessrecht, N. 828 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N. 109 seg.; cfr. inoltre Rhinow/Koller/Kiss, Oeffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, N. 1113 seg.);
che, tuttavia, nel concreto caso non é in corso alcun procedimento amministrativo riguardante gli insorgenti, per cui né la controversa perizia può costituire un atto dello stesso né i ricorrenti possono essere considerati delle parti: il rifiuto municipale di trasmettere loro copia del referto peritale allestito dall'ing. __________ non configura pertanto un diniego di consultazione degli atti;
che sulla scorta di quanto precede il gravame deve essere respinto;
che la tassa di giudizio deve essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm);
visti gli art. 5 PA, 3, 18, 28 PAmm, 208 LOC,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 300.--, é posta a carico degli insorgenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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