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Numero d'incarto:
52.1997.97
Data decisione, Autorità:
27.08.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00097
Lugano
27 agosto 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 29 aprile 1997 di
patrocinati
dallo st.leg. __________
contro
la
decisione 16 aprile 1997, no. 1817, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 16
gennaio 1997 rilasciata alla __________ per ristrutturare ed ampliare un
edificio situato nella zona del nucleo (part. no. __________ RF);
viste le risposte:
-
14 maggio 1997 del comune di
__________;
-
14 maggio 1997 del Consiglio di
Stato;
-
20 maggio 1997 della __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I ricorrenti __________ e
__________ sono proprietari di due stabili abitativi situati lungo un vicolo
largo appena un metro e mezzo, che attraversa la zona del nucleo di __________
(part. no. __________ e __________ RF). La resistente __________ è invece
proprietaria della casa d'abitazione situata sul lato opposto del suddetto vicolo
(part. n.__________ RF). L’edificio è coperto da un tetto a due falde asimmetriche,
con il colmo parallelo al vicolo.
Il 19 luglio 1996 la
resistente ha chiesto al municipio il permesso di ristrutturare il suo stabile.
L'intervento prevedeva fra l'altro di modificare la configurazione del tetto,
spostando il colmo al centro dell'edificio ed innalzando di 70 cm il filo di
gronda della falda rivolta verso gli stabili dei ricorrenti.
Alla domanda si sono opposti quest’ultimi, contestando in
particolare l'innalzamento della falda N del tetto, a loro avviso inammissibile
considerata l'insufficiente distanza (da m 1.41 a m 1.61) che separa le costruzioni
delle parti in lite.
B. Preso atto del preavviso
favorevole del Dipartimento del territorio, il 16 gennaio 1997 il municipio di
__________ ha rilasciato la licenza richiesta, rigettando l'opposizione dei
vicini.
C. Con giudizio 16 aprile 1997
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta
l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
In sostanza, il Governo a ritenuto che il modico ampliamento
in contestazione rientrasse nei limiti degli interventi ammessi dall'art. 45
NAPR, disciplinante l’attività edilizia nella zona del nucleo del paese.
D. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza
edilizia.
I ricorrenti osservano che l'innalzamento inciderebbe in
misura intollerabile sulla situazione dei loro stabili, rendendo ancor più
gravose le conseguenze derivanti dall'insufficiente distanza che li separa
dall’edificio della resistente. Un simile pregiudizio sarebbe del tutto
ingiustificato per rapporto al minimo vantaggio che quest’ultima ritrarrebbe
dall'ampliamento.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che postula la conferma della
licenza impugnata con argomenti di cui si dirà più avanti.
Ad identica conclusione perviene la __________, contestando
partitamente le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente toccati
dal provvedimento impugnato, sono in effetti pacifiche.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge invero chiaramente
dai piani e dalle fotografie allegate. Una ripetizione del sopralluogo esperito
dal Consiglio di Stato non appare quindi atta a procurare a questo tribunale la
conoscenza di ulteriori elementi di fatto utili al giudizio.
- Giusta l'art. 45 NAPR di
__________, nella zona denominata "nucleo di villaggio" (NV),
“2. sono ammesse trasformazioni, riattamenti e
ricostruzioni di edifici esistenti.
Nuove costruzioni, come completazione
dell'edificazione esistente negli spazi liberi, sono pure ammesse.
Nelle corti è esclusa qualsiasi tipo di
costruzione.
E' ammessa la contiguità.
In generale le demolizioni sono proibite.
“3. Per le trasformazioni ed il riattamento di
edifici esistenti è ammesso un piccolo ampliamento della volumetria
(ampliamento in verticale) nei limiti di un opportuno inserimento dal
profilo estetico-architettonico e secondo l'allineamento storico degli edifici contigui
ritenuto che la superficie occupata resti come quella dell'edificio primitivo.
Per le nuove costruzioni in sostituzione di
edifici esistenti (ricostruzioni) dovranno essere rispettati i criteri di
una volumetria semplice e simile a quella degli edifici vicini del
nucleo in ossequio all'allineamento storico.
L'altezza della gronda dovrà essere in
generale uguale a quella dell'edificio primitivo e si dovrà tendere a soluzioni
estetico-architettoniche che si integrano negli edifici contigui.
Nuove costruzioni sono ammesse negli
spazi liberi del nucleo, ad eccezione della porzione di nucleo in cui è
istituita una zona di protezione del paesaggio, e dovranno rispettare le
volumetrie dominanti del contesto edilizio in cui sono inserite rispettandone
le caratteristiche e gli allineamenti storici (restauro morfologico).
nella porzione di NV ad ovest del posteggio
pubblico P4 è ammesso solo l'ampliamento delle costruzioni esistenti, ma non è
ammessa una nuova costruzione isolata. Le caratteristiche architettoniche
devono essere quelle tipiche del nucleo.
Valgono le seguenti distanze minime:
-
verso un fondo aperto: a
confine o a 3 ml
-
verso un edificio: in
contiguità o a 3.00 ml
-
verso un edificio con aperture: a
4.00 ml
Per casi eccezionali (per la salvaguardia
degli allineamenti in particolare) sono concesse distanze inferiori o superiori
a quelle proposte qualora non risultino lesi gli interessi dei terzi e previa approvazione
da parte delle competenti autorità cantonali."
Al pari di numerose, analoghe disposizioni di altri comuni
disciplinanti l'edificabilità del nucleo tradizionale, anche l'art. 45 NAPR di
__________ prevede un ordinamento delle distanze mutuato in larga misura dalla
disciplina della LAC. Nell’intento di salvaguardare la struttura compatta del
tessuto edilizio del nucleo e le esigenze minime in fatto di igiene e salubrità
delle costruzioni, le distanze sono fissate in modo che gli edifici, ove non
siano contigui, mantengano un distacco di almeno 3 o 4 m tra loro. Indipendentemente
dall’altezza, che non è fissata in termini metrici. Onde risolvere particolari
problemi posti dalle contingenze locali, la relativa rigidità di
quest’ordinamento è comunque contemperata dalla facoltà accordata al municipio
di autorizzare distanze inferiori, in particolare per la salvaguardia degli
allineamenti, a condizione che "non risultino lesi gli interessi dei
terzi".
Secondo il municipio, le disposizioni sulle distanze si
applicherebbero tuttavia soltanto nel caso di nuove costruzioni nella porzione
di nucleo esclusa dalla zona di protezione del paesaggio.
Pur tenendo debitamente conto della latitudine di giudizio
che deve essere riconosciuta al municipio nell’interpretazione del diritto
comunale autonomo, siffatta tesi non può essere accreditata. Essa non risulta
in effetti sorretta nè dal tenore letterale dell'art. 45 NAPR, né dalle sue
finalità. Vero è che la norma in esame intende fra l’altro mantenere gli
allineamenti storici e conservare inalterata la trama del tessuto edilizio del
nucleo originario. Vero è pure che tale finalità è destinata a scontrarsi con
l'ordinamento delle distanze previsto dall’art. 45 NAPR.
Le incongruenze che ne possono derivare a livello di
applicazione concreta non costituiscono tuttavia un motivo sufficiente per
limitare alle nuove costruzioni il campo d’applicazione di tale ordinamento.
Tanto meno quando si consideri che il legislatore comunale ha espressamente
previsto la possibilità di mitigarne il rigore attraverso la concessione di
deroghe alle distanze minime prescritte.
In assenza di un’esplicita limitazione del campo
d’applicazione delle prescrizioni sulle distanze alle nuove costruzioni, se ne
deve quindi dedurre che esse si applichino a tutti gli interventi edilizi che
interessano la zona del nucleo.
Ne discende che gli ampliamenti verticali di costruzioni
esistenti in contrasto con le distanze fissate dall'art. 45 cpv. 3 NAPR non
devono soltanto rientrare nei limiti di un opportuno inserimento dal profilo
estetico-architettonico e rispettare l'allineamento storico degli edifici
contigui, ma devono anche evitare di ledere gli interessi di terzi, in
particolare quelli dei vicini.
- In concreto, è pacifico che
gli edifici delle parti in lite non rispettano la distanza minima di 4 m
prescritta dall'art. 45 cpv. 3 NAPR tra edifici muniti di aperture. Resta da
verificare se la controversa sopraelevazione possa essere comunque autorizzata
in base all’eccezione prevista da tale disposizione sopratutto per la
salvaguardia degli allineamenti.
Da questo profilo, si deve anzitutto riconoscere che
l’innalzamento rientra "nei limiti di un opportuno inserimento dal profilo
estetico-architettonico". L'intervento, da questo profilo, si integra in
modo più che corretto nel contesto delle costruzioni circostanti. Parimenti,
ben si può ammettere che la sopraelevazione rispetti l'allineamento storico
degli edifici contigui. Il fatto che quest'utimi siano stati oggetti in passato
di analoghi interventi non porta a diversa conclusione. Considerata la
latitudine di giudizio che tale norma accorda all'autorità comunale nell'interpretazione
dei concetti giuridici indeterminati che la contrassegnano, la decisione
municipale impugnata non appare affatto insostenibile.
Non altrettanto si può invece dire per quel che concerne l'assenza
di pregiudizi per i vicini. Dal profilo dell'ultima delle condizioni che devono
essere soddisfatte in caso di innalzamento di costruzioni esistenti in
contrasto con l'ordinamento delle distanze sancito dall'art. 45 cpv. 3 NAPR,
non v'è invero chi non veda come l’intervento in esame sia atto a ledere in
misura apprezzabile gli interessi dei ricorrenti. Non si può in effetti negare
che l'innalzamento di 70 cm di uno stabile posto ad appena m 1.40 - 1.60 dagli
edifici dei ricorrenti costituisca un significativo aumento degli ingombri,
suscettibile di togliere ulteriormente luce ed aria a quest’ultimi e di
incidere in misura significativa sulle loro già precarie condizioni di
abitabilità.
Ferme queste premesse, il ricorso va quindi parzialmente accolto,
annullando non già l’intera licenza, come a torto chiedono i ricorrenti, bensì
soltanto l’autorizzazione ad innalzare di 70 cm il filo di gronda (principio di
proporzionalità). La decisione governativa impugnata va quindi annullata,
riformando la licenza edilizia in contestazione nel senso di subordinarla alla
condizione di mantenere sostanzialmente inalterata l’attuale configurazione
delle falde del tetto.
La tassa di giustizia è suddivisa fra le parti in ragione
della reciproca soccombenza, mentre le ripetibili si reputano compensate.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE, 45 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 aprile 1997 del
Consiglio di Stato (n. 1817) è annullata.
1.2. la licenza edilizia 16 gennaio
1997 rilasciata dal municipio di __________ lla __________ per la ristrutturazione
dello stabile situato sulla part. n. __________ RFD è confermata alla
condizione che venga mantenuta l’attuale configurazione del tetto.
-
La tassa di giustizia di fr.
1’000.- è suddivisa in parti uguali tra i ricorrenti e la resistente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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