AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.97
Data decisione, Autorità: 27.08.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00097
Lugano 27 agosto 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 aprile 1997 di
patrocinati dallo st.leg. __________
contro
la decisione 16 aprile 1997, no. 1817, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 16 gennaio 1997 rilasciata alla __________ per ristrutturare ed ampliare un edificio situato nella zona del nucleo (part. no. __________ RF);
viste le risposte:
14 maggio 1997 del comune di __________;
14 maggio 1997 del Consiglio di Stato;
20 maggio 1997 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti __________ e __________ sono proprietari di due stabili abitativi situati lungo un vicolo largo appena un metro e mezzo, che attraversa la zona del nucleo di __________ (part. no. __________ e __________ RF). La resistente __________ è invece proprietaria della casa d'abitazione situata sul lato opposto del suddetto vicolo (part. n.__________ RF). L’edificio è coperto da un tetto a due falde asimmetriche, con il colmo parallelo al vicolo.
Il 19 luglio 1996 la resistente ha chiesto al municipio il permesso di ristrutturare il suo stabile. L'intervento prevedeva fra l'altro di modificare la configurazione del tetto, spostando il colmo al centro dell'edificio ed innalzando di 70 cm il filo di gronda della falda rivolta verso gli stabili dei ricorrenti.
Alla domanda si sono opposti quest’ultimi, contestando in particolare l'innalzamento della falda N del tetto, a loro avviso inammissibile considerata l'insufficiente distanza (da m 1.41 a m 1.61) che separa le costruzioni delle parti in lite.
B. Preso atto del preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 16 gennaio 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, rigettando l'opposizione dei vicini.
C. Con giudizio 16 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
In sostanza, il Governo a ritenuto che il modico ampliamento in contestazione rientrasse nei limiti degli interventi ammessi dall'art. 45 NAPR, disciplinante l’attività edilizia nella zona del nucleo del paese.
D. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza edilizia.
I ricorrenti osservano che l'innalzamento inciderebbe in misura intollerabile sulla situazione dei loro stabili, rendendo ancor più gravose le conseguenze derivanti dall'insufficiente distanza che li separa dall’edificio della resistente. Un simile pregiudizio sarebbe del tutto ingiustificato per rapporto al minimo vantaggio che quest’ultima ritrarrebbe dall'ampliamento.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che postula la conferma della licenza impugnata con argomenti di cui si dirà più avanti.
Ad identica conclusione perviene la __________, contestando partitamente le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge invero chiaramente dai piani e dalle fotografie allegate. Una ripetizione del sopralluogo esperito dal Consiglio di Stato non appare quindi atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto utili al giudizio.
“2. sono ammesse trasformazioni, riattamenti e ricostruzioni di edifici esistenti.
Nuove costruzioni, come completazione dell'edificazione esistente negli spazi liberi, sono pure ammesse.
Nelle corti è esclusa qualsiasi tipo di costruzione.
E' ammessa la contiguità.
In generale le demolizioni sono proibite.
“3. Per le trasformazioni ed il riattamento di edifici esistenti è ammesso un piccolo ampliamento della volumetria (ampliamento in verticale) nei limiti di un opportuno inserimento dal profilo estetico-architettonico e secondo l'allineamento storico degli edifici contigui ritenuto che la superficie occupata resti come quella dell'edificio primitivo.
Per le nuove costruzioni in sostituzione di edifici esistenti (ricostruzioni) dovranno essere rispettati i criteri di una volumetria semplice e simile a quella degli edifici vicini del nucleo in ossequio all'allineamento storico.
L'altezza della gronda dovrà essere in generale uguale a quella dell'edificio primitivo e si dovrà tendere a soluzioni estetico-architettoniche che si integrano negli edifici contigui.
Nuove costruzioni sono ammesse negli spazi liberi del nucleo, ad eccezione della porzione di nucleo in cui è istituita una zona di protezione del paesaggio, e dovranno rispettare le volumetrie dominanti del contesto edilizio in cui sono inserite rispettandone le caratteristiche e gli allineamenti storici (restauro morfologico).
nella porzione di NV ad ovest del posteggio pubblico P4 è ammesso solo l'ampliamento delle costruzioni esistenti, ma non è ammessa una nuova costruzione isolata. Le caratteristiche architettoniche devono essere quelle tipiche del nucleo.
Valgono le seguenti distanze minime:
verso un fondo aperto: a confine o a 3 ml
verso un edificio: in contiguità o a 3.00 ml
verso un edificio con aperture: a 4.00 ml
Per casi eccezionali (per la salvaguardia degli allineamenti in particolare) sono concesse distanze inferiori o superiori a quelle proposte qualora non risultino lesi gli interessi dei terzi e previa approvazione da parte delle competenti autorità cantonali."
Al pari di numerose, analoghe disposizioni di altri comuni disciplinanti l'edificabilità del nucleo tradizionale, anche l'art. 45 NAPR di __________ prevede un ordinamento delle distanze mutuato in larga misura dalla disciplina della LAC. Nell’intento di salvaguardare la struttura compatta del tessuto edilizio del nucleo e le esigenze minime in fatto di igiene e salubrità delle costruzioni, le distanze sono fissate in modo che gli edifici, ove non siano contigui, mantengano un distacco di almeno 3 o 4 m tra loro. Indipendentemente dall’altezza, che non è fissata in termini metrici. Onde risolvere particolari problemi posti dalle contingenze locali, la relativa rigidità di quest’ordinamento è comunque contemperata dalla facoltà accordata al municipio di autorizzare distanze inferiori, in particolare per la salvaguardia degli allineamenti, a condizione che "non risultino lesi gli interessi dei terzi".
Secondo il municipio, le disposizioni sulle distanze si applicherebbero tuttavia soltanto nel caso di nuove costruzioni nella porzione di nucleo esclusa dalla zona di protezione del paesaggio.
Pur tenendo debitamente conto della latitudine di giudizio che deve essere riconosciuta al municipio nell’interpretazione del diritto comunale autonomo, siffatta tesi non può essere accreditata. Essa non risulta in effetti sorretta nè dal tenore letterale dell'art. 45 NAPR, né dalle sue finalità. Vero è che la norma in esame intende fra l’altro mantenere gli allineamenti storici e conservare inalterata la trama del tessuto edilizio del nucleo originario. Vero è pure che tale finalità è destinata a scontrarsi con l'ordinamento delle distanze previsto dall’art. 45 NAPR.
Le incongruenze che ne possono derivare a livello di applicazione concreta non costituiscono tuttavia un motivo sufficiente per limitare alle nuove costruzioni il campo d’applicazione di tale ordinamento. Tanto meno quando si consideri che il legislatore comunale ha espressamente previsto la possibilità di mitigarne il rigore attraverso la concessione di deroghe alle distanze minime prescritte.
In assenza di un’esplicita limitazione del campo d’applicazione delle prescrizioni sulle distanze alle nuove costruzioni, se ne deve quindi dedurre che esse si applichino a tutti gli interventi edilizi che interessano la zona del nucleo.
Ne discende che gli ampliamenti verticali di costruzioni esistenti in contrasto con le distanze fissate dall'art. 45 cpv. 3 NAPR non devono soltanto rientrare nei limiti di un opportuno inserimento dal profilo estetico-architettonico e rispettare l'allineamento storico degli edifici contigui, ma devono anche evitare di ledere gli interessi di terzi, in particolare quelli dei vicini.
Da questo profilo, si deve anzitutto riconoscere che l’innalzamento rientra "nei limiti di un opportuno inserimento dal profilo estetico-architettonico". L'intervento, da questo profilo, si integra in modo più che corretto nel contesto delle costruzioni circostanti. Parimenti, ben si può ammettere che la sopraelevazione rispetti l'allineamento storico degli edifici contigui. Il fatto che quest'utimi siano stati oggetti in passato di analoghi interventi non porta a diversa conclusione. Considerata la latitudine di giudizio che tale norma accorda all'autorità comunale nell'interpretazione dei concetti giuridici indeterminati che la contrassegnano, la decisione municipale impugnata non appare affatto insostenibile.
Non altrettanto si può invece dire per quel che concerne l'assenza di pregiudizi per i vicini. Dal profilo dell'ultima delle condizioni che devono essere soddisfatte in caso di innalzamento di costruzioni esistenti in contrasto con l'ordinamento delle distanze sancito dall'art. 45 cpv. 3 NAPR, non v'è invero chi non veda come l’intervento in esame sia atto a ledere in misura apprezzabile gli interessi dei ricorrenti. Non si può in effetti negare che l'innalzamento di 70 cm di uno stabile posto ad appena m 1.40 - 1.60 dagli edifici dei ricorrenti costituisca un significativo aumento degli ingombri, suscettibile di togliere ulteriormente luce ed aria a quest’ultimi e di incidere in misura significativa sulle loro già precarie condizioni di abitabilità.
Ferme queste premesse, il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando non già l’intera licenza, come a torto chiedono i ricorrenti, bensì soltanto l’autorizzazione ad innalzare di 70 cm il filo di gronda (principio di proporzionalità). La decisione governativa impugnata va quindi annullata, riformando la licenza edilizia in contestazione nel senso di subordinarla alla condizione di mantenere sostanzialmente inalterata l’attuale configurazione delle falde del tetto.
La tassa di giustizia è suddivisa fra le parti in ragione della reciproca soccombenza, mentre le ripetibili si reputano compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 45 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 aprile 1997 del Consiglio di Stato (n. 1817) è annullata.
1.2. la licenza edilizia 16 gennaio 1997 rilasciata dal municipio di __________ lla __________ per la ristrutturazione dello stabile situato sulla part. n. __________ RFD è confermata alla condizione che venga mantenuta l’attuale configurazione del tetto.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.- è suddivisa in parti uguali tra i ricorrenti e la resistente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster