AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1997.98
Data decisione, Autorità: 15.07.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00098
Lugano 15 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 maggio 1997 di
Comune di __________ patrocinato da: avv. __________
contro
la risoluzione 17 aprile 1997 (n. 52) con cui il dipartimento delle istituzioni ha evaso ai sensi dei considerandi i reclami inoltratigli da __________, __________, avv. __________ ed __________ contro l'imposizione da parte del comune di __________ della tassa d'uso dell'acqua potabile relativa all'anno 1996;
viste le risposte:
13 maggio 1997 di __________;
15 maggio 1997 di __________;
16 maggio 1997 di __________;
28 maggio 1997 del Dipartimento delle istituzioni;
10 giugno 1997 dell'avv. __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) A __________ il servizio di distribuzione dell'acqua potabile é retto dal regolamento azienda acqua potabile (RAAP), adottato dal legislativo comunale alle date 14 dicembre 1992/29 luglio 1993 ed approvato dal dipartimento delle istituzioni il 24 maggio 1993/19 ottobre 1993. Il RAAP istituisce a questo scopo un'azienda municipalizzata ai sensi della LMSP (art. 1), incaricata di fornire l'acqua potabile con diritto di privativa su tutto il territorio del comune (art. 2). L'art. 43 RAAP afferma il principio dell'autonomia finanziaria dell'AAP. Le tasse di allacciamento e quelle d'uso devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti (art. 44 RAAP). Per la determinazione delle tasse d'uso l'art. 47 RAAP stabilisce quanto segue:
"Il municipio, tramite ordinanza e sentito il parere della commissione AAP, emanerà le tariffe di sua competenza per la distribuzione dell'acqua potabile.
Le tariffe si compongono di una tassa d'abbonamento e, in casi particolari, di una tassa d'uso.
Le tariffe saranno suddivise nei seguenti capitoli:
abitazioni primarie;
abitazione secondarie;
piscine e altri impianti speciali;
tasse per uso temporaneo (cantieri ecc.);
scopi commerciali e industriali.
Per abitazioni primarie si intendono quelle abitate da persone regolarmente domiciliate nel Comune.
Le tasse saranno emesse entro i seguenti limiti:
a) tassa base per ogni economia domestica, compresa la tassa rubinetto principale,
da fr. 60.- a fr. 120.- per abitazioni primarie
da fr. 120.- a fr. 200.- per abitazioni secondarie
b) ogni altro getto o rubinetto,
da fr. 10.- a fr. 30.- per abitazioni primarie
da fr. 15.- a fr. 50.- per abitazioni secondarie
c) getto macchina da caffè,
da fr. 50.- a fr. 70.-
d) piscine allacciamento,
da fr. 30.- a fr. 50.- al m3 per abitazioni primarie
da fr. 60.- a fr. 80.- al m3 per abitazioni secondarie piscine riempimento,
da fr. 10.- a fr. 15.- al m3 per abitazioni primarie
da fr. 15.- a fr. 20.- al m3 per abitazioni secondarie
e) casi di cui ai punti 4 e 5 citati in precedenza, l'azienda è tenuta alla posa di un contatore ed il consumo verrà fatturato da fr. 3.- a fr. 30.- per m3 consumato."
b) Con ordinanza 17 luglio 1996, pubblicata all'albo comunale a partire dal 18 luglio 1996 e che prevedeva l'entrata in vigore "con la crescita in giudicato ", il municipio di __________ ha fissato come segue le tasse d'uso dell'acqua potabile per l'anno 1996 (art. 1 dell'ordinanza):
" abitaz. primarie abitaz. secondarie
a) tassa base per ogni
economia domestica, compresa la tassa rubinetto principale 110.-- 190.--
b) tassa lavatoio, lavatrice, lavastoviglie 30.-- 30.--
c) bagno, doccia 30.-- 30.--
d) tassa orto, giardino 30.-- 30.--
e) tassa per ogni altro getto 20.-- 20.--
f) tassa garage, lav. auto 30.-- 30.--
g) getto macchina caffè 70.-- 70.--
h) piscine- allacciamento 40.--/m3 80.--/m3
piscine-riempimento 15.--/m3 15.--/m3"
B. a) Nel corso del mese di settembre 1996 il municipio di __________ ha notificato agli utenti le tasse d'uso dell'acqua potabile per l'anno stesso. I resistenti indicati in ingresso, proprietari di residenze secondarie ubicate nel comune, hanno inoltrato reclamo contro le tassazioni che li concernevano al dipartimento delle istituzioni, lamentando in particolare una disparità di trattamento rispetto all'imposizione dei proprietari di residenze primarie.
b) Con risoluzione 17 aprile 1997 il dipartimento delle istituzioni ha evaso ai sensi dei considerandi i reclami. Esso ha in primo luogo accolto l'eccezione di incostituzionalità della differenziazione stabilita all'art. 47 lett. a RAAP tra l'importo della tassa base annua a gravare i proprietari di residenze secondarie (da fr. 120.-- a fr. 200.-- per economia domestica) e quella percepita presso i proprietari di residenza primarie (da fr. 60.-- a fr. 120.-- per economia domestica). Nemmeno le conclusioni contenute in una perizia fatta allestire dal municipio per convalidare la legittimità, su questo specifico aspetto, della normativa comunale permettevano, a parere del dipartimento, di tutelare un'imposizione differenziata degli utenti in funzione del loro domicilio. L'autorità di reclamo ha in seguito ridotto le tassazioni impugnate, addebitando ai ricorrenti la stessa tassa base annua applicata ai proprietari di residenze primarie, di fr. 110.-- (anziché fr. 190.--) secondo l'art. 1 lett. a dell'ordinanza municipale 17 luglio 1996. Dal momento tuttavia che l'art. 3 di quest'ultimo atto normativo ne prevedeva l'entrata in vigore solo "con la crescita in giudicato", ovvero alla scadenza del termine di pubblicazione, e che - in ogni caso - la sua applicazione a partire dal 1 gennaio 1996 avrebbe disatteso il principio dell'irretroattività delle leggi, il dipartimento ha calcolato la tassa sulla scorta della stessa solo per i mesi agosto/dicembre 1996: per i primi sette mesi ha invece utilizzato come base di calcolo l'ordinanza precedentemente in vigore, del 15 marzo 1994, che determinava la tassa base annua relativa alle residenze primarie in fr. 80.-- per economia domestica.
C. Con ricorso 5 maggio 1997 il comune di __________ insorge davanti a questo Tribunale avverso il menzionato giudicato dipartimentale, chiedendo il suo annullamento e la conferma delle tassazioni emesse dal municipio. Il ricorrente, che si duole di una lesione della sua autonomia, ribadisce la legittimità della distinzione operata all'art. 47 RAAP tra l'imposizione delle residenze primarie e di quelle secondarie. Produce un complemento alla perizia versata agli atti davanti all'istanza di reclamo, postulando l'allestimento di una perizia giudiziaria qualora il Tribunale non ritenesse che quei documenti siano sufficienti a documentare i maggiori oneri provocati all'AAP dalle residenze secondarie. Richiama l'incarto concernente il sussidiamento dell'acquedotto comunale.
Il dipartimento delle istituzioni e una parte dei resistenti indicati in ingresso ha sollecitato la reiezione del gravame. Gli altri resistenti si sono rimessi al giudizio del Tribunale.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 40 LMSP), il ricorso é tempestivo (art. 42 LMSP, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune certa (art. 42 LMSP, 43 PAmm). Il gravame é pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Le richieste di perizia rispettivamente di acquisizione dell'incarto concernente il sussidiamento dell'acquedotto comunale saranno trattate in seguito.
Per costante giurisprudenza un decreto di portata generale viola il principio della parità di trattamento ancorato all'art. 4 Cost. se per fattispecie analoghe opera distinzioni giuridiche non dettate da ragioni serie e obiettive oppure se sottopone ad un regime identico situazioni che presentano tra di loro differenze importanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. Il principio in esame impone unicamente che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie diverse in modo diverso. Esso non vieta invece che, sul piano legislativo, vengano effettuate delle distinzioni, ma richiede che le stesse siano giustificate da motivi seri e obiettivi (DTF 122 I 18 consid. 2c/cc pag. 25, 121 I 102 consid. 4a pag. 104, 129 consid. 3d pag. 134 e relativi rinvii). Il principio della parità di trattamento trova applicazione anche in materia di tributi causali e segnatamente - come nella fattispecie - di tasse di utilizzazione (DTF 111 Ia 324 consid. 7 pag. 326 segg.; 101 Ia 193 consid. 6 pag. 200; F. Gygi, Verwaltungsrecht, pag. 272; A. Grisel, Traité de droit administratif, pag. 609 e 613; Imboden/Rhinow/Krä-henmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 110 B V e).
3.1. Con sentenza 5 settembre 1996 il Tribunale federale ha effettuato l'esame della costituzionalità dell'art. 48 RAAP del comune di __________. Quella disposizione istituiva il prelievo di una differente tassa base (che, insieme a quella di consumo, costituiva la tassa di utilizzazione dell'acqua potabile) a dipendenza della residenza servita: per le residenze primarie (o secondarie di proprietà di domiciliati) la tassa base spaziava tra fr. 50.-- e fr. 100.--, per quelle secondarie tra fr. 50.-- e fr. 150.--. Ispirandosi alle considerazioni svolte nella nota sentenza 20 novembre 1995 in re comune di __________ concernente la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti (pubbl. in RDAT II-1996 N. 52), ove il Tribunale federale aveva stabilito la presunzione secondo cui l'utente non domiciliato non cagiona costi superiori a quelli provocati da una persona con domicilio nel comune, fatta salva per il comune la possibilità di dimostrare il contrario producendo un calcolo preciso, l'alta Corte federale ha dichiarato quella differenziazione contraria al principio della parità di trattamento: non sussistevano difatti nemmeno in quella fattispecie "circostanze eccezionali chiaramente dimostrate" (consid. 3c/cc) che consentivano un'imposizione maggiore dei cittadini non domiciliati nel comune per quanto concerneva la tassa base del servizio di distribuzione dell'acqua potabile.
3.2. Attingendo ampiamente ai ragionamenti svolti in quel giudicato, ma in particolare nel considerando 3c/aa e bb, riportato per esteso nella decisione qui impugnata e che quindi non occorre nuovamente illustrare, il dipartimento delle istituzioni é addivenuto alla stessa conclusione per quanto concerne la differenza contemplata all'art. 47 lett. a RAAP di __________ tra la tassa base posta a carico dei proprietari delle residenze primarie, compresa tra fr. 60.-- e fr. 120.--, e quella a gravare i proprietari delle residenze secondarie, variante tra fr. 120.-- e fr. 200.--. Il Tribunale condivide il risultato cui é giunta l'istanza inferiore. Attraverso la produzione della perizia datata ottobre 1995 dello studio d'ingegneria __________ e relativo complemento del 30 aprile 1997 il comune di __________ non solo non ha dimostrato, ma nemmeno ha fatto sorgere il dubbio che le residenze secondarie cagionino maggiori oneri al servizio di distribuzione dell'acqua potabile (sottoforma di spese d'esercizio, di manutenzione, interessi passivi od ammortamenti; cfr. art. 47 RAAP) rispetto alle residenze primarie. L'affermazione nel complemento di perizia secondo cui "nelle frazioni del comune di __________ le case di vacanza sono frammiste alle case primarie all'interno della zona edificabile, per cui non sono particolarmente discoste né dalle nuove né dalle vecchie condotte" corrobora semmai proprio la conclusione opposta, fatta sua dall'istanza di reclamo. La circostanza, pure addotta in quest'ultimo documento, secondo cui le residenze secondarie hanno avuto un'incidenza notevole sul dimensionamento del serbatoio e della rete idrica in generale e di conseguenza sui costi per la loro realizzazione non permette di mutare quella conclusione. Oltre a trattarsi di un fatto più che normale in un comune ove - sempre secondo quel documento - le residenze secondarie sono quasi pari alla metà del numero dei residenti (240 rispetto a 524), le tasse di utilizzazione pagate dai residenti secondari servono appunto a coprire i maggiori costi relativi ai predetti investimenti sopportati dal comune. Come ha inoltre avuto modo di spiegare il Tribunale federale al considerando 3c/bb della sopraricordata sentenza 5 settembre 1996 concernente il comune di __________, questo risultato non cambierebbe nemmeno se il comune dovesse partecipare alla copertura del disavanzo d'esercizio dell'AAP: partecipazione che può del resto avere luogo solo a titolo eccezionale, anche l'AAP di __________ essendo concepita - né del resto potrebbe essere altrimenti (cfr. art. 5 Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987) - come servizio finanziariamente autonomo (cfr. art. 43 cpv. 1 RAAP). In effetti, a prescindere dal fatto che l'autorità comunale potrebbe prevenire un disavanzo d'esercizio attraverso un aumento (rispettoso del principio della parità di trattamento degli utenti) delle tasse di utilizzazione del servizio, l'impiego per la copertura dello stesso di fondi alimentati tramite il gettito delle imposte graverebbe anche i proprietari di residenze secondarie, che - come noto - sono parimenti imponibili nel comune, seppure limitatamente e in misura più modesta dei cittadini domiciliati (circostanza compensata, almeno in parte, da una minor utilizzazione dell'infrastruttura pubblica; cfr. nello stesso senso, su quest'ultima valutazione, le considerazioni svolte dal Tribunale federale nella già citata sentenza 20 novembre 1995 in re comune di __________, in RDAT I-1996 N. 52 consid. 11b). Il comune di __________ non ha pertanto dimostrato la sussistenza di motivi seri e obiettivi, volti a legittimare la discriminante imposizione dei proprietari di residenze secondarie rispetto a quelli di residenze primarie quo alla tassa base contemplata all'art. 47 lett. a RAAP: la dichiarazione di incostituzionalità di quest'ultima disposizione legale da parte del dipartimento in quanto contraria al principio di uguaglianza ancorato all'art. 4 Cost. deve dunque essere tutelata.
3.3. Invano il comune ricorrente sollecita l'allestimento di una ulteriore perizia, questa volta giudiziaria, per poter provare in ogni caso la costituzionalità delle sue differenziate pretese, appellandosi al principio inquisitorio (erroneamente definito massima d'ufficio) che caratterizza la procedura amministrativa (art. 18 cpv. 1 PAmm; cfr. sulla definizione del principio inquisitorio e di quello, che ne discende, dell'apprezzamento anticipato delle prove RDAT I-1995 N. 51 consid. 2a). Nelle sentenze poco sopra citate concernenti i comuni di __________ e di __________ il Tribunale federale ha chiaramente stabilito, oltretutto proprio nello specifico campo delle tasse di utilizzazione, che spetta al comune di giustificare al cospetto dell'art. 4 Cost. il fondamento di una legislazione impositiva che penalizza i residenti secondari: contrariamente a quanto crede il ricorrente, l'art. 8 CCS - in quanto norma di portata generale - é applicabile per analogia anche nel diritto pubblico (cfr. RDAT cit., ibidem). Le autorità comunali sono infatti anche le sole a disporre delle necessarie, complete conoscenze fattuali che potrebbero giustificare un diverso trattamento della menzionata categoria di utenti a dipendenza delle particolarità locali. Se tuttavia non riescono in quell'intento, non possono pretendere che il Tribunale le supplisca d'ufficio nello svolgimento di questo compito con il solo fine di comunque poter garantire loro la vittoria nel confronto con gli utenti: ciò facendo il Tribunale verrebbe meno al suo irrinunciabile dovere di imparzialità nei confronti delle parti. Del resto, partendo dalle allegazioni e dalla documentazione (peritale) inoltrate dall'insorgente il Tribunale non ha
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost., 40, 42 LMSP, 3, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso é respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico del comune di __________, il quale é inoltre condannato a rifondere all'avv. __________ l'importo di fr. 300.-- per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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