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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.99
Data decisione, Autorità:
15.09.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00099
Lugano
15 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 maggio 1997 di
patrocinati
da: St.leg. __________
contro
la
decisione 16 aprile, no. 1818, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentate dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 17
gennaio 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la posa
di un cancello e di una rete di cinta sulla sua proprietà (part. no.
__________ RFD);
viste le risposte:
-
13 maggio 1997 del comune di
__________;
-
14 maggio 1997 del Consiglio di
Stato;
-
6 giugno 1997 di __________ e
__________;
-
9 giugno 1997 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che i ricorrenti sono
proprietari delle part. n. __________ e __________ RFD di __________; il
resistente è invece proprietario della vicina part. n. __________ RFD;
che l'accesso ai fondi dei ricorrenti passa attraverso la
proprietà del resistente; non è comunque garantito da una servitù di passo
iscritta a RF;
che il 2 dicembre 1996 __________ ha notificato al municipio
l'intenzione di cintare il suo fondo, chiudendo l'accesso in questione con un
cancello;
che i ricorrenti si sono opposti alla domanda, allegando che
il cancello avrebbe impedito l’accesso alle loro proprietà;
che il 17 gennaio 1997 il municipio ha rilasciato la licenza
richiesta, respingendo l’opposizione e rinviando gli opponenti al competente
foro civile;
che con giudizio 16 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha
respinto le impugnative, ritenendo a sua volta che l'opera fosse conforme al
diritto edilizio comunale e che le contestazioni sollevate dai ricorrenti
fossero da proporre davanti al componete giudice civile;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si
aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga
annullato assieme alla controversa licenza edilizia;
che i ricorrenti rimproverano anzitutto al Consiglio di Stato
di essere incorso in un diniego di giustizia, omettendo di esperire il
sopralluogo richiesto;
che, nel merito, i ricorrenti invece rilevano:
·
di aver convenuto in giudizio il resistente davanti alla Pretura
di __________ allo scopo di ottenere il diritto di passo, per cui la procedura
amministrativa andrebbe sospesa;
·
che la posa del cancello disattende l'art. 40 NAPR di __________,
rendendo difficoltoso l'accesso e pregiudicando quindi la sicurezza della
circolazione;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal
municipio di __________ e dal beneficiario della licenza;
Considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE; pacifiche sono invero
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva
dei ricorrenti;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm); il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare
invero atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio, stante che la situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione emerge con sufficiente chiarezza dalle planimetrie annesse
alla domanda di costruzione,
che per gli stessi motivi del tutto infondati sono i
rimproveri che i ricorrenti muovono all'indirizzo del Consiglio di Stato con
riferimento al rigetto della domanda di sopralluogo;
che da respingere siccome ingiustificata è pure l'istanza di
sospensione del presente giudizio sintanto che il giudice civile non avrà evaso
la petizione inoltrata dai ricorrenti contro il resistente; l'esistenza del
diritto di passo è in effetti irrilevante ai fini del giudizio che questo
Tribunale è chiamato a rendere; non costituisce in particolare una
pregiudiziale della licenza edilizia;
che la licenza edilizia è infatti un atto amministrativo
mediante il quale l'autorità accerta che al momento della decisione nessun
impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione di determinati lavori
(cfr. art. 2 cpv. 1 LE; 1 RLE; Scolari, Commentario, II ed., N. 627);
che il passo rivendicato dai ricorrenti non costituirebbe un
impedimento al rilascio della licenza nemmeno se dovesse sussistere o essere
riconosciuto dal giudice civile (Scolari, op. cit., N. 676);
che le eccezioni sollevate dai ricorrenti con riferimento
all'art. 40 NAPR di __________ ed alla sicurezza della circolazione sono del
tutto infondate: non è invero dato di vedere come il cancello, arretrato di 5 m
rispetto all'intersezione dell'accesso privato con l'antistante strada
comunale, possa pregiudicare la sicurezza della circolazione;
che, così stando le cose, il ricorso palesemente privo di
fondamento, per non dire temerario, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la
soccombenza;
visti
gli art. 1, 21 LE; 40 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.-- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 500.-- al
resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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