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Numero d'incarto:
52.1998.105
Data decisione, Autorità:
31.07.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00105
Lugano
31 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 22 aprile 1998 di
contro
la
decisione 10 aprile 1998 (no. 6/1998) del Dipartimento delle istituzioni -
Ufficio permessi e passaporti, che nega all'insorgente il permesso di esporre
un pannello pubblicitario in via __________ a __________, sul muro di
sostegno della particella n. __________;
viste le osservazioni 27 aprile 1998 del Dipartimento
delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 23 febbraio 1998 la
ricorrente __________ ha chiesto al Dipartimento delle Istituzioni (Ufficio
permessi e passaporti - UPP) il permesso di collocare a __________, in via
__________, sul muro di sostegno della particella n. __________ sulla facciata
rivolta verso sud, un tabellone delle dimensioni di 170 cm x 120 cm, su cui
affiggere manifesti pubblicitari per conto di terzi.
B. All'accoglimento della
richiesta si è opposto il municipio di __________, ritenendo che il tabellone
pubblicitario potesse attirare l'attenzione e quindi distrarre i numerosi
automobilisti provenienti soprattutto da via __________ in direzione via
__________, pregiudicando quindi la sicurezza della circolazione stradale
Di medesimo parere la Polizia stradale del Sottoceneri che ha
pure preavvisato negativamente la richiesta.
La Commissione bellezze naturali (CBN) ha invece rilasciato
preavviso favorevole.
C. Con decisione 10 aprile
1998, il Dipartimento delle istituzioni, UPP, ha respinto l'istanza.
Dopo avere richiamato i preavvisi negativi del municipio di
__________ e della Polizia e quello favorevole della CBN, il Dipartimento ha
motivato il proprio diniego affermando :
-
che le strade in questione sopportano un importante volume
di traffico, in modo particolare proveniente da via __________ e diretto verso
via __________;
-
che l'intersezione tra via __________ e via __________, proprio
di fronte alla zona di posa dell'impianto, presenta una curva relativamente
stretta, dove l'utente della strada deve prestare la massima attenzione al
traffico, senza essere distolto da messaggi pubblicitari;
-
che già solo la presenza dell'intersezione di fronte al
luogo previsto per collocare il pannello, è sufficiente per impedirne la posa.
D. Contro il predetto giudizio
dipartimentale __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Sostiene che un pannello pubblicitario nel luogo dove è stato
previsto, non disturberebbe il traffico, ritenuto anche che sullo stesso muro
risulta già oggi applicato un pannello pubblicitario di un'altra ditta delle
dimensioni di 12 mq.
Chiede che la questione venga rivalutata considerando anche
la necessità di salvaguardare la libera concorrenza nel commercio.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Dipartimento delle Istituzioni con argomentazioni che verranno
riprese, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo si fonda sull'art. 17 LIns. La legittimazione attiva
della ricorrente è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza che
si rendano necessari ulteriori accertamenti (art. 18 cpv. 1 PAmm ). La situazione
dei luoghi è perfettamente nota a questo Tribunale.
- La posa di insegne
permanenti, cioè destinate a rimanere esposte per più di un mese oppure
costituite da tavole, colonne o altri impianti destinati alla pubblicità collettiva
o all'affissione temporanea, è soggetta ad autorizzazione del Dipartimento
delle Istituzioni, Ufficio permessi e passaporti (art. 2 LIns, 1 RLIns).
Le insegne permanenti o non permanenti devono essere tali che
non ne risulti turbamento o danno alle bellezze naturali ed al paesaggio, al
decoro degli edifici, alla circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla
morale (art. 4 LIns).
La pubblicità stradale è regolata dagli art. 95 e ss. OSStr.
Giusta l'art. 95 cpv. 1 e cpv. 2 OSStr è considerata
pubblicità stradale ogni istallazione e annuncio collocati ai bordi della strada
pubblica in modo da essere percepiti dai conducenti e aventi lo scopo di fare
della pubblicità in forma qualsiasi (ad es. mediante scritte, forme, colore,
luce, suono).
L'art. 96 cpv. 1 OSStr vieta la pubblicità stradale che
potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusione con
segnali e demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e
dei suoi colori.
E' specialmente vietata la pubblicità stradale in prossimità
di dossi e di passaggi a livello nonché in vicinanza di curve senza visibilità,
di intersezioni e di passaggi stretti (art. 96 cpv. 1 lett. a OSStr).
-
Il tabellone per
l'affissione di manifesti pubblicitari previsto sulla facciata rivolta verso
sud sul muro di sostegno del mappale n. __________ di via __________ a
__________ viene a situarsi a lato di una strada e pertanto va qualificato come
pubblicità stradale ai sensi dell'art. 95 ss. OSS. Destinatari dei messaggi pubblicitari
che verranno affissi sono sostanzialmente coloro che transitano sulla strada a
bordo di veicoli.
-
In concreto, l'UPP ha
ritenuto l'incrocio di via __________ con via __________ sulle quali si
affaccerebbe il tabellone, particolarmente pericoloso perché formante una curva
stretta, che deve essere affrontata con la massima attenzione e perché percorso,
su due corsie parallele, da forte traffico, specie negli orari di punta.
Conoscendo il luogo, non si può che condividere tale
valutazione operata dall'autorità cantonale riguardo al potenziale pericolo che
l'insegna verrebbe a creare per gli utenti della strada, come peraltro hanno
rilevato anche la Polizia stradale e il municipio di __________ nei rispettivi
preavvisi.
Sostanzialmente corretto appare perciò l'apprezzamento dell'impatto
ottico esercitato dal cartellone sui conducenti.
In effetti chi sale da via __________, all'atto di affrontare
la curva piegante a sinistra per immettersi su via __________ si vedrebbe
davanti, direttamente all'interno del campo visivo osservato per effettuare la
manovra di svolta, il contestato tabellone, dal quale potrebbe facilmente
essere distratto.
A tal proposito va osservato che lo stesso verrebbe posto
relativamente in basso, direttamente a fianco del cartello indicatore di via
__________.
Tale essendo l'evidenza, non si può quindi rimproverare
all'autorità dipartimentale di avere abusato nel caso di specie del potere
discrezionale conferitole dalla legge relativamente alla valutazione della
pericolosità della pubblicità stradale.
Peraltro, come rettamente osservato nella decisione impugnata,
l'art. 96 cpv. 1 lett. a OSStr esclude la possibilità di autorizzare la
pubblicità stradale in prossimità di incroci. La lettera di tale norma di legge
essendo chiara, la sola presenza di un incrocio, come nella fattispecie in
esame, impone di negare la postulata autorizzazione, senza necessità di
individuare una potenziale situazione di pericolo, che comunque, come si è
detto in precedenza, è sicuramente ravvisabile in concreto.
- La ricorrente invoca una
disparità di trattamento per il fatto che in prossimità del luogo dove vorrebbe
installare il tabellone pubblicitario è stata affissa una tavola che offre in
locazione l'immobile sovrastante.
Secondo l'art. 6 RLIns tali insegne non devono superare la superficie
massima di mq 1.5 e devono esere collocate alla distanza minima di 3 metri dal
ciglio della strada.
Secondo accertamenti esperiti da questo Tribunale la tavola
già affissa è di dimensioni superiori a quelle consentite dalla legge.
In effetti l'affissione di questo cartellone in quel luogo
non è perfettamente regolare. Sarà compito dell'Ufficio permessi e passaporti
verificare la regolarità in applicazione dell'art. 15 LIns.
Ma la ricorrente non può in ogni caso prevalersi del fatto
che in loco è già stata apposta un cartellone per pretendere che a suo favore
venga rilasciata la postulata autorizzazione.
In effetti secondo
consolidata giurisprudenza il fatto che altre persone sono state trattate in
modo diverso o contrario a quanto prevede la legge, non conferisce senz'altro
al singolo privato la possibilità di pretendere uguale trattamento, dovendo di
regola prevalere il principio della legalità dell'amministrazione su quello
dell'uguaglianza di trattamento (Scolari, Diritto amministrativo, Parte
generale pag. 76, nota 121).
Ciò vale però senza riserve soltanto quando una
disuguaglianza di trattamento in dispregio della legge si è verificata in uno o
pochi casi. Non vale invece più quando la legge non è stata applicata nella
maggioranza dei casi e applicata solo in un unico caso per motivi di mera
opportunità.
Il singolo ha inoltre diritto ad essere trattato in modo
uguale ad altri nell'illegalità, quando l'autorità lascia chiaramente intendere
che non cambierà in futuro la sua prassi contraria alla legge.
Ma in ogni caso, anche qualora sussistessero queste premesse
per potere pretendere un trattamento uguale nell'illegalità, il giudice deve
ponderare tutti gli interessi in gioco. (Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, pag 439 e segg., n. 71).
Nel caso concreto semmai c'è stato trattamento contrario alla
legge, questo ha riguardato soltanto un singolo caso, motivo per cui non
sussiste di principio per la ricorrente alcuna possibilità di prevalersene, a
maggior ragione in una situazione in cui la salvaguardia della sicurezza
stradale è superiore a qualsiasi altro tipo di interesse.
Da ultimo la censura della ricorrente secondo cui la mancata
concessione dell'autorizzazione ad affiggere il tabellone verrebbe a
pregiudicare la libera concorrenza, peraltro circostanza ancora tutta da
dimostrare, non le è di alcun giovamento, ancora una volta la sicurezza del
traffico essendo nel caso concreto prevalente sulla libertà di commercio.
- Non procedendo da un
esercizio scorretto del potere di apprezzamento che la legge riserva
all'autorità decidente, la risoluzione impugnata, immune da violazioni del diritto,
va pertanto confermata.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 2, 15, 17 LIns; 4, 6 RLIns, 95 ss OSStr; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 600.-- sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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