AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.130
Data decisione, Autorità: 25.05.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00130
Lugano 25 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 maggio 1998 di
e __________ patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 21 aprile 1998, no. 1635, del Consiglio di Stato, che ha accolto l'impugnativa presentata da __________, __________ e __________, nonché __________ e __________, avverso la decisione 15 gennaio 1998 con la quale il municipio di __________ ha rilasciato agli insorgenti il permesso di posare sei arnie sul ballatoio della loro stalla situata nella zona del nucleo del paese (part. no __________ RFD);
viste le risposte:
19 maggio 1998 della Sezione dell'agricoltura;
20 maggio 1998 del municipio di __________;
20 maggio 1998 del Consiglio di Stato;
25 maggio 1998 di __________, __________ e __________, __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 21 maggio 1996 __________, __________ e __________, nonché __________ e __________, proprietari, rispettivamente usufruttuari delle part. no. __________ e __________ RFD di __________, hanno chiesto al municipio di quel comune di sollecitare i vicini __________ e __________ ad inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per un apiario di 13 arnie che avevano istallato sul ballatoio di un fienile situato nella zona del nucleo del paese (part. no. __________ RFD). Nel contempo hanno preteso la rimozione dell'apiario.
B. Esperito un sopralluogo e constatato che 6 delle 13 arnie erano vuote, il 10 giugno 1996 il municipio di __________ ha respinto l'istanza, ritenendo che i proprietari del fienile si fossero limitati a ripristinare un apiario smantellato alcuni anni prima.
C. Con giudizio 30 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo ai sensi dei considerandi l'impugnativa contro di esso inoltrata da proprietari e usufruttuari dei mapp. __________ e __________.
Esperita un’ulteriore visita in luogo e sentiti informalmente il sindaco ed il segretario comunale, il Governo ha ritenuto in sostanza che l'installazione, messa in opera un paio d’anni or sono, fosse da considerare alla stregua di un semplice intervento di ripristino di un vecchio apiario che la famiglia __________ aveva rimosso all’inizio degli anni ‘90 per collocarlo altrove. L'apiario - ha soggiunto il Consiglio di Stato - beneficerebbe d'altronde della garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite.
D. Adito dai soccombenti, con sentenza 15 settembre 1997 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta pronunzia e disposto la retrocessione degli atti al municipio di __________ affinché ordinasse a __________ e __________ di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria volta a verificare la legittimità dell'apiario ripristinato a suo tempo senza alcun titolo autorizzativo.
E. Il 15 novembre 1997 __________ e __________ hanno dunque chiesto al municipio il permesso di posare 12 arnie sul ballatoio della loro stalla al mapp. __________ di __________.
Alla domanda si sono opposti i vicini __________, __________ e __________, sottolineando l'incompatibilità dell'apiario con la funzione residenziale del nucleo che lo ospita.
In parziale accoglimento dell'opposizione, il 15 gennaio 1998 l'esecutivo di __________ ha rilasciato agli istanti il permesso di installare l'apiario limitatamente a sei arnie.
F. Con decisione 21 aprile 1998 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia, accogliendo il gravame presentato contro la stessa dagli opponenti qui resistenti.
L'autorità di ricorso di prime cure ha reputato essenzialmente che l'apiario, ancorché composto di sole sei arnie, si configurava alla stregua di un'attività molesta incompatibile con la funzione residenziale attribuita dal PR al nucleo di __________.
Donde il rinvio degli atti al municipio per l'adozione di un provvedimento di rimozione degli alveari.
G. Avverso questo giudicato governativo __________ e __________ insorgono ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento
I ricorrenti contestano che la presenza di sole sei arnie possa essere considerata molesta. Ricordano che a parte una pausa di pochi anni la stalla ha sempre ospitato api. Il loro allevamento riveste carattere amatoriale, si trova in posizione ideale ai margini del nucleo di un villaggio rurale di valle ed è orientato verso la campagna, in direzione opposta alle abitazioni degli opponenti.
Gli insorgenti chiedono quindi il ripristino della licenza annullata previo esperimento di un sopralluogo.
H. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale sollecita la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini resistenti, i quali avversano partitamente le tesi dei ricorrenti con argomenti che saranno ripresi - per quanto necessario - in appresso.
Il municipio di __________ si rimette in pratica al giudizio di questo Tribunale, mentre la sezione dell'agricoltura - vista la natura del contenzioso - rinuncia a prendere posizione.
Considerato, in diritto
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e data la natura meramente giuridica delle questioni sollevate può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere all'esperimento del sopralluogo sollecitato dagli insorgenti, insuscettibile di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriore elementi rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi emerge peraltro con sufficiente chiarezza dalla planimetria e dalle fotografie prodotte dalle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
L'apiario in contestazione si trova nella zona nucleo di villaggio di __________, unica zona edificabile del paese unitamente alla cosiddetta zona residenziale primaria.
Il PR di __________ non definisce con esattezza la funzione assegnata alla zona nucleo di villaggio. L'art. 43 NAPR si limita ad elencare la natura e l'ampiezza degli interventi costruttivi ammessi nel nucleo senza tuttavia specificare il genere di attività consentite in questo determinato comparto territoriale. L'art. 41 NAPR si contenta invece di enunciare che il piano delle zone edificabili delimita i comprensori destinati all'insediamento di tipo residenziale a favore di uno sviluppo del comune. Concetto ripreso all'art. 36 NAPR, ai sensi del quale nella zona nucleo del villaggio devono essere salvaguardati i valori ambientali esistenti stimolando l'attività residenziale mediante gli interventi concessi dall'art. 43 NAPR zona NV.
Le zone residenziali sono essenzialmente riservate agli insediamenti abitativi ed alle attività complementari a questa funzione, ivi comprese quelle esercitate nel cosiddetto tempo libero.
Da queste zone sono di norma bandite le attività moleste, ovvero gli insediamenti suscettibili di produrre immissioni incompatibili con le esigenze dell'abitare; in particolare quelli che ingenerano ripercussioni suscettibili di pregiudicare il conseguimento delle finalità pianificatorie tipiche delle zone residenziali.
La vocazione specifica delle zone residenziali non esclude tuttavia a priori la possibilità di insediarvi manufatti destinati alla detenzione di animali. Dottrina e giurisprudenza ammettono infatti la presenza di minuscoli allevamenti amatoriali di animali domestici all'interno delle zone residenziali a condizione che non siano fonte di immissioni moleste, inconciliabili con la destinazione abitativa della zona (Zimmerlin, Das Baugesetz des Kantons Aargau, §§ 160/61, N. 11a e rinvii; Scolari, Commentario, N. 477/78 ad art. 67 LALPT; STA 21 luglio 1994 in re B.). Gli apiari, indipendentemente dalle loro dimensioni, vanno esclusi dalle zone residenziali proprio in funzione della molestia ingenerata dagli insetti che li popolano; molestia derivante non solo dalla decine di migliaia di api che vivono in ogni singolo alveare, ma anche e soprattutto dal fastidio e dall'apprensione che questi insetti suscitano nelle persone che non li coltivano, in particolare quando sciamano (RDAT II-1991 N. 33). Non per nulla la giurisprudenza federale ha riconosciuto agli apiari il carattere di costruzione ad ubicazione vincolata fuori zona edificabile giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT (cfr. Bollettino d'informazione UPT 4/87 p. 14).
Se ne deve concludere che l'apiario della famiglia __________, ancorché formato da un numero ridotto di arnie, non può essere posto al beneficio della chiesta licenza edilizia siccome inconciliabile con la funzione abitativa della zona nucleo in cui si trova. Ai ricorrenti non giova rilevare che __________ è ancora un comune rurale, che l'apiario è collocato a confine con la zona agricola e che l'apertura delle arnie è orientata verso la campagna. A prescindere dal fatto che una volta lasciate le cassette le api possono volare in ogni direzione per diversi chilometri, determinante dal profilo dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT è la collocazione dei nidi all'interno di una zona riservata alla residenza e, stante la turbativa che provocano le concentrazioni d'insetti melliferi, la loro assoluta incompatibilità con la funzione assegnata dal PR a questo specifico comparto territoriale.
Questa conclusione non lede l'autonomia decisionale di cui fruisce il municipio in materia di polizia delle costruzioni (cfr., sull'argomento, Scolari, op. cit., N. 968 ad art. 21 LE; RDAT I-1996 N. 14). In effetti, il municipio di __________ - pur disponendo di un ampio margine discrezionale nell'interpretazione e nell'applicazione delle proprie NAPR - in assenza di indicazioni specifiche circa il genere di attività consentita nelle zone residenziali del comune non poteva senz'altro ritenere che l'apiario, ancorché di ridotte dimensioni, fosse privo di molestia e compatibile con la destinazione abitativa del nucleo. Rilasciando il controverso permesso in questa convinzione l'autorità comunale ha pertanto emanato una decisione insostenibile e come tale censurabile da parte di questo Tribunale.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza degli insorgenti (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 67 LALPT; 1, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido, con l'ulteriore obbligo di rifondere ai resistenti fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3 Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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